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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10878/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04475B1 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 3 marzo 2022, ha confécmato la decisione del Tribunale di Padova, in data 20 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] jJ341ii, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al trattamento circostanziale, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui, in tema di bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod. pen., le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti alla luce non solo della gravità del reato ma anche della personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04475B1 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 3 marzo 2022, ha confécmato la decisione del Tribunale di Padova, in data 20 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] jJ341ii, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo al trattamento circostanziale, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui, in tema di bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod. pen., le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti alla luce non solo della gravità del reato ma anche della personalità dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennai
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