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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1965

Cassazione n. 28494/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1965 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui la continuazione tra il reato di partecipazione ad una associazione a delinquere e gli eventuali reati-fine commessi nell'ambito del programma criminale della stessa è ipotizzabile soltanto se il giudice verifica puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio; come rilevato correttamente dal giudice del merito, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati-fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1965 avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui la continuazione tra il reato di partecipazione ad una associazione a delinquere e gli eventuali reati-fine commessi nell'ambito del programma criminale della stessa è ipotizzabile soltanto se il giudice verifica puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio; come rilevato correttamente dal giudice del merito, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati-fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio
Sentenza Cassazione n. 28494/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris