CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36148/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen.; Premesso che l'avviso di udienza è stato notificato anche all'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha inviato una nota alla cancelleria di questo ufficio rappresentando di non essere più difensore dell'imputato; chiarito che il rapporto processuale si è ritualmente costituito mediante notifica dell'avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia che ha sottoscritto il ricorso, e che quindi l'intervenuta rinuncia/revoca del mandato al secondo difensore è irrilevante ai fini in rassegna; Considerato che l'unico motivo di ricorso, seppure richiami l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si sostanzia in doglianze di fatto o al più nella denuncia di vizi motivazionali non deducibili in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i