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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024

Cassazione n. 05896/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 171 ter lett. d) L.633/1941, in ordine alla messa in vendita di 218 CD Rom, 965 DVD, ed ulteriori 25 CD Rom contenenti giochi, tutti privi di marchio SIAE, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha richiamato i tre precedenti penali, tutti specifici, da cui è gravato il ricorrente.

In ordine alla seconda doglianza, si premette che il ricorrente è stato applicato alla pena base di otto mesi di reclusione e euro 2000 di multa, l'aumento per la recidiva specifica, con pena finale di un anno di reclusione ed euro 3000 di multa ( poi ridotta per la scelta di rito).

Ne segue che, correttamente, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, essendo stata riconosciuta la recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez.5, n. 1489 del 19/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280250) A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 171 ter lett. d) L.633/1941, in ordine alla messa in vendita di 218 CD Rom, 965 DVD, ed ulteriori 25 CD Rom contenenti giochi, tutti privi di marchio SIAE, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha richiamato i tre precedenti penali, tutti specifici, da cui è gravato il ricorrente. In ordine alla seconda doglianza, si premette che il ricorrente è stato applicato alla pena base di otto mesi di reclusione e euro 2000 di multa, l'aumento per la recidiva specifica, con pena finale di un anno di reclusione ed euro 3000 di multa ( poi ridotta per la scelta di rito). Ne segue che, correttamente, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, essendo stata riconosciuta la recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez.5, n. 1489 del 19/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280250) A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/12/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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