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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 25505/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14245/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Cri- stina Della Valle, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Merulana, n. 234; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile dellaCorte di cassazione; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimati – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1276/21, depositata il 12 feb- braio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un fondo sito in Budoni (SS), incluso in zona F dello strumento urbanistico generale, destinata ad insediamenti turi- stici a nuclei sparsi, propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, chiedendo a) l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 16 aprile 2015(nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale), nella parte in cui, a seguito della verifica della capacità insediativa della costa, effettuata ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, aveva escluso la lottizzazione denominata"[OSCURATO:PERSONA]" dal novero di quelle fatte salvedai divieti regionali sopravvenuti, b) la dichia- razione della validità e dell'efficacia della convenzione stipulata con il Comune il 29 luglio 2004 e c)la condanna del Comune al risarcimento dei danni ca- gionati dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati e dall'inadempimento della convenzione, con d) la dichiarazione d'illegittimità del silenzio serbato dal Comune in ordine all'istanza di accesso agli atti presentata da essa ricor- rente.

Si costituirono il Comune e la Regione Sardegna, ed eccepirono la tardi- vità della domanda e la carenza d'interesse all'impugnazione, chiedendo il rigetto del ricorso anche nel merito.

1.1. Con sentenza del 24 maggio 2018, il Tar dichiarò cessata la materia del contendere in ordine all'istanza di accesso agli atti e rigettò le altre do- mande.

2. L'appello interposto dalla Amadori è stato rigettato dal Consiglio di Statocon sentenza del 12 febbraio 2021.Premesso che la sentenza di primo grado era rimasta incensurata nella parte in cui aveva dichiarato cessatala materia del contendere in ordine all'i- stanza di accesso agli atti, il Giudice amministrativo ha ritenuto irricevibili i motivi aggiunti proposti in appello, in quanto fondati su documenti anteriori alla delibera impugnata ed acquisiti con istanze di accesso presentate soltanto nel corso del giudizio di appello, rilevando comunque che tali censure dove- vano considerarsi assorbite dalla tardività del ricorso in primo grado.

In ordine a quest'ultimo aspetto , ha richiamato la deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, che aveva sospeso per tre mesi l'edificazione sulle aree incluse in zona F, nonché le norme urgenti di salva- guardia provvisoria dettate dalla legge regionale n. 8del 2004, che vietavano l'edificazione, l'approvazione,la sottoscrizione ed il rinnovo delle convenzioni di lottizzazione, facendo salvi nelle zone omogenee F gl'interventi previsti ne- gli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di pub- blicazione della predetta delibera, ed individuando la volumetria massima per gl'insediamenti turistici; ha aggiunto che la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 aveva ampliato il periodo utile fino all'approvazione del piano paesistico regionale, intervenuta il 5 settembre 2006, demandandoagli strumenti urba- nistici l'indicazione degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento al predetto piano, ma subordinandonela realizzazione, nei comuni non dotati di piano urbanistico,alla condizione che le opere di urbanizzazione fossero state legittimamente avviate ed alla verifica della coerenza delle volumetrie pro- grammate con il contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento.

Ciò posto, e precisato che all'epoca dei fatti il Comune di Budoni era sprovvisto di piano urbanistico, il Consiglio di Stato ha rilevato che la delibera impugnata, fondata sulla legge regionale n. 4 del 2009, si inseriva nel com- plesso procedimentodalla stessa previsto e si caratterizza va come variante allo strumento urbanistico, osservando che il comportamento della Regione era stato improntato alla rigorosa applicazione delle prescrizioni riguardanti gl'interventi fatti salvi, dettate ai fini della preservazione del territorio me- diante la previsione di precisi limiti temporali.

Ha affermato che, in quanto volta ad adeguare la regolamentazione urbanistica comunale al piano paesi- stico regionale, la delibera impugnata era inquadrabile tra le prescrizioni ur- banistiche volte a stabilire in via immediata le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, configurandosi come un atto generale che non richiedeva la comunicazione individuale, e concludendo pertanto che il termine per l'impugnazione doveva essere fatto decorrere dalla data di sca- denza del termine per la pubblicazione, avvenuta non prima del 21 maggio 2015: ha ritenuto conseguentemente irricevibili sia la domanda di annulla- mento della delibera proposta con il ricorso in primo grado che i motivi ag- giunti proposti dinanzi al Tar, aventi ad oggetto atti presupposti ed anteriori. [OSCURATO:PERSONA] amministrativo di secondo grado ha ritenuto invece tempestiva la domanda di risarcimento del danno, non esaminata dal Tar, rilevando che la stessa era stata proposta entro centoventi giorni dalla ricezione del certifi- cato di destinazione urbanistica, il quale, recando l'esplicitazione delle ragioni per cui la lottizzazione era stata esclusa dal novero degl'interventi fatti salvi, aveva consentito all'interessata di dubitare della legittimità dell'applicazione delle norme richiamate, che a suo avvisoavevano generato un diverso affi- damento.

Ha peraltro escluso la fondatezza della domanda, osservando da un lato che, in base ad un giudizio prognostico, la ricorrente non avrebbe potuto ottenere il bene della vita cui aspirava, e dall'altro che la chiarezza delle norme regionali escludeva la configurabilità di un legittimo affidamento.

Pre- messo infatti che la convenzione risultava anteriore e la concessione per le opere di urbanizzazione posteriore al termine indicato dalla legge, ha affer- mato che a quest'ultima data i lavori non potevano essere stati neppure av- viati, con la conseguente esclusione del mutamento consistente ed irreversi- bile dello stato dei luoghi richiesto ai fini della salvaguardia.Ha osservato infatti che, in assenza di tale mutamento, lelottizzazioni anteriori alla pubbli- cazione della delibera della Giunta regionale non potevano considerarsi fatte salve, neppure nel caso in cui gl'interventi fossero stati avviati entro la data di approvazione del piano paesistico: in proposito, ha evidenziato la diversità dei requisiti prescritti dalle norme succedutesi nel tempo, rilevando che, men- tre la legge regionale n. 8 del 2004 era volta ad impedire la proliferazione di lottizzazioni con le volumetrie precedentemente previste e la convivenza di zone diversamente regolamentate, la legge regionale n. 4 del 2009 aveva preso in considerazione la difficile fase di adeguamento della regolamenta- zione comunale al piano paesistico, facendo salve quelle situazioni in cui, nella fase transitoria, i Comuni avevano stipulato nuove convenzioni e rilasciato i relativi titoli edilizi.Quanto al legittimo affidamento, ha ritenuto che lo stesso non potesse sorgere né dalla concessione relativa alle opere di urbanizza- zione, in quanto rilasciata in pendenza della sospensione delle edificazioni, né dall'avviso di verifica delle volumetrie, in quanto posto in essere in attuazione della legge regionale n. 8 del 2004, né dall'approvazione di una variante ti- pologica della lottizzazione, in quanto dalla stessa emergevano pratiche am- ministrative non rispettose della legge, né infine dagli atti successivi alla legge regionale n. 4 del 2009, in quanto giustificati dai dubbi interpretativi dalla stessa suscitati.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infine tardiva, in quanto proposta soltanto in appello, la domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo nelle determinazioni dell'Amministrazione, osservando comunque che tale danno non poteva essere riconosciuto in assenza della prova della spettanza del bene della vita richiesto, ed aggiungendo che un ruolo determinante aveva giocato l'inerzia della ricorrente nel far valere le proprie ragioni.

3. Avverso la predetta sentenza la Amadori ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in quattro motivi.

Il Comune ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività di- fensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia il rifiuto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare le questioni da essa sollevate, in virtù dell'erroneo presupposto che la delibera impugnata costituisse una va- riante dello strumento urbanistico comunale, senza considerare che la sua approvazione non aveva avuto luogo mediante il procedimento previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

Premesso infatti che l'unica forma- lità rispettata era costituita dalla pubblicazione nel bollettino della Regione, sostiene di non aver mai avuto conoscenza del procedimento, osservando che l'affidamento qualificato generato dalla convenzione stipulata con il Comune avrebbe imposto a quest'ultimo un particolare onere d'informazione a fini partecipativi, anche in considerazione del rilascio del permesso di costruire e della proroga della scadenza.

Aggiunge che la delibera impugnata è priva dei requisiti necessari per la configurabilità come atto generale ed astratto, inci- dendo direttamente su soggetti che avevano stipulato con l'Amministrazione una convenzione che prevedeva l'assunzione di obblighi reciproci.

Afferma infine che la ritenuta tardività del ricorso si pone in contrasto con il principio di effettività della tutela, espressione del giusto processo, avendo impedito la valutazione nel merito del provvedimento impugnato, sotto profili idonei ad evidenziare vizi procedimentali invalidanti.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente insiste sul rifiuto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di esecuzione in formaspecifica della convenzione di lottizzazione.

Premesso che quest'ultima ha natura ne- goziale, configurandosicome accordo sostitutivo di un provvedimento ammi- nistrativo, autonomo rispetto all'approvazione del piano di lottizzazione, so- stiene che con la stessa il Comune aveva assunto precisi obblighi, destinati a perdurare fino a che non fossero venute meno le condizioni originarie; preci- sato inoltre che il Comune non ha mai esercitato il recesso, avendo anzi pro- rogato la durata della convenzione, aggiunge che la stessa non poteva essere posta unilateralmente nel nulla dalla delibera impugnata, qualificata dal Giu- dice amministrativo come variante allo strumento urbanistico generale, no- nostante l'inosservanza della procedura prescritta per l'approvazione, e co- munque approvata senza alcun coinvolgimento di essa ricorrente.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce ancora il rifiuto di giurisdi- zione, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che, per effetto della dichiarazione d'irricevibilità dei motivi aggiunti proposti in appello, il Giudice amministrativo non si è pronunciato in ordine alla disparità di trattamento emergentedai documenti acquisiti a seguito dell'istanza di accesso, da cui risultava che altre lottizzazioni erano state fatte salve, nonostante l'identità della situazione accertata.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 42 Cost.,dell'art. 17 della CDFUE e dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il rigetto della domanda l'ha privata dei diritti edi- ficatori, in assenza di una comunicazione preventiva, nonché della proprietà dei terreni ceduti in funzione della stipulazione della convenzione, rimasta inadempiuta da parte del Comune, il quale si è astenuto sia dall'esercizio del recesso che dalla restituzione dei suoli acquisiti.

Premesso chela tutela della proprietà da indebite ingerenze dei pubblici poteri postula, tra l'altro, che la privazione della stessa possa aver luogo soltanto in presenza di determinate condizioni, afferma che le norme richiamate pongono a carico dello Stato l'ob- bligo di garantire l'effettivo esercizio del diritto, nella specie gravemente pre- giudicato dalla condotta del Comune, senza che il Giudice amministrativo ab- bia esercitato la propria giurisdizione al riguardo.

5. I primi tremotivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto identiche questioni, sono inammissibili.

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici speciali, queste Sezioni Unite hanno infatti affermato che, ai fini della configurabilità di un vizio deducibileai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., non è suffi- ciente che il giudice adìto si sia sottratto al dovere di pronunciare in ordine alla domanda proposta dalla parte, ma è necessario che tale declinatoria sia stata giustificata con l'affermazione che la situazione soggettiva azionata è in astratto priva di tutela, non potendo essere fatta valere dinanzi ad alcun giu- dice(c.d. rifiuto di giurisdizione), oppure che l'omissione di pronuncia sia ac- compagnata dal riconoscimento della spettanza della controversia alla giuri- sdizione del giudice ordinario o di un altro giudice speciale (c.d. diniego di giurisdizione) (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/11/2021, n. 37522; 6/06/2017, n. 13976; 17/11/2016, n. 23395).

Tali vizi non possono quindi ritenersi sussistenti laddove, come nella spe- cie, l'omesso esame delle questioni sollevate dinanzi al Giudice amministra- tivo sia stato determinato non già dall'affermazione dell'estraneità della con- troversia alla giurisdizione di quest'ultimo, ma dalla rilevazione di una causa d'inammissibilità o d'irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, il cui carat- tere pregiudiziale rispetto alla verifica della fondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato, comportando l'assorbimento delle questioni re- lative al merito dell'impugnazione, consente peraltro di ritenere insussistente anche il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., per la cui configurabilità, com'è noto, è necessario che manchi completamente il provvedimento indispensa- bile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass., Sez.

II, 25/06/2020, n. 12652; Cass., Sez.

VI, 3/03/2020, n. 5730; Cass., Sez. lav., 26/01/2016, n. 1360).

Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che la decla- ratoria d'inammissibilità o d'irricevibilità del ricorso sia stata determinata da una non condivisa qualificazione giuridica del provvedimento amministrativo impugnatoo da una ricostruzione asseritamente inesatta della fattispecie sot- toposta all'esame del Giudice amministrativo, non essendosi la stessa tra- dotta nell'esclusione dell'astratta tutelabilità della situazione soggettiva fatta valere con la domanda né nell'affermazione della spettanza di quest'ultima alla giurisdizione di un altro giudice, bensì nel l'accertamento dell'avvenuto decorso del termine per l'impugnazione, e quindi del difetto di un presupposto processuale, la cui insussistenza fa venir meno il dovere del giudice adìto di pronunciarsi sul merito della controversia sottoposta al suo esame.

L'esclusione del predetto presuppostocomporta la negazione della tutela non già in astratto, ma in concreto, e non può quindi integrare un motivo inerente alla giurisdizione, neppurenel caso in cui, come nella specie, si af- fermi che la stessa costituisce il risultato di una censurabile interpretazione della legge sostanziale o processuale: tale prospettazione implica infatti la deduzione, rispettivamente, di un error in judicando o in procedendo, i quali esulano dall'ambito del sindacato spettante alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, avendo quest'ultimo ad oggetto esclusivamente la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e non anche le scelte ermeneutiche del giu- dice adìto, la cui eventuale erroneità resta confinata nei limiti interni, indi- pendentemente dalla sua gravità, dal momento che l'interpretazione delle norme costituisce il propriumdell'attività giurisdizionale (cfr. Cass., Sez.

Un., 4/12/2020, n. 27770; 11/11/2019, n. 29082; 20/03/2019, n. 7926).

La dichiarazione d'inammissibilità o irricevibilità del ricorso non incide in- fine sull'effettività della tutela giurisdizionale, né si traduce in una violazione dei principi del giusto processo, i quali non risultano non incompatibili con la sottoposizione dell'azione a termini di decadenza, a condizione che gli stessi non rendano impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di di- fesa, costituendo la previsione degli stessi espressione di un ragionevole bi- lanciamento tra l'interesse della parte alla rimozione del provvedimento lesivo della sua posizione giuridica e quello generale al buon andamento della pub- blica amministrazione, cui corrisponde l'esigenza di garantire la stabilità del medesimo provvedimento, in vista della regolare prosecuzione dell'attività amministrativa.

6. E' parimenti inammissibile il quarto motivo, riflettente la violazione di principi stabiliti dalla Carta di Nizza e dal [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla [OSCURATO:PERSONA].

In tema d'impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, queste Se- zioni Unite hanno da tempo affermato che il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione, che l'art. 111, ultimo comma, Cost. affida alla Corte di cassazione, non include anche una funzione di verifica finale della conformità di quelle decisioni al diritto dell'Unione europea, neppure sotto il profilo dell'osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 267, terzo comma, del TFUE: si è infatti osservato per un verso che nel plesso della giurisdizione amministrativa spetta al Consiglio di Stato, quale giudice di ultima istanza, garantire, nello specifico ordinamento di settore, la confor- mità del diritto interno a quello dell'Unione, se del caso avvalendosi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, e per altro verso che l'ordinamento nazionale contempla, per reagire ad una lesione del principio di effettività della tutela, conseguente ad una decisione del giudice amministrativo assunta in pregiudizio di situazioni giuridiche sog- gettive protette dal diritto dell'Unione, altri strumenti di tutela, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che sia grave e manifesta (cfr. Cass., Sez.

Un., 17/11/2015, n. 23460; 4/02/2014, n. 2403).

Tale orientamento, com'è noto, ha trovato conferma nella giurisprudenza costituzionale, la quale, premesso che l'ottavo comma dell'art. 111 Cost.

«at- tinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma settimo, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici», ha ritenuto inammissibile ogni interpretazione dei «motivi inerenti alla giurisdizione» che, «sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso».

Precisato che la garanzia dell'effettività della tutela e del giusto processo spetta agli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costitu- zione, il Giudice delle leggi ha affermato che l'intervento delle Sezioni Unite in sede di controllo della giurisdizione non può essere giustificato nemmeno dalla violazione di norme dell'UE o della [OSCURATO:PERSONA], la quale costituisce pur sempre un motivo di illegittimità (sia pure particolarmente qualificata), estraneo all'i- stituto in questione; ha escluso inoltre la possibilità di attribuire rilevanza, a tal fine, al dato qualitativo della gravità del vizio, osservando che tale criterio risulterebbe, «sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive» (cfr.

Corte cost., sent. n. 6 del 2018).

L'esclusione della possibilitàdi far valere, attraverso il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, errores in judicando o in procedendo del Giudice amministrativo che si traducano in violazioni del diritto dell'UE ha poi ottenuto l'avallo anche della Corte di Giustizia, la quale, sollecitata da queste Sezioni Unite a pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 4, par. 3, e 19, par. 1, del TUE e dell'art. 1, par. 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE, che coor- dina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'ap- plicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di mobili e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, ha affermato che tali disposizioni, lette alla luce dell'art. 47 della CDFUE, devono essere interpretate nel senso che non ostano a una disposizione di diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, pro- duce l'effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Statomembro.

A sostegno di tale conclusione, è stato richiamato il principio dell'autonomia procedurale, affer- mandosi che spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato mem- bro stabilire le modalità processuali dei rimedi giurisdizionali per assicurare ai singoli, nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, il rispetto del loro di- ritto a una tutela giurisdizionale effettiva, a condizione che tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe discipli- nate dal diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione (principio di effettività).

Tali condizioni sono state ritenute soddisfatte nell'or- dinamento italiano, essendosi rilevato che la limitazione dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione, in caso d'impugnazione delle sentenze del Con- siglio di Stato, opera indipendentemente dal fatto che il ricorso sia fondato su disposizioni di diritto nazionale o di diritto dell'Unione, ed essendosi escluso che il diritto processuale italiano abbia, di per sé, l'effetto di rendere impos- sibile o eccessivamente difficile l'esercizio, in tale settore del diritto ammini- strativo, dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (cfr.

Corte di Giustizia UE, sent. 21/12/2021, in causa C-497/20, [OSCURATO:SOCIETA].).

A tali considerazioni ha aderito anche la più recente giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la quale ha affermato che la non sindacabilità, in sede di ricorso ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., delle violazioni del di- ritto dell'UE e dell'omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle giurisdizioni speciali, è compatibile con il diritto dell'UE, in quanto correttamente ispirata ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idonea a garantire l'effettività della tutela giurisdizio- nale, essendo rimessa ai singoli Statimembri l'individuazione degli strumenti processuali necessari per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione (cfr. Cass., Sez.

Un., 24/01/2022, n. 1996; 17/12/2018, n. 32622).

E' stato conseguentemente ribadito che il ricorso per cassazione permotivi inerenti alla giurisdizione è proponibile nei soli casi di difetto assoluto di giurisdizione, configurabile quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (c.d. invasione o sconfina- mento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (c.d. arretramento), e nei casi di difetto relativo di giurisdizione, che ricorre quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su mate- ria attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo pre- supposto che appartenga ad altri giudici (violazione dei limiti esterni della giurisdizione) (cfr. Cass., Sez.

Un., 18/01/2022, n. 1454; 19/12/2018, n. 32773).

Tale rimedio non è pertanto utilizzabile per far valere violazioni del diritto dell'UE eventualmente commesse dal Giudice amministrativo, né per sollecitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di una questione d'in- terpretazione del diritto eurounitario non sollevata dal Giudice amministra- tivo, spettando alle Sezioni Unite esclusivamente il compito di verificare, nel senso indicato, l'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione amministra- tiva, senza estendere il proprio sindacato ad asserite violazioni della legge sostanziale o processuale, ivi comprese quelle del diritto dell'UEo della [OSCURATO:PERSONA], il cui accertamento rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione, in quanto attinente alle modalità di esercizio della stessa (cfr. Cass., Sez.

Un., 6/03/2020, n. 6460; 11/11/2019, n. 29085).

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella m isura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14245/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Cri- stina Della Valle, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Merulana, n. 234; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile dellaCorte di cassazione; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimati – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1276/21, depositata il 12 feb- braio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un fondo sito in Budoni (SS), incluso in zona F dello strumento urbanistico generale, destinata ad insediamenti turi- stici a nuclei sparsi, propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, chiedendo a) l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 16 aprile 2015(nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale), nella parte in cui, a seguito della verifica della capacità insediativa della costa, effettuata ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, aveva escluso la lottizzazione denominata"[OSCURATO:PERSONA]" dal novero di quelle fatte salvedai divieti regionali sopravvenuti, b) la dichia- razione della validità e dell'efficacia della convenzione stipulata con il Comune il 29 luglio 2004 e c)la condanna del Comune al risarcimento dei danni ca- gionati dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati e dall'inadempimento della convenzione, con d) la dichiarazione d'illegittimità del silenzio serbato dal Comune in ordine all'istanza di accesso agli atti presentata da essa ricor- rente. Si costituirono il Comune e la Regione Sardegna, ed eccepirono la tardi- vità della domanda e la carenza d'interesse all'impugnazione, chiedendo il rigetto del ricorso anche nel merito. 1.1. Con sentenza del 24 maggio 2018, il Tar dichiarò cessata la materia del contendere in ordine all'istanza di accesso agli atti e rigettò le altre do- mande. 2. L'appello interposto dalla Amadori è stato rigettato dal Consiglio di Statocon sentenza del 12 febbraio 2021.Premesso che la sentenza di primo grado era rimasta incensurata nella parte in cui aveva dichiarato cessatala materia del contendere in ordine all'i- stanza di accesso agli atti, il Giudice amministrativo ha ritenuto irricevibili i motivi aggiunti proposti in appello, in quanto fondati su documenti anteriori alla delibera impugnata ed acquisiti con istanze di accesso presentate soltanto nel corso del giudizio di appello, rilevando comunque che tali censure dove- vano considerarsi assorbite dalla tardività del ricorso in primo grado. In ordine a quest'ultimo aspetto , ha richiamato la deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, che aveva sospeso per tre mesi l'edificazione sulle aree incluse in zona F, nonché le norme urgenti di salva- guardia provvisoria dettate dalla legge regionale n. 8del 2004, che vietavano l'edificazione, l'approvazione,la sottoscrizione ed il rinnovo delle convenzioni di lottizzazione, facendo salvi nelle zone omogenee F gl'interventi previsti ne- gli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di pub- blicazione della predetta delibera, ed individuando la volumetria massima per gl'insediamenti turistici; ha aggiunto che la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 aveva ampliato il periodo utile fino all'approvazione del piano paesistico regionale, intervenuta il 5 settembre 2006, demandandoagli strumenti urba- nistici l'indicazione degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento al predetto piano, ma subordinandonela realizzazione, nei comuni non dotati di piano urbanistico,alla condizione che le opere di urbanizzazione fossero state legittimamente avviate ed alla verifica della coerenza delle volumetrie pro- grammate con il contesto paesaggistico ed ambientale di riferimento. Ciò posto, e precisato che all'epoca dei fatti il Comune di Budoni era sprovvisto di piano urbanistico, il Consiglio di Stato ha rilevato che la delibera impugnata, fondata sulla legge regionale n. 4 del 2009, si inseriva nel com- plesso procedimentodalla stessa previsto e si caratterizza va come variante allo strumento urbanistico, osservando che il comportamento della Regione era stato improntato alla rigorosa applicazione delle prescrizioni riguardanti gl'interventi fatti salvi, dettate ai fini della preservazione del territorio me- diante la previsione di precisi limiti temporali. Ha affermato che, in quanto volta ad adeguare la regolamentazione urbanistica comunale al piano paesi- stico regionale, la delibera impugnata era inquadrabile tra le prescrizioni ur- banistiche volte a stabilire in via immediata le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, configurandosi come un atto generale che non richiedeva la comunicazione individuale, e concludendo pertanto che il termine per l'impugnazione doveva essere fatto decorrere dalla data di sca- denza del termine per la pubblicazione, avvenuta non prima del 21 maggio 2015: ha ritenuto conseguentemente irricevibili sia la domanda di annulla- mento della delibera proposta con il ricorso in primo grado che i motivi ag- giunti proposti dinanzi al Tar, aventi ad oggetto atti presupposti ed anteriori. [OSCURATO:PERSONA] amministrativo di secondo grado ha ritenuto invece tempestiva la domanda di risarcimento del danno, non esaminata dal Tar, rilevando che la stessa era stata proposta entro centoventi giorni dalla ricezione del certifi- cato di destinazione urbanistica, il quale, recando l'esplicitazione delle ragioni per cui la lottizzazione era stata esclusa dal novero degl'interventi fatti salvi, aveva consentito all'interessata di dubitare della legittimità dell'applicazione delle norme richiamate, che a suo avvisoavevano generato un diverso affi- damento. Ha peraltro escluso la fondatezza della domanda, osservando da un lato che, in base ad un giudizio prognostico, la ricorrente non avrebbe potuto ottenere il bene della vita cui aspirava, e dall'altro che la chiarezza delle norme regionali escludeva la configurabilità di un legittimo affidamento. Pre- messo infatti che la convenzione risultava anteriore e la concessione per le opere di urbanizzazione posteriore al termine indicato dalla legge, ha affer- mato che a quest'ultima data i lavori non potevano essere stati neppure av- viati, con la conseguente esclusione del mutamento consistente ed irreversi- bile dello stato dei luoghi richiesto ai fini della salvaguardia.Ha osservato infatti che, in assenza di tale mutamento, lelottizzazioni anteriori alla pubbli- cazione della delibera della Giunta regionale non potevano considerarsi fatte salve, neppure nel caso in cui gl'interventi fossero stati avviati entro la data di approvazione del piano paesistico: in proposito, ha evidenziato la diversità dei requisiti prescritti dalle norme succedutesi nel tempo, rilevando che, men- tre la legge regionale n. 8 del 2004 era volta ad impedire la proliferazione di lottizzazioni con le volumetrie precedentemente previste e la convivenza di zone diversamente regolamentate, la legge regionale n. 4 del 2009 aveva preso in considerazione la difficile fase di adeguamento della regolamenta- zione comunale al piano paesistico, facendo salve quelle situazioni in cui, nella fase transitoria, i Comuni avevano stipulato nuove convenzioni e rilasciato i relativi titoli edilizi.Quanto al legittimo affidamento, ha ritenuto che lo stesso non potesse sorgere né dalla concessione relativa alle opere di urbanizza- zione, in quanto rilasciata in pendenza della sospensione delle edificazioni, né dall'avviso di verifica delle volumetrie, in quanto posto in essere in attuazione della legge regionale n. 8 del 2004, né dall'approvazione di una variante ti- pologica della lottizzazione, in quanto dalla stessa emergevano pratiche am- ministrative non rispettose della legge, né infine dagli atti successivi alla legge regionale n. 4 del 2009, in quanto giustificati dai dubbi interpretativi dalla stessa suscitati. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infine tardiva, in quanto proposta soltanto in appello, la domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo nelle determinazioni dell'Amministrazione, osservando comunque che tale danno non poteva essere riconosciuto in assenza della prova della spettanza del bene della vita richiesto, ed aggiungendo che un ruolo determinante aveva giocato l'inerzia della ricorrente nel far valere le proprie ragioni. 3. Avverso la predetta sentenza la Amadori ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in quattro motivi. Il Comune ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività di- fensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia il rifiuto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare le questioni da essa sollevate, in virtù dell'erroneo presupposto che la delibera impugnata costituisse una va- riante dello strumento urbanistico comunale, senza considerare che la sua approvazione non aveva avuto luogo mediante il procedimento previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45. Premesso infatti che l'unica forma- lità rispettata era costituita dalla pubblicazione nel bollettino della Regione, sostiene di non aver mai avuto conoscenza del procedimento, osservando che l'affidamento qualificato generato dalla convenzione stipulata con il Comune avrebbe imposto a quest'ultimo un particolare onere d'informazione a fini partecipativi, anche in considerazione del rilascio del permesso di costruire e della proroga della scadenza. Aggiunge che la delibera impugnata è priva dei requisiti necessari per la configurabilità come atto generale ed astratto, inci- dendo direttamente su soggetti che avevano stipulato con l'Amministrazione una convenzione che prevedeva l'assunzione di obblighi reciproci. Afferma infine che la ritenuta tardività del ricorso si pone in contrasto con il principio di effettività della tutela, espressione del giusto processo, avendo impedito la valutazione nel merito del provvedimento impugnato, sotto profili idonei ad evidenziare vizi procedimentali invalidanti. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente insiste sul rifiuto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di esecuzione in formaspecifica della convenzione di lottizzazione. Premesso che quest'ultima ha natura ne- goziale, configurandosicome accordo sostitutivo di un provvedimento ammi- nistrativo, autonomo rispetto all'approvazione del piano di lottizzazione, so- stiene che con la stessa il Comune aveva assunto precisi obblighi, destinati a perdurare fino a che non fossero venute meno le condizioni originarie; preci- sato inoltre che il Comune non ha mai esercitato il recesso, avendo anzi pro- rogato la durata della convenzione, aggiunge che la stessa non poteva essere posta unilateralmente nel nulla dalla delibera impugnata, qualificata dal Giu- dice amministrativo come variante allo strumento urbanistico generale, no- nostante l'inosservanza della procedura prescritta per l'approvazione, e co- munque approvata senza alcun coinvolgimento di essa ricorrente. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce ancora il rifiuto di giurisdi- zione, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che, per effetto della dichiarazione d'irricevibilità dei motivi aggiunti proposti in appello, il Giudice amministrativo non si è pronunciato in ordine alla disparità di trattamento emergentedai documenti acquisiti a seguito dell'istanza di accesso, da cui risultava che altre lottizzazioni erano state fatte salve, nonostante l'identità della situazione accertata. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 42 Cost.,dell'art. 17 della CDFUE e dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il rigetto della domanda l'ha privata dei diritti edi- ficatori, in assenza di una comunicazione preventiva, nonché della proprietà dei terreni ceduti in funzione della stipulazione della convenzione, rimasta inadempiuta da parte del Comune, il quale si è astenuto sia dall'esercizio del recesso che dalla restituzione dei suoli acquisiti. Premesso chela tutela della proprietà da indebite ingerenze dei pubblici poteri postula, tra l'altro, che la privazione della stessa possa aver luogo soltanto in presenza di determinate condizioni, afferma che le norme richiamate pongono a carico dello Stato l'ob- bligo di garantire l'effettivo esercizio del diritto, nella specie gravemente pre- giudicato dalla condotta del Comune, senza che il Giudice amministrativo ab- bia esercitato la propria giurisdizione al riguardo. 5. I primi tremotivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto identiche questioni, sono inammissibili. In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici speciali, queste Sezioni Unite hanno infatti affermato che, ai fini della configurabilità di un vizio deducibileai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., non è suffi- ciente che il giudice adìto si sia sottratto al dovere di pronunciare in ordine alla domanda proposta dalla parte, ma è necessario che tale declinatoria sia stata giustificata con l'affermazione che la situazione soggettiva azionata è in astratto priva di tutela, non potendo essere fatta valere dinanzi ad alcun giu- dice(c.d. rifiuto di giurisdizione), oppure che l'omissione di pronuncia sia ac- compagnata dal riconoscimento della spettanza della controversia alla giuri- sdizione del giudice ordinario o di un altro giudice speciale (c.d. diniego di giurisdizione) (cfr. Cass., Sez. Un., 30/11/2021, n. 37522; 6/06/2017, n. 13976; 17/11/2016, n. 23395). Tali vizi non possono quindi ritenersi sussistenti laddove, come nella spe- cie, l'omesso esame delle questioni sollevate dinanzi al Giudice amministra- tivo sia stato determinato non già dall'affermazione dell'estraneità della con- troversia alla giurisdizione di quest'ultimo, ma dalla rilevazione di una causa d'inammissibilità o d'irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, il cui carat- tere pregiudiziale rispetto alla verifica della fondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato, comportando l'assorbimento delle questioni re- lative al merito dell'impugnazione, consente peraltro di ritenere insussistente anche il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., per la cui configurabilità, com'è noto, è necessario che manchi completamente il provvedimento indispensa- bile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass., Sez. II, 25/06/2020, n. 12652; Cass., Sez. VI, 3/03/2020, n. 5730; Cass., Sez. lav., 26/01/2016, n. 1360). Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che la decla- ratoria d'inammissibilità o d'irricevibilità del ricorso sia stata determinata da una non condivisa qualificazione giuridica del provvedimento amministrativo impugnatoo da una ricostruzione asseritamente inesatta della fattispecie sot- toposta all'esame del Giudice amministrativo, non essendosi la stessa tra- dotta nell'esclusione dell'astratta tutelabilità della situazione soggettiva fatta valere con la domanda né nell'affermazione della spettanza di quest'ultima alla giurisdizione di un altro giudice, bensì nel l'accertamento dell'avvenuto decorso del termine per l'impugnazione, e quindi del difetto di un presupposto processuale, la cui insussistenza fa venir meno il dovere del giudice adìto di pronunciarsi sul merito della controversia sottoposta al suo esame. L'esclusione del predetto presuppostocomporta la negazione della tutela non già in astratto, ma in concreto, e non può quindi integrare un motivo inerente alla giurisdizione, neppurenel caso in cui, come nella specie, si af- fermi che la stessa costituisce il risultato di una censurabile interpretazione della legge sostanziale o processuale: tale prospettazione implica infatti la deduzione, rispettivamente, di un error in judicando o in procedendo, i quali esulano dall'ambito del sindacato spettante alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, avendo quest'ultimo ad oggetto esclusivamente la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e non anche le scelte ermeneutiche del giu- dice adìto, la cui eventuale erroneità resta confinata nei limiti interni, indi- pendentemente dalla sua gravità, dal momento che l'interpretazione delle norme costituisce il propriumdell'attività giurisdizionale (cfr. Cass., Sez. Un., 4/12/2020, n. 27770; 11/11/2019, n. 29082; 20/03/2019, n. 7926). La dichiarazione d'inammissibilità o irricevibilità del ricorso non incide in- fine sull'effettività della tutela giurisdizionale, né si traduce in una violazione dei principi del giusto processo, i quali non risultano non incompatibili con la sottoposizione dell'azione a termini di decadenza, a condizione che gli stessi non rendano impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di di- fesa, costituendo la previsione degli stessi espressione di un ragionevole bi- lanciamento tra l'interesse della parte alla rimozione del provvedimento lesivo della sua posizione giuridica e quello generale al buon andamento della pub- blica amministrazione, cui corrisponde l'esigenza di garantire la stabilità del medesimo provvedimento, in vista della regolare prosecuzione dell'attività amministrativa. 6. E' parimenti inammissibile il quarto motivo, riflettente la violazione di principi stabiliti dalla Carta di Nizza e dal [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla [OSCURATO:PERSONA]. In tema d'impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, queste Se- zioni Unite hanno da tempo affermato che il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione, che l'art. 111, ultimo comma, Cost. affida alla Corte di cassazione, non include anche una funzione di verifica finale della conformità di quelle decisioni al diritto dell'Unione europea, neppure sotto il profilo dell'osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 267, terzo comma, del TFUE: si è infatti osservato per un verso che nel plesso della giurisdizione amministrativa spetta al Consiglio di Stato, quale giudice di ultima istanza, garantire, nello specifico ordinamento di settore, la confor- mità del diritto interno a quello dell'Unione, se del caso avvalendosi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, e per altro verso che l'ordinamento nazionale contempla, per reagire ad una lesione del principio di effettività della tutela, conseguente ad una decisione del giudice amministrativo assunta in pregiudizio di situazioni giuridiche sog- gettive protette dal diritto dell'Unione, altri strumenti di tutela, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che sia grave e manifesta (cfr. Cass., Sez. Un., 17/11/2015, n. 23460; 4/02/2014, n. 2403). Tale orientamento, com'è noto, ha trovato conferma nella giurisprudenza costituzionale, la quale, premesso che l'ottavo comma dell'art. 111 Cost. «at- tinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma settimo, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici», ha ritenuto inammissibile ogni interpretazione dei «motivi inerenti alla giurisdizione» che, «sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso». Precisato che la garanzia dell'effettività della tutela e del giusto processo spetta agli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costitu- zione, il Giudice delle leggi ha affermato che l'intervento delle Sezioni Unite in sede di controllo della giurisdizione non può essere giustificato nemmeno dalla violazione di norme dell'UE o della [OSCURATO:PERSONA], la quale costituisce pur sempre un motivo di illegittimità (sia pure particolarmente qualificata), estraneo all'i- stituto in questione; ha escluso inoltre la possibilità di attribuire rilevanza, a tal fine, al dato qualitativo della gravità del vizio, osservando che tale criterio risulterebbe, «sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive» (cfr. Corte cost., sent. n. 6 del 2018). L'esclusione della possibilitàdi far valere, attraverso il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, errores in judicando o in procedendo del Giudice amministrativo che si traducano in violazioni del diritto dell'UE ha poi ottenuto l'avallo anche della Corte di Giustizia, la quale, sollecitata da queste Sezioni Unite a pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 4, par. 3, e 19, par. 1, del TUE e dell'art. 1, par. 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE, che coor- dina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'ap- plicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di mobili e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, ha affermato che tali disposizioni, lette alla luce dell'art. 47 della CDFUE, devono essere interpretate nel senso che non ostano a una disposizione di diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, pro- duce l'effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Statomembro. A sostegno di tale conclusione, è stato richiamato il principio dell'autonomia procedurale, affer- mandosi che spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato mem- bro stabilire le modalità processuali dei rimedi giurisdizionali per assicurare ai singoli, nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, il rispetto del loro di- ritto a una tutela giurisdizionale effettiva, a condizione che tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe discipli- nate dal diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione (principio di effettività). Tali condizioni sono state ritenute soddisfatte nell'or- dinamento italiano, essendosi rilevato che la limitazione dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione, in caso d'impugnazione delle sentenze del Con- siglio di Stato, opera indipendentemente dal fatto che il ricorso sia fondato su disposizioni di diritto nazionale o di diritto dell'Unione, ed essendosi escluso che il diritto processuale italiano abbia, di per sé, l'effetto di rendere impos- sibile o eccessivamente difficile l'esercizio, in tale settore del diritto ammini- strativo, dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 21/12/2021, in causa C-497/20, [OSCURATO:SOCIETA].). A tali considerazioni ha aderito anche la più recente giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la quale ha affermato che la non sindacabilità, in sede di ricorso ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., delle violazioni del di- ritto dell'UE e dell'omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle giurisdizioni speciali, è compatibile con il diritto dell'UE, in quanto correttamente ispirata ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idonea a garantire l'effettività della tutela giurisdizio- nale, essendo rimessa ai singoli Statimembri l'individuazione degli strumenti processuali necessari per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione (cfr. Cass., Sez. Un., 24/01/2022, n. 1996; 17/12/2018, n. 32622). E' stato conseguentemente ribadito che il ricorso per cassazione permotivi inerenti alla giurisdizione è proponibile nei soli casi di difetto assoluto di giurisdizione, configurabile quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (c.d. invasione o sconfina- mento) ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (c.d. arretramento), e nei casi di difetto relativo di giurisdizione, che ricorre quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su mate- ria attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo pre- supposto che appartenga ad altri giudici (violazione dei limiti esterni della giurisdizione) (cfr. Cass., Sez. Un., 18/01/2022, n. 1454; 19/12/2018, n. 32773). Tale rimedio non è pertanto utilizzabile per far valere violazioni del diritto dell'UE eventualmente commesse dal Giudice amministrativo, né per sollecitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di una questione d'in- terpretazione del diritto eurounitario non sollevata dal Giudice amministra- tivo, spettando alle Sezioni Unite esclusivamente il compito di verificare, nel senso indicato, l'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione amministra- tiva, senza estendere il proprio sindacato ad asserite violazioni della legge sostanziale o processuale, ivi comprese quelle del diritto dell'UEo della [OSCURATO:PERSONA], il cui accertamento rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione, in quanto attinente alle modalità di esercizio della stessa (cfr. Cass., Sez. Un., 6/03/2020, n. 6460; 11/11/2019, n. 29085). 7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella m isura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 20
Sentenza Cassazione n. 25505/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris