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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 33474/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; dato atto della memoria difensiva depositata tardivamente (22/06/2026); ritenuto che l'unico motivo, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha correttamente motivato sul punto in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); che il collegio ha infatti escluso l'invocata attenuante non solo in ragione del valore del ciclomotore oggetto di reato, giudicato non modico, bensì anche in base ad una valutazione soggettiva del profilo del ricorrente, gravato da numerosi precedenti specifici (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; dato atto della memoria difensiva depositata tardivamente (22/06/2026); ritenuto che l'unico motivo, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha correttamente motivato sul punto in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); che il collegio ha infatti escluso l'invocata attenuante non solo in ragione del valore del ciclomotore oggetto di reato, giudicato non modico, bensì anche in base ad una valutazione soggettiva del profilo del ricorrente, gravato da numerosi precedenti specifici (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M