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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 30961/2026

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posto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2026 del TRIBUNALE di NOLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Noia ha dichiarato inammissibile l'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Nola aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che, avverso la sentenza del Tribunale, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che «la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta alla violazione del principio del "ne bis in idem", determinata dall'emissione di un decreto di archiviazione cui non abbia fatto seguito un provvedimento motivato di riapertura delle indagini, non comportando tale pronuncia alcun pregiudizio per il danneggiato, che può azionare la propria pretesa in sede civile» (Sez. 5, n. 32983 del 16/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260075; Sez. 5, n. 2679 del 05/11/2021, Cangemi, Rv. 282651); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] C , Frances ana zi VE P C' 1 2 A612026 L'ASSIST ."'^^ ! ARIO Dott.ssa nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2026 del TRIBUNALE di NOLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Noia ha dichiarato inammissibile l'appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Nola aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen.; - che, avverso la sentenza del Tribunale, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che «la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta alla violazione del principio del "ne bis in idem", determinata dall'emissione di un decreto di archiviazione cui non abbia fatto seguito un provvedimento motivato di riapertura delle indagini, non comportando tale pronuncia alcun pregiudizio per il danneggiato, che può azionare la propria pretesa in sede civile» (Sez. 5, n. 32983 del 16/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260075; Sez. 5, n. 2679 del 05/11/2021, Cangemi, Rv. 282651); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibil P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] C , Frances ana zi VE P C' 1 2 A612026 L'ASSIST ."'^^ ! ARIO Dott.ssa nte
Decreto Cassazione n. 30961/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris