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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19938/2026

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dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroSidis [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to in L.go [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentato edifeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3804/2022 pubblicatain data 20/10/2022, n.r.g. 3896/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stata dipendente di [OSCURATO:PERSONA] srl, dapprima in virtùdi contratto di formazione e lavoro del 1995, poi trasformato in contratto dilavoro a tempo indeterminato.

A decorrere dal 04/05/1999 era statainquadrata come quadro – 9^ livello del CCNL radio e televisioni private.

Dal23/02/2004 era stata promossa dirigente, ma aveva continuato a svolgere leNumero registro generale 8585/2023Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 19938/2026Data pubblicazione 15/06/2026medesime mansioni iniziate nel 1999, restando preposta a tutti i settori in cuisi articolava l’organizzazione aziendale (personale, produzioni televisive,risorse e impianti, messa in onda), riferendo direttamente al consiglio diamministrazione della società.

Con lettera del 09/10/2014 era stata licenziatacon preavviso, scadente il 31/10/2015, a causa della messa in liquidazionedella datrice di lavoro.Con ricorso al Tribunale di Roma deduceva di avere svolto le predettemansioni dirigenziali sin dal 1999 ed anche in favore di altre società delgruppo radiotelevisivo facente capo alla famiglia Caltagirone, tutte controllatedalla società [OSCURATO:PERSONA], a sua volta di proprietàdella capo gruppo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente come socio unico EdoardoCaltagirone.

Precisava che tutte le società operavano nel settore televisivo eradiofonico, in modo sinergico e con interscambio di personale tecnico,impiegatizio e giornalistico.Deduceva che il suo ruolo era essenziale, tanto che aveva dato il suoapporto lavorativo anche all’indomani del parto e durante il periodo diastensione obbligatoria.Allegava di avere lavorato durante tutto il periodo di preavviso e di avereaccumulato 228 giornate di ferie non godute e non pagate con le spettanzedi fine rapporto.Aggiungeva che, da una verifica presso l’INPS aveva appreso che nonerano stati versati i contributi relativi all’anno 2004.Pertanto chiedeva: l’accertamento della natura dirigenziale delle mansionisvolte anche nel periodo dal 1999 al 2004, con diritto al trattamentoeconomico regolato dall’art. 3 CCNL di settore; l’accertamento del diritto alledifferenze retributive anche dal 2004 fino alla cessazione del rapporto dilavoro tenuto conto della maggiore anzianità dirigenziale maturata; lacondanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenzeretributive relative al periodo dal 1999 al 2004, pari ad euro 71.677,03, comeda conteggio allegato; delle differenze retributive relative al periodo dal 2004alla cessazione del rapporto di lavoro, pari ad euro 170.657,83, come daconteggio allegato; delle conseguenti differenze di t.f.r., pari ad euro62.195,46; dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, pari ad euro53.997,67.

Chiedeva inoltre la condanna della società datrice di lavoro alNumero registro generale 8585/2023Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 19938/2026Data pubblicazione 15/06/2026risarcimento del danno da omissione contributiva e la condanna delle altresocietà convenute al pagamento, in solido, della giusta retribuzione per illavoro svolto in loro favore da maggio 1999 in poi, pari ad euro 342.797,00.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata istruttoria testimoniale, ilTribunale rigettava le domande.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dalla Viscoli.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale, dato atto che l’appellante aveva abbandonato la domandanei confronti delle altre società del gruppo, affermava:a) nel periodo in cui la Viscoli ricopriva funzioni dirigenziali apicali aveva ilpotere di determinarsi in autonomia il periodo di ferie;b) è rimasto del tutto sfornito di prova l’assunto dell’appellante, secondocui ella non avesse potuto concretamente fruire delle ferie per via disuperiori ed insuperabili esigenze aziendali, solo genericamenteaddotte;c) comunque dall’esame delle buste paga si evince che ella ebbe a goderedi continuativi periodi di ferie in tutti gli anni nei quali il rapporto dilavoro si è protratto, regolarmente nel mese di agosto, fatta eccezioneper l’anno 2009, nonché in ulteriori periodi dell’anno normalmente nondeputati a ferie (come ad esempio nei mesi di gennaio e febbraio deglianni 2001, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015,nei mesi di maggio degli anni 2000, 2002, 2009, 2012, 2013, 2014 e2015, nei mesi da settembre a dicembre negli anni 2004, 2006, 2007,2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015).4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un motivo.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso e poi hadepositato memoria.6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 36 Cost., 7della direttiva CE n. 2003/88, 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentaliNumero registro generale 8585/2023Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 19938/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’U.E., 6, par. 1, del Trattato dell’U.E., 7 CCNL dirigenti industria, 38 CCNLradiotelevisioni private, 2109 c.c., 10, co. 2, d.lgs. n. 66/2003, 2697 e 2729c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non provato ilmancato godimento delle ferie e per avere di conseguenza negato il dirittoalla relativa indennità sostitutiva.

In particolare addebita alla Corte territorialedi non aver ritenuto pacifico il numero di giorni di ferie residue (228) almomento della cessazione del rapporto di lavoro, come peraltro dimostratodall’ultima busta paga prodotta nel giudizio di primo grado come doc. 64,sicché era il datore di lavoro a dovere dimostrare – come da giurisprudenzaeuropea e italiana di legittimità – di averla invitata a goderne e del suoipotetico rifiuto.Il motivo è inammissibile.In primo luogo la mancata fruizione di ferie non è affatto una circostanzapacifica, come dimostra tutto lo sviluppo del giudizio lungo i gradi di merito.Inoltre, la busta paga invocata dalla ricorrente – riportata per immaginenel ricorso per cassazione a pag. 15 – si riferisce al mese di giugno 2015 equindi non è l’ultima, visto che, stando alla stessa prospettazione della Viscoli,il rapporto di lavoro è cessato il 31/10/2015.

In ogni caso si tratterebbe di undocumento rappresentativo di un fatto da considerare – nella prospettazionedella ricorrente – come “decisivo”, sicché in astratto il vizio prospettabilesarebbe quello dell’art. 360., co. 1, n. 5), c.p.c., in concreto tuttavia preclusodalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, ult. co., c.p.c.).Va poi considerato che, a prescindere dal riparto dell’onere probatorio, laCorte territoriale ha evidenziato che, almeno nel periodo in cui la Viscoli erainquadrata come dirigente (dall’anno 2004 in poi), aveva il potere diautodeterminarsi le ferie e per tale ragione – ritenuta “dirimente” in relazionea quel periodo – ha escluso il diritto all’indennità sostitutiva.Questa decisione è conforme a diritto.

Infatti si è già affermato che ilmancato esercizio del diritto alle ferie ed ai riposi determina il riconoscimentodel diritto all'indennità sostitutiva ove sia dipeso dalla volontà del datore dilavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali, sicché, nonostante lairrinunciabilità del diritto alle ferie, sancita dall'ultimo comma dell'art. 36 Cost.e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte digiustizia UE (causa C-619/16 del 6.11.2018), l'indennità sostitutiva nonNumero registro generale 8585/2023Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 19938/2026Data pubblicazione 15/06/2026spetta a quel lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare le proprieferie, non ne abbia fatto richiesta (Cass. ord. n. 6262/2022).Per i restanti periodi, con un accertamento di fatto – ampiamente edanaliticamente motivato, come tale insindacabile in sede di legittimità – laCorte territoriale ha ulteriormente evidenziato che in tutti gli anni – tranneche per il 2009 – la lavoratrice aveva regolarmente fruito delle ferie nel mesedi agosto e che comunque, dall’esame delle buste paga, era emersa lafruizione di molteplici ed ulteriori giorni di ferie in periodi dell’anno usualmentenon deputati a tanto.

Quindi, a prescindere dal riparto dell’onere probatorio,i Giudici d’appello hanno escluso in radice la sussistenza del presupposto difatto, sul quale si basa la pretesa della ricorrente, ossia la mancata fruizionedi giorni di ferie, avendo accertato in fatto esattamente il contrario.Le ulteriori censure relative alla valutazione degli elementi documentaliacquisiti nel giudizio di merito sono inammissibili.

Va infatti ribadito che, intema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudiceha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova,la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimitàsui vizi di motivazione (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).

Per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il doveredi considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcuneNumero registro generale 8585/2023Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 19938/2026Data pubblicazione 15/06/2026piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).La questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli artt. 115 e116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi cheil giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbiadisatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova(recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invecea prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019;Cass. ord. n. 6774/2022).Nessuno di tali vizi risulta prospettato dalla ricorrente.2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsarealla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettariodelle spese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data28/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroSidis [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to in L.go [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma, rappresentato edifeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3804/2022 pubblicatain data 20/10/2022, n.r.g. 3896/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stata dipendente di [OSCURATO:PERSONA] srl, dapprima in virtùdi contratto di formazione e lavoro del 1995, poi trasformato in contratto dilavoro a tempo indeterminato. A decorrere dal 04/05/1999 era statainquadrata come quadro – 9^ livello del CCNL radio e televisioni private. Dal23/02/2004 era stata promossa dirigente, ma aveva continuato a svolgere leNumero registro generale 8585/2023Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 19938/2026Data pubblicazione 15/06/2026medesime mansioni iniziate nel 1999, restando preposta a tutti i settori in cuisi articolava l’organizzazione aziendale (personale, produzioni televisive,risorse e impianti, messa in onda), riferendo direttamente al consiglio diamministrazione della società. Con lettera del 09/10/2014 era stata licenziatacon preavviso, scadente il 31/10/2015, a causa della messa in liquidazionedella datrice di lavoro.Con ricorso al Tribunale di Roma deduceva di avere svolto le predettemansioni dirigenziali sin dal 1999 ed anche in favore di altre società delgruppo radiotelevisivo facente capo alla famiglia Caltagirone, tutte controllatedalla società [OSCURATO:PERSONA], a sua volta di proprietàdella capo gruppo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente come socio unico EdoardoCaltagirone. Precisava che tutte le società operavano nel settore televisivo eradiofonico, in modo sinergico e con interscambio di personale tecnico,impiegatizio e giornalistico.Deduceva che il suo ruolo era essenziale, tanto che aveva dato il suoapporto lavorativo anche all’indomani del parto e durante il periodo diastensione obbligatoria.Allegava di avere lavorato durante tutto il periodo di preavviso e di avereaccumulato 228 giornate di ferie non godute e non pagate con le spettanzedi fine rapporto.Aggiungeva che, da una verifica presso l’INPS aveva appreso che nonerano stati versati i contributi relativi all’anno 2004.Pertanto chiedeva: l’accertamento della natura dirigenziale delle mansionisvolte anche nel periodo dal 1999 al 2004, con diritto al trattamentoeconomico regolato dall’art. 3 CCNL di settore; l’accertamento del diritto alledifferenze retributive anche dal 2004 fino alla cessazione del rapporto dilavoro tenuto conto della maggiore anzianità dirigenziale maturata; lacondanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenzeretributive relative al periodo dal 1999 al 2004, pari ad euro 71.677,03, comeda conteggio allegato; delle differenze retributive relative al periodo dal 2004alla cessazione del rapporto di lavoro, pari ad euro 170.657,83, come daconteggio allegato; delle conseguenti differenze di t.f.r., pari ad euro62.195,46; dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, pari ad euro53.997,67. Chiedeva inoltre la condanna della società datrice di lavoro alNumero registro generale 8585/2023Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 19938/2026Data pubblicazione 15/06/2026risarcimento del danno da omissione contributiva e la condanna delle altresocietà convenute al pagamento, in solido, della giusta retribuzione per illavoro svolto in loro favore da maggio 1999 in poi, pari ad euro 342.797,00.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata istruttoria testimoniale, ilTribunale rigettava le domande.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dalla Viscoli.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale, dato atto che l’appellante aveva abbandonato la domandanei confronti delle altre società del gruppo, affermava:a) nel periodo in cui la Viscoli ricopriva funzioni dirigenziali apicali aveva ilpotere di determinarsi in autonomia il periodo di ferie;b) è rimasto del tutto sfornito di prova l’assunto dell’appellante, secondocui ella non avesse potuto concretamente fruire delle ferie per via disuperiori ed insuperabili esigenze aziendali, solo genericamenteaddotte;c) comunque dall’esame delle buste paga si evince che ella ebbe a goderedi continuativi periodi di ferie in tutti gli anni nei quali il rapporto dilavoro si è protratto, regolarmente nel mese di agosto, fatta eccezioneper l’anno 2009, nonché in ulteriori periodi dell’anno normalmente nondeputati a ferie (come ad esempio nei mesi di gennaio e febbraio deglianni 2001, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015,nei mesi di maggio degli anni 2000, 2002, 2009, 2012, 2013, 2014 e2015, nei mesi da settembre a dicembre negli anni 2004, 2006, 2007,2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015).4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato ad un motivo.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso e poi hadepositato memoria.6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 36 Cost., 7della direttiva CE n. 2003/88, 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentaliNumero registro generale 8585/2023Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 19938/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’U.E., 6, par. 1, del Trattato dell’U.E., 7 CCNL dirigenti industria, 38 CCNLradiotelevisioni private, 2109 c.c., 10, co. 2, d.lgs. n. 66/2003, 2697 e 2729c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non provato ilmancato godimento delle ferie e per avere di conseguenza negato il dirittoalla relativa indennità sostitutiva. In particolare addebita alla Corte territorialedi non aver ritenuto pacifico il numero di giorni di ferie residue (228) almomento della cessazione del rapporto di lavoro, come peraltro dimostratodall’ultima busta paga prodotta nel giudizio di primo grado come doc. 64,sicché era il datore di lavoro a dovere dimostrare – come da giurisprudenzaeuropea e italiana di legittimità – di averla invitata a goderne e del suoipotetico rifiuto.Il motivo è inammissibile.In primo luogo la mancata fruizione di ferie non è affatto una circostanzapacifica, come dimostra tutto lo sviluppo del giudizio lungo i gradi di merito.Inoltre, la busta paga invocata dalla ricorrente – riportata per immaginenel ricorso per cassazione a pag. 15 – si riferisce al mese di giugno 2015 equindi non è l’ultima, visto che, stando alla stessa prospettazione della Viscoli,il rapporto di lavoro è cessato il 31/10/2015. In ogni caso si tratterebbe di undocumento rappresentativo di un fatto da considerare – nella prospettazionedella ricorrente – come “decisivo”, sicché in astratto il vizio prospettabilesarebbe quello dell’art. 360., co. 1, n. 5), c.p.c., in concreto tuttavia preclusodalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, ult. co., c.p.c.).Va poi considerato che, a prescindere dal riparto dell’onere probatorio, laCorte territoriale ha evidenziato che, almeno nel periodo in cui la Viscoli erainquadrata come dirigente (dall’anno 2004 in poi), aveva il potere diautodeterminarsi le ferie e per tale ragione – ritenuta “dirimente” in relazionea quel periodo – ha escluso il diritto all’indennità sostitutiva.Questa decisione è conforme a diritto. Infatti si è già affermato che ilmancato esercizio del diritto alle ferie ed ai riposi determina il riconoscimentodel diritto all'indennità sostitutiva ove sia dipeso dalla volontà del datore dilavoro o da eccezionali ed ostative necessità aziendali, sicché, nonostante lairrinunciabilità del diritto alle ferie, sancita dall'ultimo comma dell'art. 36 Cost.e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte digiustizia UE (causa C-619/16 del 6.11.2018), l'indennità sostitutiva nonNumero registro generale 8585/2023Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 19938/2026Data pubblicazione 15/06/2026spetta a quel lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare le proprieferie, non ne abbia fatto richiesta (Cass. ord. n. 6262/2022).Per i restanti periodi, con un accertamento di fatto – ampiamente edanaliticamente motivato, come tale insindacabile in sede di legittimità – laCorte territoriale ha ulteriormente evidenziato che in tutti gli anni – tranneche per il 2009 – la lavoratrice aveva regolarmente fruito delle ferie nel mesedi agosto e che comunque, dall’esame delle buste paga, era emersa lafruizione di molteplici ed ulteriori giorni di ferie in periodi dell’anno usualmentenon deputati a tanto. Quindi, a prescindere dal riparto dell’onere probatorio,i Giudici d’appello hanno escluso in radice la sussistenza del presupposto difatto, sul quale si basa la pretesa della ricorrente, ossia la mancata fruizionedi giorni di ferie, avendo accertato in fatto esattamente il contrario.Le ulteriori censure relative alla valutazione degli elementi documentaliacquisiti nel giudizio di merito sono inammissibili. Va infatti ribadito che, intema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudiceha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova,la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimitàsui vizi di motivazione (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867). Per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il doveredi considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcuneNumero registro generale 8585/2023Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 19938/2026Data pubblicazione 15/06/2026piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).La questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli artt. 115 e116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi cheil giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbiadisatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova(recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invecea prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019;Cass. ord. n. 6774/2022).Nessuno di tali vizi risulta prospettato dalla ricorrente.2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsarealla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquidain euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettariodelle spese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data28/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]