CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 39947/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 19/02/2025 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol’inammissibilità del ricorso; letta la memoria in data 13/10/2025 con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 19/02/2025,confermativa di quella emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato l’odierno ricorrente per il delitto di rapina impropria. 2. L ’unico motivo di ricorso proposto contesta l ’ affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen.,evidenziando come l’azione di “alzare il braccio” non solo fosse materialmente impraticabile , per avere il [OSCURATO:PERSONA] le mani impegnate dal televisore appena trafugato, ma non presentasse nemmeno gli estremi della minaccia s icchè il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato in furto.La censura è reiterativa di doglianza già avanz at a in appello ed ivi disattesa con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili atteso che il gesto di alzare il braccio non solo era stato ritenuto p raticabile per il dinamismo dell’azione (cfr. pag. 1 della s e ntenza impugnat a ) , ma presentava una chiara valenza intimidatoria come riferito dalla persona offesa “lui ha alzato la mano destra in un gesto di minaccia” per farla desistere da ll’ostacolare la fuga intrapresa. Sul punto va ribadito che l a minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo (Sez. 2, n. 48955 del 11/09/2019, R . , Rv. 277783 – 01; Sez. 7, Ord . n. 35619 del 12/07/2006, Varoncelli, Rv. 234869 –01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così decisoil 30/10/2025 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]