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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 marzo 2021

Cassazione n. 21019/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 05/03/2021 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 5 marzo 2021, il Tribunale di Foggia ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. e lo ha condannato alla pena di 300,00 euro di ammenda.

Secondo il Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], quale manager della società "2EMME [OSCURATO:SOCIETA].", esercente una struttura cantieristica, aveva occupato una parte di sedime demaniale marittimo mediante operazioni di alaggio a varo di una / imbarcazione da diporto a vela, con l'impiego di una autogru, presso un approdo turistico, in assenza di concessione della competente autorità; il fatto era stato accertato il 26 gennaio 2016.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 54 e 1161 cod. nav., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato.

Si deduce che illegittimamente è stata ritenuta la sussistenza del reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo.

Si premette che detto reato si caratterizza per una condotta continuativa, quindi non di carattere transeunte, tale da impedire o comprimere in maniera significativa l'uso del bene da parte dei potenziali utenti (si citano Sez. 3, n. 15415 del 17/02/2016, e Sez. 3, n. 42404 del 29/09/2011).

Si osserva che, nella specie, non è stato verificato il lasso temporale durante il quale si è protratto lo stazionamento dell'imbarcazione sulla banchina, posto che lo stesso era finalizzato esclusivamente alla effettuazione della operazione di alaggio.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. peli., avendo riguardo alla esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Si deduce che la sentenza impugnata nulla ha osservato sul punto, sebbene vi sia stata esplicita richiesta del Pubblico Ministero nella sua requisitoria, e la mitezza della pena, pari a 300,00 euro di ammenda, sia coerente con una valutazione del fatto in termini di sostanziale inoffensività. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione alle censure esposte nel secondo motivo, mentre è inammissibile con riguardo alle censure esposte nel primo motivo, per le ragioni di seguito precisate.

2. Prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, deducendo che è necessaria una condotta di tipo continuativo, e che, però, nella specie, non è stato verificato per quanto tempo si è protratta quella contestata nel caso di specie.

In effetti, le indicate censure non si confrontano con quanto esposto nella sentenza impugnata.

Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che, nella specie, è stato accertato lo svolgimento di un'attività di "alaggio", ossia di traino, riguardante una imbarcazione che necessitava di manutenzione per problemi all'albero, e che detta operazione era in corso su sedime demaniale, precisamente sulla banchina del porto industriale di Manfredonia, per il cui utilizzo era necessaria un'autorizzazione, pacificamente non richiesta.

Né le censure indicate evidenziano elementi da cui desumere la estrema brevità o l'irrilevanza dell'attività verificata.

3. Fondate, invece, sono le censure formulate nel sec:ondo motivo, che contestano l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avanzata dal Pubblico Ministero in sede di conclusioni.

Invero, il giudice ha il dovere di rispondere alla richiesta di applicazione di cause di non punibilità, salvo il caso di manifesta infondatezza dell'istanza.

Questo dovere, inoltre, non viene meno perché, come accaduto nella specie, la richiesta è formulata dal pubblico ministero, nella specie in udienza, in sede di formulazione delle conclusioni.

Invero, il pubblico ministero è organo che opera per assicurare l'imparziale osservanza della legge, deve svolgere indagini anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e può proporre ricorso per cassazione anche avverso sentenze di condanna.

Appare quindi ragionevole concludere che l'omessa motivazione in ordine ad una richiesta formulata dal pubblico ministero, se di interesse per l'imputato, possa essere denunciata anche da quest'ultimo.

Un precedente in questa direzione risulta censito in tema di richiesta di applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Si è/infatti,osservato che il giudice d'appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio positivo o negativo del potere-dovere attribuitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge per l'applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale quando una delle parti (anche il pubblico ministero nell'interesse dell'imputato) ne abbia fatto esplicita richiesta, con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa (così Sez. 6, n. 32966 del 13/07/2001, Colbertardo, Rv. 220729-01).

Nella specie, inoltre, non può ritenersi che vi sia stata motivazione implicita, o che l'istanza di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia manifestamente infondata, anche perché la pena è stata fissata in 300,00 euro di ammenda, ossia in una misura estremamente contenuta, ed il fatto, per come descritto in sentenza, non presenta connotati in sé ostativi all'applicazione della causa di non punibilità.

4. Alla fondatezza delle censure esposte nel secondo motivo, segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Invero, il fatto in contestazione ha come termine ultimo il 26 gennaio 2016.

Quindi, alla data della presente decisione, il 16 marzo 2022, era ampiamente decorso il termine di quattro anni più un ulteriore anno per l'interruzione, ossia il termine necessario a prescrivere un reato contravvenzionale, quale quello in contestazione, a norma dell'art. 157 cod. pen. Né risultano, o sono indicati nella sentenza impugnata, periodi di sospensione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 05/03/2021 del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 5 marzo 2021, il Tribunale di Foggia ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. e lo ha condannato alla pena di 300,00 euro di ammenda. Secondo il Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], quale manager della società "2EMME [OSCURATO:SOCIETA].", esercente una struttura cantieristica, aveva occupato una parte di sedime demaniale marittimo mediante operazioni di alaggio a varo di una / imbarcazione da diporto a vela, con l'impiego di una autogru, presso un approdo turistico, in assenza di concessione della competente autorità; il fatto era stato accertato il 26 gennaio 2016. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 54 e 1161 cod. nav., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce che illegittimamente è stata ritenuta la sussistenza del reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo. Si premette che detto reato si caratterizza per una condotta continuativa, quindi non di carattere transeunte, tale da impedire o comprimere in maniera significativa l'uso del bene da parte dei potenziali utenti (si citano Sez. 3, n. 15415 del 17/02/2016, e Sez. 3, n. 42404 del 29/09/2011). Si osserva che, nella specie, non è stato verificato il lasso temporale durante il quale si è protratto lo stazionamento dell'imbarcazione sulla banchina, posto che lo stesso era finalizzato esclusivamente alla effettuazione della operazione di alaggio. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. peli., avendo riguardo alla esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Si deduce che la sentenza impugnata nulla ha osservato sul punto, sebbene vi sia stata esplicita richiesta del Pubblico Ministero nella sua requisitoria, e la mitezza della pena, pari a 300,00 euro di ammenda, sia coerente con una valutazione del fatto in termini di sostanziale inoffensività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione alle censure esposte nel secondo motivo, mentre è inammissibile con riguardo alle censure esposte nel primo motivo, per le ragioni di seguito precisate. 2. Prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, deducendo che è necessaria una condotta di tipo continuativo, e che, però, nella specie, non è stato verificato per quanto tempo si è protratta quella contestata nel caso di specie. In effetti, le indicate censure non si confrontano con quanto esposto nella sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che, nella specie, è stato accertato lo svolgimento di un'attività di "alaggio", ossia di traino, riguardante una imbarcazione che necessitava di manutenzione per problemi all'albero, e che detta operazione era in corso su sedime demaniale, precisamente sulla banchina del porto industriale di Manfredonia, per il cui utilizzo era necessaria un'autorizzazione, pacificamente non richiesta. Né le censure indicate evidenziano elementi da cui desumere la estrema brevità o l'irrilevanza dell'attività verificata. 3. Fondate, invece, sono le censure formulate nel sec:ondo motivo, che contestano l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avanzata dal Pubblico Ministero in sede di conclusioni. Invero, il giudice ha il dovere di rispondere alla richiesta di applicazione di cause di non punibilità, salvo il caso di manifesta infondatezza dell'istanza. Questo dovere, inoltre, non viene meno perché, come accaduto nella specie, la richiesta è formulata dal pubblico ministero, nella specie in udienza, in sede di formulazione delle conclusioni. Invero, il pubblico ministero è organo che opera per assicurare l'imparziale osservanza della legge, deve svolgere indagini anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e può proporre ricorso per cassazione anche avverso sentenze di condanna. Appare quindi ragionevole concludere che l'omessa motivazione in ordine ad una richiesta formulata dal pubblico ministero, se di interesse per l'imputato, possa essere denunciata anche da quest'ultimo. Un precedente in questa direzione risulta censito in tema di richiesta di applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Si è/infatti,osservato che il giudice d'appello deve, sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio positivo o negativo del potere-dovere attribuitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge per l'applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale quando una delle parti (anche il pubblico ministero nell'interesse dell'imputato) ne abbia fatto esplicita richiesta, con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa (così Sez. 6, n. 32966 del 13/07/2001, Colbertardo, Rv. 220729-01). Nella specie, inoltre, non può ritenersi che vi sia stata motivazione implicita, o che l'istanza di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia manifestamente infondata, anche perché la pena è stata fissata in 300,00 euro di ammenda, ossia in una misura estremamente contenuta, ed il fatto, per come descritto in sentenza, non presenta connotati in sé ostativi all'applicazione della causa di non punibilità. 4. Alla fondatezza delle censure esposte nel secondo motivo, segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Invero, il fatto in contestazione ha come termine ultimo il 26 gennaio 2016. Quindi, alla data della presente decisione, il 16 marzo 2022, era ampiamente decorso il termine di quattro anni più un ulteriore anno per l'interruzione, ossia il termine necessario a prescrivere un reato contravvenzionale, quale quello in contestazione, a norma dell'art. 157 cod. pen. Né risultano, o sono indicati nella sentenza impugnata, periodi di sospensione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è es
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