CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41057/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLOdi BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 20 febbraio 2020 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rissa e lesione personale aggravata e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di rissa, sostenendo che l'avere [OSCURATO:PERSONA] dato una spinta ad uno dei due soggetti, tra i quali lo stesso Braglia, che reagendo lo avevano aggredito con calci e pugni non determinerebbe la sussistenza di una rissa ai sensi dell'art. 588 cod. pen., è generico, in quanto non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della sua decisione, e comunque è manifestamente infondato, atteso che reiteratamente questa Corte di cassazione ha affermato che il delitto di rissa consiste nella violenta contesa tra tre o più persone tutte animate dal duplice intento di recare offesa agli avversari e di difendersi dalla violenza di costoro, sicché ne deriva una reciproca azione aggressiva esercitata da gruppi contrapposti al fine di sopraffarsi a vicenda, ed una volta accertata l'intenzione offensiva di tutti i contendenti, resta irrilevante accertare anche chi per primo sia passato a vie di fatto (ex multis, Sez. 1, n. 5819 del 11/05/1981, Sanffilippo, Rv. 149336); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di appello ha congruamente motivato facendo riferimento ai plurimi precedenti penali a carico dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm