CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29925/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al ricorso per cassazione. - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro tempore, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale amministratore del [OSCURATO:PERSONA], n. 118; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alchi s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 16, in virtù di procura speciale in calce al controricorso. - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, n. 1085/2020, pubblicata in data 12 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 giugno 2020, la Corte d'appello di Firenze, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1789 del 12 giugno 2018, con condanna al pagamento delle spese del giudizio. 2. Il Tribunale di Firenze aveva accolto le domande proposte dal Condominio di via Marconi, n. 118 e dei condomini Alchi s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva dichiarato la sussistenza della servitù altius non tollendi in favore dei fabbricati di via Marconi, n. 118 ed a carico dell'edificio di via Marconi nn. 122-128R-130R-132R-134R- 136R-138R di proprietà della convenuta; il Tribunale, inoltre, aveva dichiarato la violazione di detta servitù per la misura di 60 centimetri da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] durante l'intervento di ristrutturazione per la trasformazione dell'ex edificio produttivo in civile abitazione del fabbricato di via Marconi, nn. 122- 128R-1309R-132R-134R-136R-138R, nonché la costituzione di una servitù di affaccio impropria verso il fabbricato di via Marconi, n. 18, e aveva condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. alla remissione in pristino dello stato dei luoghi. Con la medesima pronuncia, il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento danni formulata dal Condominio di via Marconi, n. 118 e la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di condanna della società alla rimessione in pristino del terrazzo di sua proprietà. 3. La società FRONT.[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avverso la superiore sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 4. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro tempore, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale amministratore del [OSCURATO:PERSONA], n. 118; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alchi s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso. 5. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l'esatta portata della particella n. 785/b, che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., considerato che la Corte di appello aveva fornito una motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla corretta individuazione della servitus altius non tollendi, dando così luogo ad un difetto assoluto di motivazione. 2. Deve preliminarmente osservarsi che, con atto depositato in data 17 gennaio 2022, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, in quanto le parti avevano transatto la causa, con compensazione totale delle spese, con specifico atto di transazione stipulato innanzi al [OSCURATO:PERSONA], Rep. 2956, Racc. 1422, registrato in data 14 dicembre 2021, al n. 52817, Serie IT. 3. La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dal procuratore della società ricorrente e da quest'ultima, ed è stata accettata, con la sottoscrizione dal procuratore dei controricorrenti. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la possibilità di compensare le spese di lite. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del presen