CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31741/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Romarigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), formulata da XXXXXXXXXXXXXXXXX in relazionealla pena di due anni e otto mesi di reclusione, irrogata per il reato dimaltrattamenti continuato e di appropriazione indebita commessi sino all’anno2015, accogliendo quella subordinata di detenzione domiciliare speciale, legataalle condizioni di salute.A ragione della decisione il Tribunale richiamava le condanne per i reati inespiazione, evidenziava la mancanza di un sia pur embrionale processo direvisione critica e l’assenza di iniziative risarcitorie, anche simboliche, in favoredelle persone offese, la mancanza di stabile attività lavorativa, infine valorizzavail non imminente fine pena. Per tale via reputava non possibile formulare ungiudizio prognostico di completa affidabilità esterna della condannata che,tuttavia, avuto riguardo alle documentate condizioni di salute, ammetteva allamisura della detenzione domiciliare. 2. XXXXXXXX propone ricorso per cassazione, tramite il difensore difiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e – con due distinti motivi – lamenta rispettivamente laviolazione di legge e più vizi della motivazione posta a fondamento del diniegodella misura più ampia.L’ordinanza impugnata, pur indicando elementi positivi (quali la vetustàdell’epoca del commesso reato e l’assenza di altre condanne o di carichipendenti, infine l’ineccepibile condotta in stato di libertà), ha attribuito unicavalenza ai reati in espiazione, trascurando di svolgere un giudizio prognosticodoverosamente ancorato alla condotta successiva al reato e omettendo dichiarire le ragioni per le quali la misura dell’affidamento in prova sarebbeinadeguata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte pervenute il 4 maggio 2026, ha prospettato la declaratoriad'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che denuncia censure infondate, dev’essererigettato.2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativadell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare unaforma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannatiper i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni edelementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi dicompleto reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza diquesta Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessionedella misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in sensonegativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e iprecedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole,la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazionedeve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999,Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di [OSCURATO:PERSONA](Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenzadell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esaurientevalutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenutasuccessivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultandoquesti essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processodi recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questospecifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602).Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in taleottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio dellepregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, lacondotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contestofamiliare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo,la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica delproprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione dellapersonalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato(Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività dicarattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere dicompiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur nonprescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la penain espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto)e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dalcondannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attualidel medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioninegative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizioprognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (suquesto specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv.264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iterfinalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misurealternative alla detenzione. In tal senso si deve ribadire – nell'alveo di una consolidata elaborazione intema di gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur noncostituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionaleapprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principiostesso del trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025 Cc., S.,Rv. 288564 – 01; Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213; Sez. 1n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003,Chiara, Rv. 224029) – che, prima di ammettere il condannato a misurealternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevil'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine delmedesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione dellemisure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi sianosintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimilecontiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.3. Degli esposti principi il Giudice specializzato ha fatto correttaapplicazione e ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento disegno opposto a quelle sunteggiate nel ricorso, valorizzando l’assenza direvisione critica (avendo la condannata giustificato le proprie azioni con la«necessità d’intervenire per rendersi utile a sostegno delle personeanziane»),l’assenza di iniziative risarcitorie, anche meramente simboliche, infavore delle persone offese, infine il non imminente fine pena; quindi – conmotivazione esente da profili di illogicità – le ha ritenute di pregnanza tale dagiustificare il diniego dell’ampia misura invocata.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese delprovvedimento.Ricorrendone le condizioni, infine, in caso di diffusione del provvedimento,devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.