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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 agosto 1975

Cassazione n. 03970/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1975 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di lbrahimi lriproduce deduzioni già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di medio e, in particolare, che non si confronta con l'argomentazione con cui la Corte di appello ha confermato la condanna ex art. 368 cod. pen. del ricorrente ravvisandone la responsabilità, ma si risolve in una generica negazione della sua validità; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle (pur riconosciute) circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti evidenziando in senso contrario la particolare intensità del dolo e i precedenti penali dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1975 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di lbrahimi lriproduce deduzioni già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di medio e, in particolare, che non si confronta con l'argomentazione con cui la Corte di appello ha confermato la condanna ex art. 368 cod. pen. del ricorrente ravvisandone la responsabilità, ma si risolve in una generica negazione della sua validità; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento delle (pur riconosciute) circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti evidenziando in senso contrario la particolare intensità del dolo e i precedenti penali dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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