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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12161/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto dal delitto di ricettazione nel meno grave reato di incauto acquisto, è inammissibile, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con congrua ed adeguata argomentazione aderente alle circostanze del fatto.

Tali doglianze devono, pertanto, ritenersi non specifiche ma meramente apparenti, poiché non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre, senza un effettivo confronto con la motivazione resa, questioni già esaminate e superate ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto dal delitto di ricettazione nel meno grave reato di incauto acquisto, è inammissibile, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con congrua ed adeguata argomentazione aderente alle circostanze del fatto. Tali doglianze devono, pertanto, ritenersi non specifiche ma meramente apparenti, poiché non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre, senza un effettivo confronto con la motivazione resa, questioni già esaminate e superate ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 12161/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris