CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi in censure afferenti al trattamento sanzionatorio, in cui si inscrivono le contestazioni in ordine al giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non può trovare ingresso in sede di legittimità, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria; rilevato che le doglianze di natura soltanto contestativa, articolate peraltro in termini del tutto generici, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena in cui la conferma del giudizio di equivalenza già effettuato dal primo giudice risulta coerentemente motivato dalla Corte di appello che ha evidenziato, in termini di gravità della condotta, l'ingente quantitativo della droga detenuta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente