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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 04663/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede beneficiario di MICHI Isidora, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 1864/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/07/2019; /L's udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 25 luglio 2019, n. 1864, che ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (poi riassunto dal ricorrente), confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Pisa.

Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione di Michi contro il decreto che le aveva lngiunto il pagamento di euro 304.500, essendo l'opponente risultata inadempiente rispetto all'obbligo di concludere un contratto di vendita di un immobile di sua proprietà.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c.

Carente è infatti l'esposizione dei fatti di causa, limitata alla trascrizione delle conclusioni dell'atto di appello del ricorrente, senza alcuna indicazione relativa al giudizio di primo grado.

Secondo l'orientamento di questa Corte, infatti, "per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi" (così Cass.13312/2018).

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 00012 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -2- versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede beneficiario di MICHI Isidora, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 1864/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/07/2019; /L's udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze 25 luglio 2019, n. 1864, che ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (poi riassunto dal ricorrente), confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Pisa. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione di Michi contro il decreto che le aveva lngiunto il pagamento di euro 304.500, essendo l'opponente risultata inadempiente rispetto all'obbligo di concludere un contratto di vendita di un immobile di sua proprietà. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c. Carente è infatti l'esposizione dei fatti di causa, limitata alla trascrizione delle conclusioni dell'atto di appello del ricorrente, senza alcuna indicazione relativa al giudizio di primo grado. Secondo l'orientamento di questa Corte, infatti, "per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi" (così Cass.13312/2018). Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 00012 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 04663/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris