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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31656/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 6 aprile 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, con il quale lamenta la violazione dell'art. 624-bis cod. pen., sostenendo che il furto di una bicicletta posteggiata nel cortile condominiale non integrerebbe un furto in abitazione, ma un furto semplice, è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione che afferma che integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (ex multis, Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato, per escludere la continuazione con altro reato per il quale l'imputato è stato già giudicato, che tra gli illeciti sussiste un considerevole intervallo temporale che non consente di affermare la unicità del disegno criminoso; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 6 aprile 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, con il quale lamenta la violazione dell'art. 624-bis cod. pen., sostenendo che il furto di una bicicletta posteggiata nel cortile condominiale non integrerebbe un furto in abitazione, ma un furto semplice, è manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione che afferma che integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora (ex multis, Sez. 5, n. 1278 del 31/10/2018, dep. 2019, Sini, Rv. 274389); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato, per escludere la continuazione con altro reato per il quale l'imputato è stato già giudicato, che tra gli illeciti sussiste un considerevole intervallo temporale che non consente di affermare la unicità del disegno criminoso; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 31656/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris