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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07722/2026

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ORDINANZAsul ricorso 14503-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA2026CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato –nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 885/2019 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 01/10/2019 R.G.N. 629/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14503/2020Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7722/2026Data pubblicazione 30/03/2026RILEVATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado, la Corted’appello di Catania rigettava per quanto di ragionel’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversouna cartella esattoriale emessa dall’Inps per recupero diagevolazioni contributive non spettanti poiché nelperiodo in contestazione – dicembre 2007-novembre2008 – erano state pagate ai dipendenti retribuzioniinferiori a quelle dovute in base al [OSCURATO:PERSONA] (CPL).Riteneva la Corte che non fosse dimostrato da parte diGalanti l’effettivo pagamento delle retribuzioni dovute.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tremotivi.L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura.[OSCURATO:PERSONA] di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.)s.p.a. è rimasta intimata.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] violazione o falsa applicazione degli artt.1362 e1363 c.c., nonché dell’art.112 c.p.c., per avere la Cortemale interpretato il CPL del 16.12.08 e avereerroneamente ritenuto che i precedenti contratti diriallineamento avessero terminato i loro effetti alNumero registro generale 14503/2020Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7722/2026Data pubblicazione 30/03/202630.11.2007, quando invece, fino al novembre 2008, essierano ancora in essere.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] omesso esame di fatto decisivo, riproponendo lamedesima questione sollevata con il primo motivo diricorso.Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione degli artt.132, co.2, n.4 c.p.c., 111, co.6Cost., nonché violazione o falsa applicazione degli artt.9-ter l. n.608/96 e 6, co.9 d.l. n.338/89, per avere la Corteritenuto che fossero state pagate retribuzione inferiori aquelle fissate dal minimale contributivo, quando invece,dopo la cessazione degli accordi di riallineamento, equindi dal dicembre 2008, erano state pagate leretribuzioni previste dal nuovo CPL.I motivi possono essere esaminati congiuntamente datala loro intima connessione, e sono infondati.Il CPL del 16.12.08 stabilisce all’art.23 che per gliadeguamenti retributivi decorrenti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e per ilperiodo fino al 30.11.2008 – ovvero proprio il periodooggetto di contestazione – il pagamento delleretribuzioni vada fatto in una somma una tantum, dacorrispondersi entro il 31.1.2009.La Corte d’appello ha accertato che il pagamento venneeffettuato in ritardo dal ricorrente, ovvero il 9.5.2009, eche comunque non vi fu apposito verbale sottoscritto trale parti prima del pagamento, come ancora prescrittodall’art.23.Sul primo argomento, il ricorrente deduce che il terminedel 31.1.2009 non sarebbe perentorio.

In realtà, non èNumero registro generale 14503/2020Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7722/2026Data pubblicazione 30/03/2026questione di perentorietà o meno del termine, ma dimancato pagamento della retribuzione dovuta,corrispondente all’importo minimo richiesto ai fini dipoter beneficiare delle agevolazioni contributive.

Il datodirimente è che nel termine fissato dal CPL per l’ultimatranche di adeguamento retributivo, il pagamento nonavvenne.

Dunque, non fu rispettato il contratto collettivoprovinciale, il che impedisce di fruire di sgraviprevidenziali.

L’art.1, co.1175 l. n.296/06 subordinainfatti la fruizione dei benefici previdenziali al rispetto,tra l’altro, degli obblighi derivanti da contratti collettiviterritoriali o aziendali (v.

Cass.2112/16 sul ritardonell’adempimento).

Ciò che non fu nel caso di specie.Tanto basta a confermare la sentenza laddove, appunto,ha escluso il diritto agli sgravi, non avendo dimostrato ilricorrente il rispetto dei requisiti richiesti ai fini delbeneficio, rimanendo superfluo l’esame dell’ulteriore eautonomo argomento esposto in sentenza, concernenteil fatto che, prima del pagamento del 9.5.2009, non furedatto apposito verbale sottoscritto tra le parti, comeancora richiesto dall’art.23 CPL.Va solo aggiunto che infondatamente il ricorso prospettauna violazione dell’art.112 c.p.c. per avere la Corted’appello accertato fatti – il pagamento oltre il terminefissato dal CPL – non contestati dall’Inps.

Invero,l’accertamento della sussistenza del diritto agli sgravi vacondotto dal giudice alla luce degli elementi probatoriacquisiti in causa ed a prescindere dalle difese dell’Inps,dovendosi ricordare che il presente è un giudizioincentrato non sulla legittimità o meno dellecontestazioni avanzate dall’Inps nel verbale diNumero registro generale 14503/2020Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7722/2026accertamento, ma sull’esistenza o meno della pretesaData pubblicazione 30/03/2026contributiva.In definitiva, il ricorso va respinto senza pronuncia sullespese, non avendo l’Inps svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11.2.26La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 14503-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA2026CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato –nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 885/2019 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 01/10/2019 R.G.N. 629/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14503/2020Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7722/2026Data pubblicazione 30/03/2026RILEVATO CHEIn riforma della pronuncia di primo grado, la Corted’appello di Catania rigettava per quanto di ragionel’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avversouna cartella esattoriale emessa dall’Inps per recupero diagevolazioni contributive non spettanti poiché nelperiodo in contestazione – dicembre 2007-novembre2008 – erano state pagate ai dipendenti retribuzioniinferiori a quelle dovute in base al [OSCURATO:PERSONA] (CPL).Riteneva la Corte che non fosse dimostrato da parte diGalanti l’effettivo pagamento delle retribuzioni dovute.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tremotivi.L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura.[OSCURATO:PERSONA] di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.)s.p.a. è rimasta intimata.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] violazione o falsa applicazione degli artt.1362 e1363 c.c., nonché dell’art.112 c.p.c., per avere la Cortemale interpretato il CPL del 16.12.08 e avereerroneamente ritenuto che i precedenti contratti diriallineamento avessero terminato i loro effetti alNumero registro generale 14503/2020Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7722/2026Data pubblicazione 30/03/202630.11.2007, quando invece, fino al novembre 2008, essierano ancora in essere.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] omesso esame di fatto decisivo, riproponendo lamedesima questione sollevata con il primo motivo diricorso.Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione degli artt.132, co.2, n.4 c.p.c., 111, co.6Cost., nonché violazione o falsa applicazione degli artt.9-ter l. n.608/96 e 6, co.9 d.l. n.338/89, per avere la Corteritenuto che fossero state pagate retribuzione inferiori aquelle fissate dal minimale contributivo, quando invece,dopo la cessazione degli accordi di riallineamento, equindi dal dicembre 2008, erano state pagate leretribuzioni previste dal nuovo CPL.I motivi possono essere esaminati congiuntamente datala loro intima connessione, e sono infondati.Il CPL del 16.12.08 stabilisce all’art.23 che per gliadeguamenti retributivi decorrenti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e per ilperiodo fino al 30.11.2008 – ovvero proprio il periodooggetto di contestazione – il pagamento delleretribuzioni vada fatto in una somma una tantum, dacorrispondersi entro il 31.1.2009.La Corte d’appello ha accertato che il pagamento venneeffettuato in ritardo dal ricorrente, ovvero il 9.5.2009, eche comunque non vi fu apposito verbale sottoscritto trale parti prima del pagamento, come ancora prescrittodall’art.23.Sul primo argomento, il ricorrente deduce che il terminedel 31.1.2009 non sarebbe perentorio. In realtà, non èNumero registro generale 14503/2020Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7722/2026Data pubblicazione 30/03/2026questione di perentorietà o meno del termine, ma dimancato pagamento della retribuzione dovuta,corrispondente all’importo minimo richiesto ai fini dipoter beneficiare delle agevolazioni contributive. Il datodirimente è che nel termine fissato dal CPL per l’ultimatranche di adeguamento retributivo, il pagamento nonavvenne. Dunque, non fu rispettato il contratto collettivoprovinciale, il che impedisce di fruire di sgraviprevidenziali. L’art.1, co.1175 l. n.296/06 subordinainfatti la fruizione dei benefici previdenziali al rispetto,tra l’altro, degli obblighi derivanti da contratti collettiviterritoriali o aziendali (v. Cass.2112/16 sul ritardonell’adempimento). Ciò che non fu nel caso di specie.Tanto basta a confermare la sentenza laddove, appunto,ha escluso il diritto agli sgravi, non avendo dimostrato ilricorrente il rispetto dei requisiti richiesti ai fini delbeneficio, rimanendo superfluo l’esame dell’ulteriore eautonomo argomento esposto in sentenza, concernenteil fatto che, prima del pagamento del 9.5.2009, non furedatto apposito verbale sottoscritto tra le parti, comeancora richiesto dall’art.23 CPL.Va solo aggiunto che infondatamente il ricorso prospettauna violazione dell’art.112 c.p.c. per avere la Corted’appello accertato fatti – il pagamento oltre il terminefissato dal CPL – non contestati dall’Inps. Invero,l’accertamento della sussistenza del diritto agli sgravi vacondotto dal giudice alla luce degli elementi probatoriacquisiti in causa ed a prescindere dalle difese dell’Inps,dovendosi ricordare che il presente è un giudizioincentrato non sulla legittimità o meno dellecontestazioni avanzate dall’Inps nel verbale diNumero registro generale 14503/2020Numero sezionale 689/2026Numero di raccolta generale 7722/2026accertamento, ma sull’esistenza o meno della pretesaData pubblicazione 30/03/2026contributiva.In definitiva, il ricorso va respinto senza pronuncia sullespese, non avendo l’Inps svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11.2.26La PresidenteLucia Esposito