Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 13 luglio 2023
Corte di giustizia UE n. 1/2023
ECLI:EU:C:2023:577
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0759_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 luglio 2023 –
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑759/21 P) (
1
)
«Impugnazione – Autenticazione di una sentenza da parte del Tribunale – Articolo 118 del regolamento di procedura del Tribunale – Copia della sentenza da notificare – Sottoscrizione dei giudici – Intese – Articolo 101 TFUE – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Accordi e pratiche concordate su diversi elementi del prezzo – Nozione di infrazione “per oggetto” – Onere della prova della Commissione europea – Portata geografica di un comportamento anticoncorrenziale – Infrazione unica e continuata – Ammenda – Calcolo dell’importo di base – Vendite da considerare – Circostanze attenuanti – Competenza estesa al merito»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo vertente sulla mancata firma di una sentenza da parte dei giudici che hanno partecipato alle deliberazioni – Misure di organizzazione specifiche attuate all’interno del Tribunale per garantire la continuità del suo funzionamento nel contesto della pandemia di COVID-19 – Regolarità della firma garantita dal cancelliere nella lettera di accompagnamento della sentenza
(Règlement de procédure du Tribunal, art 35, § 1, et 118)
(voir points 50-55)
2.
Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir point 113)
3.
Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Intesa tra imprese con sede all’esterno dello Spazio economico europeo, che però è stata attuata e produce i suoi effetti nel mercato interno – Vendita nell’Unione del prodotto oggetto del cartello – Competenza della Commissione ad applicare le regole di concorrenza dell’Unione
(Art. 101 TFUE; accord EEE, art. 53)
(voir points 170-173)
4.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Possibilità di discostarsi da detto metodo al fine di prendere in considerazione le peculiarità del caso – Onere della prova dell’esistenza di tali peculiarità a carico dell’impresa interessata
[Règlement du Conseil n
o
1/2003, art. 23, § 2, a); communication de la Commission 2006/C 210/02]
(voir point 195)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
(
1
)
GU C 64 del 7.2.2022
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