CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 2021
Cassazione n. 04202/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della Corte di appello di Torino letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato quella emessa il 18 aprile 2019 dal Tribunale di Vercelli, dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui all'art. 316 ter cod. pen. commessi fino a giugno 2012 e, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per i residui reati in nove mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata. 1.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art.159 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della causa di sospensione della prescrizione e alla mancata declaratoria di prescrizione del reato. Deduce che con istanza del 5 febbraio 2016, inviata a mezzo fax, il difensore del ricorrente aveva rappresentato al Tribunale l'assoluta impossibilità di partecipare all'udienza dell'il febbraio 2016, in quanto impegnato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in un'udienza preliminare molto delicata, e di avere già rappresentato detto impedimento sia al G.u.p. che al difensore della parte civile al momento in cui era stata indicata la data del rinvio a giudizio, ma il Tribunale non aveva accolto la richiesta perché non documentata e aveva rinviato all'udienza del 12 gennaio 2017, dichiarando sospeso il termine di prescrizione per l'intero periodo. Eccepisce l'illegittimità del provvedimento, in quanto in caso di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale la sospensione opera per un termine massimo di 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento; contesta che l'istanza non fosse documentata, essendo stata segnalata per tempo al G.u.p. e alla difesa della parte civile l'impedimento, né l'istanza era generica, essendo fondata sull'assoluta impossibilità di partecipare al processo. La Corte di appello ha errato nel convalidare la valutazione del Tribunale e, anziché calcolare la sospensione di 11 mesi, avrebbe dovuto tener conto di una sospensione di soli 60 giorni e pronunciare sentenza ex art. 531 cod. proc. pen. per prescrizione maturata prima della sentenza di appello. 1.2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 per avere la Corte calcolato un ulteriore periodo di 63 giorni di sospensione del corso della prescrizione, previsto dal decreto legge indicato per l'emergenza pandemica, ritenendo erroneamente che il processo fosse fissato per il giorno 21 aprile 2020. Dell'avviso di fissazione di detta udienza il difensore non aveva ricevuto alcuna notificazione né in proprio né quale domiciliatario dell'imputato né risultava indicata nell'avviso di fissazione dell'udienza dell'8 gennaio 2021, che non risultava un'udienza di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è inammissibile per quanto di dirà, sicché non è preclusa la declaratoria di prescrizione del reato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. E' pacifico che l'impedimento del difensore, se legittimo e motivato, costituisce causa di rinvio dell'udienza ove tempestivamente comunicato con qualunque mezzo, ivi inclusa la posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279664).Dall'esame degli atti, cui questa Corte può avere accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta che l'istanza di rinvio dell'udienza presentata dal difensore era sì tempestiva, ma non documentata, non essendo allegato alcun atto comprovante il contestuale impegno professionale, la cui antecedente e risalente fissazione era solo dichiarata dall'istante, sicché del tutto correttamente il Tribunale la ritenne un'istanza di mero rinvio e non per legittimo impedimento con conseguente sospensione del termine di prescrizione per l'intero periodo di differimento dell'udienza (Sez. U, n.4909 del 18/12/2014, dep.02/02/2015, Torchio, Rv.262914). In tal senso si è già espressa questa Corte in casi analoghi, affermando che qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio dell'udienza pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. (Sez. 3, n. 196987 del 21/03/2018, Tudisca, Rv. 273057). Ne deriva che è correttamente calcolato in undici mesi il periodo di sospensione del termine di prescrizione. 3. E' invece, fondato il secondo motivo poiché dall'esame degli atti non risulta l'emissione di un decreto di citazione per l'udienza del 21 aprile 2020, a differenza di quanto indicato in sentenza, sicché non è applicabile la sospensione di 64 giorni prevista dalla disciplina emergenziale. E' ormai noto che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, solo per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'H maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03). Ne deriva che il termine massimo di prescrizione per i reati commessi dal luglio 2012 all'aprile 2013, pari a sette anni e sei mesi, cui va aggiunto il periodo di sospensione di 11 mesi indicato in precedenza, quindi, pari a complessivi 8 anni e cinque mesi, non era maturato alla data della sentenza di appello, ma lo è alla data odierna. Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti in termini di "evidenza", secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un.3 n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. E' principio consolidato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445), il che nella fattispecie non è, alla luce del compendio probatorio acquisito, basato, prima di tutto, sulla confessione dell'imputato (v. pag. 5-6 e 8 sentenza impugnata). L'ammissione dell'imputato di aver fatto ricorso al meccanismo scoperto ( falsa esposizione all'Inps di aver corrisposto a 37 lavoratori somme a titolo di TFR in misura eccedente l'effettivo ammontare degli accantonamenti, così da compensare un maggior importo a titolo di contributi dovuti all'Inps, che subiva un danno di oltre 100 mila euro) perché l'azienda stava per cessare ed aveva problemi finanziari, e le conferme provenienti dai testimoni sentiti, escludeMa sussistenza di cause di proscioglimento. Definita ogni questione sulla responsabilità penale dell'imputato dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, occorre pronunciarsi ex art.578 cod. pen. sull'azione civile nei limiti di recente indicati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 182 del 2021) Sul punto la Corte ha affermato che il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto. Alla luce di quanto esposto in precedenza ed illustrato in sentenza deve essere confermata la condanna generica al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], disposta in primo grado e confermata in appello, risultando indubbio che la condotta fraudolenta dell'imputato abbia cagionato un danno all'istituto previdenziale. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni c