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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 agosto 2024

Cassazione n. 36286/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI31.0 ..so le p-irtt; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva depositata in data 20 agosto 2024 con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante la particolare gravità della condotta, il ruolo svolto dall'imputato, l'intensità del dolo e l'elevata capacità delinquenziale del Cavallo (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, inoltre, che deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti non è consentito in sede di legittimità; il giudizio di equivalenza è, infatti, fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l'inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche in considerazione della particolare gravità del fatto -vedi pag. 3 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui si lamenta carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui il ricorrente aveva richiesto la revoca della misura di sicurezza in difetto dei presupposti applicativi è aspecifico.

L'applicazione della misura di sicurezza è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come "l'estrema pericolosità sociale dell'imputato, soggetto incline alla realizzazione di reati contro il patrimonio" sia incompatibile con la richiesta revoca della libertà vigilata applicata dal primo giudice (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale sintetico ma privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento libertà vigilata.

La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI31.0 ..so le p-irtt; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva depositata in data 20 agosto 2024 con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante la particolare gravità della condotta, il ruolo svolto dall'imputato, l'intensità del dolo e l'elevata capacità delinquenziale del Cavallo (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, inoltre, che deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti non è consentito in sede di legittimità; il giudizio di equivalenza è, infatti, fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l'inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche in considerazione della particolare gravità del fatto -vedi pag. 3 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui si lamenta carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui il ricorrente aveva richiesto la revoca della misura di sicurezza in difetto dei presupposti applicativi è aspecifico. L'applicazione della misura di sicurezza è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come "l'estrema pericolosità sociale dell'imputato, soggetto incline alla realizzazione di reati contro il patrimonio" sia incompatibile con la richiesta revoca della libertà vigilata applicata dal primo giudice (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale sintetico ma privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento libertà vigilata. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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