CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Teramo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla dott. ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.7, cod. pen., perché non punibile per speciale tenuità del fatto. 2. Con l'unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 131-bis, 624, 625 cod. pen. e 469 cod. proc. pen., il pubblico ministero lamenta che il giudice di primo grado, rimarcata la penale responsabilità del Ranalli in ordine al reato ascrittogli e richiamati i presupposti fissati dal legislatore per l'applicazione dell'istituto di cui art. 131-bis cod. pen., ha ritenuto l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur avendo condannato l'imputato per un delitto per il quale è stabilita una pena detentiva massima superiore al limite edittale previsto per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio perché ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. L'art. 625, comma primo, cod. pen. prevede espressamente che, in presenza di una delle circostanza previste dal comma medesimo, la pena massima applicabile all'imputato è quella di sei anni di reclusione, superiore al limite di cinque anni di pena detentiva previsto dall'art. 131-bis cod. pen. per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 2. Ciò premesso, nel caso di specie, come emerge dalla stessa motivazione, la sentenza impugnata è stata pronunziata, a seguito della comparizione delle parti all'udienza fissata per il giudizio, della verifica della loro regolare costituzione, e della acquisizione del fascicolo del pubblico ministero. Erroneamente il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, là dove, alla luce del principio di diritto secondo cui "La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge" (Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473), avrebbe dovuto esperire il rimedio dell'appello. 3. Conseguentemente il ricorso deve essere convertito in appello e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Appello di L'Aquila, quale giudice competente, per il relativo giudizio. P. Q. M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di L'Aquila per il