Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 15034/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, presupponendo valutazioni di fatto precluse, apparendo peraltro anche manifestamente infondato in assenza dell'allegazione di elementi di riscontro; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, presupponendo valutazioni di fatto precluse, apparendo peraltro anche manifestamente infondato in assenza dell'allegazione di elementi di riscontro; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15034/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris