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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 51302/2023

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la seguente ORDINANZA sulla richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA](. 1,:u:na [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della sentenza e l'annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto - con memoria - l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di revisione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova qualificava come ricorso straordinario per errore materiale o di fatto la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 27/1/2022, irrevocabile il 5/4/2023; il Collegio, pur richiamando l'indirizzo in forza del quale la remissione di querela intervenuta in pendenza del giudizio rientra nel concetto di "prova nuova" di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ne sosteneva l'inapplicabilità al caso in esame, che concernerebbe l'omessa valutazione della stessa prova da parte della Corte di cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il comune ricorso contro la sentenza di appello.

2. A giudizio della Corte, questa ordinanza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di appello.

3. I condannati Smopech e Reinhart avevano presentato alla Corte di appello di Genova un'istanza di revisione, individuando una prova nuova - rilevante ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. - nell'intervenuta remissione ed accettazione della querela sporta proprio in ordine al fatto loro contestato (artt. 624, 625, n. 4, cod. pen.), divenuto procedibile a querela in forza del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150.

4. Ebbene, questa Corte ha più volte sostenuto, con indirizzo da ribadire, che in tema di revisione la remissione della querela, intervenuta in pendenza del giudizio ed acquisita al fascicolo processuale senza essere valutata ai fini della decisione, rientra proprio nel concetto di prova nuova di cui alla norma citata (tra le altre Sez. 6, n. 24435 del 1°/7/2020, Rv. 279602).

Ancora, è stato affermato che l'omessa considerazione dell'intervenuta remissione di querela, e relativa accettazione, da parte della Corte di cassazione, quando riscontrata, non integra un errore materiale, come ritenuto dalla Corte di appello, ma un errore di fatto, avente natura percettiva, sottratto al potere del giudice di legittimità nell'ambito della procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. e suscettibile di revisione da parte del giudice competente (Sex. 5, n. 46822 del 13/11/2007, Urru, Rv. 238884).

5. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova affinché provveda al giudizio di revisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Genova in data 5/6/2023 e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio sull'istanza di revisione.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2023 Il pqnsig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulla richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA](. 1,:u:na [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della sentenza e l'annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto - con memoria - l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di revisione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova qualificava come ricorso straordinario per errore materiale o di fatto la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 27/1/2022, irrevocabile il 5/4/2023; il Collegio, pur richiamando l'indirizzo in forza del quale la remissione di querela intervenuta in pendenza del giudizio rientra nel concetto di "prova nuova" di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ne sosteneva l'inapplicabilità al caso in esame, che concernerebbe l'omessa valutazione della stessa prova da parte della Corte di cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il comune ricorso contro la sentenza di appello. 2. A giudizio della Corte, questa ordinanza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di appello. 3. I condannati Smopech e Reinhart avevano presentato alla Corte di appello di Genova un'istanza di revisione, individuando una prova nuova - rilevante ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. - nell'intervenuta remissione ed accettazione della querela sporta proprio in ordine al fatto loro contestato (artt. 624, 625, n. 4, cod. pen.), divenuto procedibile a querela in forza del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. 4. Ebbene, questa Corte ha più volte sostenuto, con indirizzo da ribadire, che in tema di revisione la remissione della querela, intervenuta in pendenza del giudizio ed acquisita al fascicolo processuale senza essere valutata ai fini della decisione, rientra proprio nel concetto di prova nuova di cui alla norma citata (tra le altre Sez. 6, n. 24435 del 1°/7/2020, Rv. 279602). Ancora, è stato affermato che l'omessa considerazione dell'intervenuta remissione di querela, e relativa accettazione, da parte della Corte di cassazione, quando riscontrata, non integra un errore materiale, come ritenuto dalla Corte di appello, ma un errore di fatto, avente natura percettiva, sottratto al potere del giudice di legittimità nell'ambito della procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. e suscettibile di revisione da parte del giudice competente (Sex. 5, n. 46822 del 13/11/2007, Urru, Rv. 238884). 5. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova affinché provveda al giudizio di revisione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Genova in data 5/6/2023 e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio sull'istanza di revisione. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2023 Il pqnsig
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