CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/12/2022 della Corte di Appello di L'Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato la inammissibilità della istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], giudice del Tribunale di Chieti, dinanzi al quale è in corso di svolgimento il procedimento penale n. 2800/2020 R.G.N.R. a carico del predetto ricorrente. L'istanza di ricusazione era stata presentata in data 12 dicembre 2022 e denunciava presunte irregolarità realizzate dal già menzionato Giudice sia in sede di istruttoria per il rigetto di próve ritenute utili alla difesa che di valutazioni sfavorevoli espresse nell'ordinanza di rigetto della istanza di revoca della misura cautelare per il riferimento alla "obiettiva gravità dei fatti ipotizzati". La Corte di appello, oltre a rilevare l'inosservanza delle forme prescritte a pena di inammissibilità per la presentazione della dichiarazione di ricusazione, non essendo stata depositata la relativa copia presso la cancelleria del giudice ricusato a norma dell'art. 38, comma 3, cod. proc. pen., ha ravvisato la manifesta infondatezza dei motivi, in quanto volti a prefigurare una grave inimicizia del giudicante per decisioni legittimamente adottate nel procedimento penale a carico del Vicentini. 2. Ha presentato ricorso, tramite il suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] denunciando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 37 comma 1, lett. b, cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe rigettato l'istanza di ricusazione facendo riferimento all'ipotesi della grave inimicizia di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. senza considerare che il contenuto dell'istanza era incentrato piuttosto sulla prospettazione di una situazione pregiudicante diversa, rappresentata da quella della indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, espressamente contemplata dalla citata disposizione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza perché nell'indicare gli elementi non valutati e idonei a corroborare la situazione pregiudicante si limita a richiamare la decisione di rigetto della istanza di revoca e/o modifica della misura cautelare adducendo che con tale decisione il Giudice ricusato avrebbe manifestato. al di fuori delle necessità procedurali e motivazionali il proprio giudizio sulla obiettiva gravità dei fatti ipotizzati, senza spiegare perché tale valutazione dovesse ritenersi indebita sebbene giustificata proprio dal necessario vaglio della istanza cautelare. Va rilevato che,già in sede di dichiarazione di ricusazione neppure il ricorrente aveva prospettato situazioni realmente incidenti sulla valutazione della regiudicanda, che costituisce la base fondativa del giudizio sul pregiudizio e sul vulnus all'imparzialità, avendo fatto esclusivo riferimento a valutazioni correlate con il normale esercizio delle prerogative decisionali proprie della funzione giudicante, che non possono essere considerate un indice di pregiudizio indebito, sebbene sfavorevoli alla difesa dell'imputato.Peraltro, neppure è stata fornita prova della rituale osservanza delle forme di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 38 cod. prc. pen., sicchè anche sotto tale profilo risulta manifesta la infondatezza del ricorso. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese dei procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 3 maggio