CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30335/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 6 novembre 2025, la Corte militare di appellorigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunalemilitare di Roma, il quale lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi uno direclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendoloritenuto responsabile del delitto di peculato militare continuato ed aggravato(art. 47, n. 2 e 215 c.p.m.pace, 81cpv cod. pen.) perché, luogotenentedell’[OSCURATO:PERSONA], all’epoca in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] EI di Roma,avendo la disponibilità, in ragione delle funzioni amministrative di consegnatariocon debito di vigilanza dei materiali Tramant del [OSCURATO:PERSONA], di tre lotti dibuoni carburante emessi dalla Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. per un controvalore di euro110.000, da destinare al rifornimento dei mezzi militari dello stesso [OSCURATO:PERSONA],con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si appropriava deimenzionati lotti di cedole, omettendo di farli transitare nei registri ufficiali dicarico e scarico e gestendo, così buoni per un controvalore di euro 92.107,85,che sono stati spesi presso vari distributori di carburanti in territorio nazionale,senza alcun criterio di collegamento funzionale con l’attività dell’[OSCURATO:PERSONA] buoni, per un controvalore di euro 9.142,15 che, seppur non utilizzati, nonvenivano reperiti presso la sede del [OSCURATO:PERSONA]. Con l’aggravante del gradorivestito. [OSCURATO:PERSONA] dall’ottobre 2021 al [OSCURATO:DATA_NASCITA].All’esito di un’ampia e dettagliata ricostruzione delle fonti di provadocumentali e testimoniali nonché dell’esame dell’imputato, dopo aver disattesole censure nel merito della difesa, la Corte militare territoriale riteneva provate leseguenti circostanze:- Che il [OSCURATO:PERSONA] fosse l’unico soggetto che, oltread esserne un possessore qualificato, deteneva materialmente lecedole carburante, l’unico a conoscenza del luogo ove eranoconservate e che poteva, quindi, facilmente averne accesso; eraemerso, anzi, che il sovraordinato Col. Polito era estraneo allaquotidiana e materiale apprensione delle cedole, che nessun altrosoggetto risultava aver lavorato a stretto contatto con il ricorrente e aconoscenza del luogo di custodia delle cedole, che egli gestiva i buonicarburante in totale autonomia e in assenza di un effettivo controllo,almeno sino all’ispezione del gennaio 2022, nel corso della quale siaccertava la mancanza delle cedole e la tenuta manchevole edisordinata dei registri;- Che improbabile era che la sottrazione potesse essereavvenuta ad opera di terzi, in ragione del fatto che: in tal caso, tenutoconto del breve lasso di tempo in cui si è verificato l’ammanco edell’importante numero di cedole sottratte, il [OSCURATO:PERSONA] sisarebbe dovuto accorgere della mancanza dei buoni; che le cedolerisultavano spese quasi tutte in territorio campano, e, quindi,verosimilmente distribuite da un unico soggetto; che inverosimile erache taluno potesse essersi introdotto nell’ufficio di un reparto militareriuscendo a trafugare buoni carburante che, secondo l’imputato, eranocustodite in scatole; che la cattiva gestione del servizio e la mancatapresa in consegna dei buoni nei registri di carico e scarico unitamentealla mancata restituzione della quietanza di consegna del materiale,inducevano a ritenere il tutto fosse finalizzato a occultare l’ammancoche, peraltro, era venuto in evidenza in modo del tutto fortuito.La Corte rigettava anche la censura relativa alla dosimetria dellapena sostituita con la detenzione domiciliare ex art. 53 legge n. 689del 1981, osservando che il giudice di primo grado non si era di moltodiscostato dal minimo edittale e che, in base ai criteri di cui all’art.133 cod. pen., doveva tenersi conto del significativo danno causatoall’[OSCURATO:PERSONA], nonché le modalità dell’azione tenutoconto della fiducia riposta nel militare dal Reparto e, infine, dellacondotta successiva, non avendo gli neanche in parte, risarcito ildanno.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente, articolando tre motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., censura la decisione peravere valutato in modo illogico e contraddittorio la condotta diomesso controllo del Col. Polito. Lamenta che, nonostante la chiaranormativa, e nonostante sia stato accertato che i controlli nonvenivano eseguiti o, comunque, non in modo costante e rigoroso,il ruolo del Col. Polito nella vicenda sia stato tratteggiato comecolposo. In tal modo, si è omesso di valutare che la negligentevigilanza del Polito aveva determinato la possibilità che chiunquepotesse avere la disponibilità delle schede e sottrarle, senzapossibilità di verifica immediata. Contraddittoriamente, invece, si èaffermato che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che gestiva i buoni nellamedesima condizione di parziale e inadeguato controllo, fossecaratterizzata da dolo.2.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamenta che i giudicidel merito abbiano ritenuto di ravvisare una pluralità di condotte diimpossessamento, in tal modo applicando l’aumento a titolo dicontinuazione, non essendo stata, invece, raggiunta la prova dellapluralità delle condotte appropriative. Osserva che l’attività didisposizione dei singoli buoni costituisce un post factum e che lacondotta appropriativa è integrata da un unico atto; che lacircostanza che le cedole siano state consegnate in due tranchenon implica che l’impossessamento sia avvenuto, ugualmente,almeno in due soluzioni; che, anzi, proprio la ricostruzione delfatto come addebitato al solo [OSCURATO:PERSONA] e la constatazione che siaavvenuta in un breve lasso di tempo, induce a ritenere che egli sisia appropriato delle cedole in un’unica soluzione, con laconseguenza che non è dovuto l’aumento a titolo di continuazionee, quindi, che la pena deve essere ridotta.2.3 Con il terzo motivo, censura la decisione per averefatto una non corretta applicazione dell’art. 133 cod. pen. Osservache, da un lato, si è ritenuto che la condotta non fosse preordinatae, dall’altro, si sono valutati ai danni dell’imputato, sotto il profilodella modalità della condotta, comportamenti che presuppongonouna preordinazione; quanto all’affidamento particolare, sievidenzia che valutare tale circostanza per determinare l’entitàdella sanzione, significa applicare due volte l’aggravante di cuiall’art. 47 c.p.m.pace; che irrilevante è la circostanza che la penaper il peculato ordinario sia maggiore di quella del peculato nelcodice penale militare di pace; osserva, infine, che la Corte nonaveva valutato le difficili condizioni economiche nelle quali versaval’imputato che, comunque, non si è arricchito con l’appropriazioneimputatagli.Alla luce dei motivi esposti, ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale militare ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Deve premettersi che «Il sindacato del giudicedi legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deveessere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovverorealmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante haposto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamenteil logica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, daargomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delleregole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria",ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverseparti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essacontenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri attidel processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrentenei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarnevanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. ([OSCURATO:PERSONA] precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegnodel dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsiin contrasto con particolari accertamenti e valutazioni delgiudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forzaesplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risultiin grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dalgiudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità,così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua ocontraddittoria la motivazione)» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011,Rv. 251516-01).3. Nel caso in esame, con il primo motivo di ricorso, ladifesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta contraddittorietà della motivazione peravere ritenuto che il disordine contabile e la mancanza di effettivocontrollo da parte del sovraordinato Col. Polito fosse indicativo dicolpevole leggerezza e negligenza, escludendo, quindi, un concorsonell’appropriazione delle cedole carburante, mentre, il medesimodisordine gestionale è stato valutato come comprovantel’atteggiamento dolo della condotta dell’odierno ricorrente.Il motivo non è fondato. La Corte territoriale ha chiarito chenon poteva accogliersi la tesi difensiva secondo la quale la gestionedisordinata e sciatta del servizio avrebbe determinato che le cedoleera alla mercè di chiunque, sì da connotare la “sparizione” dellestesse, non come l’effetto della dolosa condotta appropriativadell’odierno ricorrente, ma come l’effetto della negligente gestionee custodia. Sul punto, ha enumerato gli elementi che nonconsentivano di addivenire a tale lettura della vicendaevidenziando che:- [OSCURATO:PERSONA] non era affatto incompetente o sciatto, avendo eglifornito informazioni precise sulle procedure da seguire per la correttatenuta dei registri e per il regolare svolgimento della funzione diconsegnatario; avendo maturato lunghi anni di esperienza nelservizio, come da egli stesso dichiarato e riferito dai testimoni;- egli aveva fornito informazioni discordanti avendo, dapprimadichiarato di aver effettuato il controllo sulla consistenza dellafornitura di cedole solo al momento della loro consegna, e,successivamente, di aver consegnato ai conducenti di automezzimilitari circa 6-7 cedole al giorno, il che implicava che eglifrequentemente visionava le schede carburante, con la conseguenzache si sarebbe dovuto accorgere della loro repentina diminuzione;- Che, d’altro canto, l’impiego limitato delle cedole, avrebbedovuto determinare allarme, posto che l’ammanco di un numeroingentissimo di tali titoli si verificò in tempi brevissimi dalla consegna,il che consente di escludere che la mancanza delle cedole sia dovutaad imperizia o carenza di custodia; che egli, diversamente da quantoasserito, aveva la disponibilità di un armadio corazzato ; che, inoltre,quando, a suo dire, si era accorto dell’ammanco (a fine 2021) non siera attivato per una verifica più approfondita, né aveva allertato il suosuperiore gerarchico, facendo così trascorrere l’intero mese di gennaiofino all’intervento dei finanzieri e dell’[OSCURATO:PERSONA].La Corte riferiva, altresì, che al contrario, il Col. Polito, seppur formalmentesovraordinato all’imputato nella gestione dell’ufficio, era risultato estraneo allaquotidiana e materiale apprensione delle cedole e che nessuno dei testimoniescussi aveva menzionato il superiore come colui che si occupò della materialepresa in carico dei buoni o che, all’occorrenza, li distribuiva, avendo, invece,riferito che, al momento delle consegne, l’unico militare presente era [OSCURATO:PERSONA].Le argomentazioni non peccano di contraddittorietà. Escluso, in baseagli elementi di fatto esposti, che [OSCURATO:PERSONA] fosse incompetente, il datorilevante, nella valutazione dei giudici di merito, che esclude che lamancanza di un numero così ingente di buoni carburante fosse riferibile afatto di terzi, deriva dalla constatazione che unico soggetto che riceveva,gestiva e custodiva i buoni era [OSCURATO:PERSONA], il quale era in condizione diaccorgersi di eventuali ammanchi, specie di così ingente quantità, sicchéera da escludere che egli non si fosse accorto dell’assenza dei valori acausa della sciatta tenuta dei registri. Al contrario, il Col. Polito, cheaveva la vigilanza sul servizio, non avendo la diretta disponibilità deibuoni, aveva con leggerezza omesso di effettuare il doveroso controllosulla corretta tenuta dei registri, in tal modo certamente creando lecondizioni perché si verificasse l’ammanco.4. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa censura la decisioneper avere ritenuto che le cedole fossero state sottratte in più occasioni,anziché in un’unica soluzione, così pervenendo a ritenere integrate piùcondotte appropriative con conseguente aumento della pena a titolo dicontinuazione. La censura non risulta proposta con i motivi di appellosicché è inammissibile.5. Infine, con il terzo motivo, si censura la dosimetria della pena,lamentando una erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen.6. La censura non è fondata. Questa Corte ha affermato che «Ai finidella determinazione della pena, la media edittale - che rappresenta ill imite al di sotto del quale non è necessaria una specifica edettagliata motivazione da parte del giudice - deve essere calcolata nondimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo perdue i l numero di mesi o anni che separano i l minimo dalmassimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo». Nelcaso di specie, la pena base è stata determinata in anni tre, a fronte diuna pena prevista dall’art. 215 c.p.m.p. tra i due e i dieci anni direclusione. Si tratta, quindi, di pena effettivamente prossima ai minimi,che non richiede particolare e specifica motivazione. In ogni caso, lamotivazione sussiste e non merita le censure mosse. La Corte ha motivatoosservando che la pena inflitta era prossima al minimo edittale e chedoveva considerarsi sia l’entità del danno causato all’amministrazione, siala condotta successiva al reato, avendo l’imputato omesso qualsiasicondotta risarcitoria, sia la fiducia riposta nei confronti del militare.I motivi sono congrui, posto che la fiducia accordata prescinde dalruolo di graduato rivestito; il danno è oggettivamente significativo; lacondotta successiva non ha fornito indici di resipiscenza, non avendol’imputato offerto alcun risarcimento.Quanto alle difficoltà economiche di [OSCURATO:PERSONA], preesistenti e persistenti,a conferma del fatto che egli non si è arricchito con il reato contestato, siosserva che la circostanza è del tutto irrilevante, come chiaramenteargomentato dal giudice di primo grado, le cui motivazioni sono stateconfermate integralmente dalla sentenza di appello.7. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]