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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 1956

Cassazione n. 06545/2025

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o il seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 27968del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26.4.1956 ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 rappresentato e di- feso, anche disgiuntamente, in virtùdi procura speciale allegata al presente atto dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (Cod.

Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC giampieroplacidi @ ordineavvocati- roma.org; [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] (Cod.

Fisc.

LN1LCU 67P13H501 Q; PEC lucalentini @ ordineavvocatiroma.org; [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in 00196 Roma alla Piazza dellaMarina n. 1 .

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al presente atto, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –la quale chiede di ricevere le comunicazioni all’indirizzo p.e.c. marialuisaacciari @ pec.ordineavvocativiterbo.it, ovvero al [OSCURATO:TELEFONO] –con do- micilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA].

Controricorrente Ricorrente incidentalecondizionato avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman° 2704 deposi- tata il 26 aprile 2022, formula la seguente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 77 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 27968del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26.4.1956 ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 rappresentato e di- feso, anche disgiuntamente, in virtùdi procura speciale allegata al presente atto dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC giampieroplacidi @ ordineavvocati- roma.org; [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc. LN1LCU 67P13H501 Q; PEC lucalentini @ ordineavvocatiroma.org; [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in 00196 Roma alla Piazza dellaMarina n. 1 . Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al presente atto, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) –la quale chiede di ricevere le comunicazioni all’indirizzo p.e.c. marialuisaacciari @ pec.ordineavvocativiterbo.it, ovvero al [OSCURATO:TELEFONO] –con do- micilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]. Controricorrente Ricorrente incidentalecondizionato avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman° 2704 deposi- tata il 26 aprile 2022, formula la seguente Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 77 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; p.q.m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto previd
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