CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2024
Cassazione n. 14383/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 056EIIR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 maggio 1994; avverso l'ordinanza del 3 novembre 2023 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 3 febbraio 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza impugnata, riqualificato il reato di rampina impropria (oggetto di contestazione) nei reati di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito l'originaria misura della I1/--• custodia cautelare in carcere precedente applicata dal Giudice per le indagini preliminari, con quella del divieto di dimora nel Comune di Firenze. 2. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo, con un unico motivo d'impugnazione (formulato sotto i profili dell'inosservanza di norma processuale e connesso vizio di motivazione), la mancata traduzione degli atti del procedimento nella lingua inglese, la conseguente mancata conoscenza degli atti e la relativa violazione dei diritti di difesa. Secondo la prospettazione difensiva, in estrema sintesi, la mera assistenza prestata all'indagato in sede udienza di convalida (circostanza valorizzata dal Tribunale a sostegno del rigetto della relativa eccezione) non potrebbe ritenersi circostanza sufficiente a garantire il pieno rispetto di tutte le garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini, atteso che comunque non sarebbero stati tradotti gli avvisi previsti dall'art. 386 cod. proc. pen., né le contestazioni formulate, né le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento restrittivo (comunicato solo in un secondo momento), né, in ultimo, sarebbe stata fornita alcuna logica argomentazione a sostegno di quanto apoditticamente ritenuto dal Tribunale in relazione alla supposta conoscenza da parte dell'indagato della lingua italiana. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Va premesso che il diritto dell'imputato straniero ad essere assistito da un interprete sussiste a condizione che egli dimostri o quantomeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla, atteso che l'art. 143 cod. proc. pen. non prevede un obbligo indiscriminato di nomina di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o meno, tale assistenza, attribuendo all'autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità (Sez. 2, n. 17327 del 20/01/2023, Kakashvili, Rv. 284528). E il relativo accertamento (quanto alla effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana), presupponendo un accertamento in fatto, costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992). Ciò considerato, il Tribunale ha desunto la piena conoscenza della lingua italiana da un canto dalle risposte puntuali e pertinenti del ricorrente alle domande rivoltegli dal giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio; dall'altro, dalla circostanza per cui l'indagato, presente in Italia da circa dieci anni e sottoposto a procedimenti penali dal 2016, ha dimostrato di comprendere bene le domande che gli venivano rivolte, tanto ad anticipare in qualche occasione le risposte prima della relativa traduzione. La motivazione (con la quale, peraltro, il ricorrente non si confronta) è logica e coerente con i dati processuali richiamati ed è, pertanto, insindacabile in questa sede. 2. Il ricorso, quindi, deve ritenersi inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen