CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05871/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 29094del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (P.I. 01156150763), in persona del legale rap- presentante pro tempore, con sede m Melfi, alla [OSCURATO:PERSONA], n° 21, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricor- so, dall' avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F [OSCURATO:PERSONA] 52E07 A6620; indirizzo di posta elettronica certificata: micastellano@pecdeloitte- legal.it) con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n° 72. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della ex Asl 1 di Venosa - (p.i. 86002460763), in persona del Direttore Generale ASP, legale rap- presentante p.t., Dr. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 73S28 H703D), in qualità di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e di- fesa come da procura speciale in calce al controricorso, su foglio separato, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 61H52 Z614Y), legale interno all'ASP patrocinante in Cassazione, con numero di [OSCURATO:TELEFONO] e indirizzo p.e.c. avvocatoadeltinasalierno@pec. it, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni, elettivamente domiciliata in Roma presso il Dr. [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n° 30. Controricorrente nonché Fisiomed di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n° 217 deposi- tata il 9 aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con due distinti ricorsi al T ribunale di Melfi la Fisiomed di Viso- ne [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. ottenevano la condan- na monitoria della [OSCURATO:PERSONA] della ex Asl 1 di Venosa a pagare, rispettivamente, euro 105.860,45 ed euro 131.302,76 a ti- tolo di prestazioni non pagate di fisiokinesiterapia e di medicina fi- sica e riabilitativa per i mesi da gennaio a giugno 2008 (Fisiomed) e per gli anni 2007-2008 ([OSCURATO:SOCIETA]) sulla scorta dei contratti sti- pulati da ciascuno dei due erogatori privati il 18 settembre 2007. Le due opposizioni proposte dall'intimata Asl venivano riunite e il Tribunale adito le respingeva, osservando che i contratti citati ri- chiamavano, quanto ai tetti di spesa, l'Accordo tra la Regione Basi- licata e le associazioni di categoria approvato con delibera della Giunta regionale n° 2105 del 29 dicembre 2006, e che in tale Ac- cordo, all'art. 9, nota 3, il limite di spesa invalicabile per le presta- zioni rese dai due erogatori nel periodo cosiddetto transitorio era identificabile col [OSCURATO:PERSONA] (di maggiore importo) e non col [OSCURATO:PERSONA] maggiorato di una “quota aggiuntiva” (di ammontare inferiore). 2.-L'Asl proponeva appello e la Corte di Potenza accoglieva l ' impu- gnazione. Osservava il secondo Giudice che l'interpretazione data dal Tribu- nale ai contratti non poteva essere condivisa e che, dunque, il limi- te di spesa era pari al [OSCURATO:PERSONA] aumentato della “quota ag- giuntiva”. 3.- Ricorre per cassazione la sola [OSCURATO:SOCIETA]. formulando due motivi, illustrati da memoria. Resiste la Gestione liquidatoria, che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, per il suo rigetto. L'altro erogatore privato, Fisiomed di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., è rimastomeramente intimato , nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., in relazione al- la nota n. 3 dell'art. 9 dell'Accordo del 22 dicembre 2006, recepito con DGR n° 2105 del 29 dicembre 2006. La Corte d'appello non avrebbe considerato che la nota n° 3 in cal- ce all'art. 9 dell'Accordo tra Regione ed Associazioni di categoria si riferiva ai Centri non ancora accreditati, in quanto in corso di ac- creditamento, tra i quali rientrava [OSCURATO:SOCIETA], per il periodo transi- torio (dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008): donde l'errore della Corte di applicare il solo art. 9, senza tenere conto della nota n° 3 e la conseguente violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. Col secondo mezzo viene dedotta la violazione e la falsa applica- zione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n° 502/1992 e, ancora, dell o art. 1362 cod. civ. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto inter par- tesdel 18 settembre 2007 fosse stato stipulato ai sensi dell ' art. 8 - quinquies del d.lgs. n° 502/1992, senza considerare che la norma predetta disciplina gli accordi tra Aziende sanitarie ed erogatori de- finitivamente accreditati, mentre [OSCURATO:SOCIETA] era solo in corso di ac- creditamento, con la conseguenza che le disposizioni che regolava- no il rapporto non potevano che essere quelle dell'Accordo 22 di- cembre 2006 e segnatamente - anche per le ragioni esposte nel primo motivo –quelle sub nota 3 dell ' art . 9. 5.-I due mezzi, esaminabili congiuntamente, in ragione del comu- ne tema che pongono (quello dell'erronea interpretazione del con- tratto 18 settembre 2007 e dell'Accordo 22 dicembre 2006), sono inammissibili. È, infatti, sin troppo noto che l'interpretazione del contratto può es- sere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti e che la violazione di que- ste regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito ab- bia scelto una piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testo contrattuale (ex multis: Cass. sez. III, 10 maggio 2018, n° 11254, con menzione di altri precedenti). A medesima conclusione giunge questa Corte in tema di interpreta- zione dell'atto amministrativo. Si è, infatti, precisato che l'interpretazione dell'atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito e soggiace alle regole dettate per l'interpretazione dei contratti, sia pure con qual- che adattamento, soprattutto in considerazione del carattere unila- terale dello stesso. Tale attività è censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussio- ne tra le parti ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n° 5 (Cass., sez. I, 3 giugno 2024, n° 15367). Ora, la Corte territoriale ha fornito un'interpretazione del testo con- trattuale e del richiamo (in esso contenuto) all'Accordo del 22 di- cembre 2006 del tutto plausibile, sicché i due mezzi in esame si ri- solvono, nella sostanza, nell'invocazione di una diversa spiegazione delle clausole negoziali e non nella denuncia della violazione delle norme ermeneutiche indicate dalla ricorrente. La Corte territoriale è partita, infatti, dalla constatazione che l'ac- cordo stipulato dalla struttura privata con l'Asl fosse conforme allo schema contrattuale approvato con Deliberazione della Giunta re- gionale n° 689/2007 e che la Delibera n° 2105/2006, richiamata nel corpo del contratto (art. 5), non aveva valore normativo, limi- tandosi ad approvare l'Accordo intervenuto tra il Dirigente Generale del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le Asso- ciazioni di categoria. Ha poi osservato che nello stesso art. 5 del contratto era pattuito il [OSCURATO:PERSONA] assegnato alla [OSCURATO:SOCIETA], composto dai singoli [OSCURATO:PERSONA] per ciascuna branca di prestazioni ([OSCURATO:PERSONA]- zionali Omogenee –AFO), con la previsione che questi ultimi erano onnicomprensivi ed invalicabili, salva però la possibilità di fattura- zione eccedente il singolo [OSCURATO:PERSONA] relativo alle singole AFO, ma pur sempre entro i limiti della [OSCURATO:PERSONA] prevista per la singola [OSCURATO:PERSONA]. Ha, infine, precisato che era prevista, per il caso di incremento del- le prestazioni, la riduzione proporzionale del costo di ciascuna di esse, onde rispettare il [OSCURATO:PERSONA] assegnato. Tale impianto negoziale, secondo la Corte, induceva a ritenere che le Aziende sanitarie potessero avere certezza del loro impegno fi- nanziario solo in base alla rigorosa previsione del [OSCURATO:PERSONA] (incrementabile solo dalla Quota aggiuntiva). Il Tribunale di Melfi aveva invece ritenuto che l'assetto contrattuale predetto dovesse essere integrato con quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo del 22 dicembre 2006, approvato dalla Giunta regiona- le con Delibera n° 2105/2006 del 29 dicembre 2006 (richiamata nel contratto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Asl all'art. 13), il quale – alla nota n° 3, parte finale – prevedeva che “ che, nel periodo transitorio, rimane integra la possibilità di tali Centri di non subire alcun abbattimento delle tariffe delle prestazioni erogate sino alla concorrenza massima del [OSCURATO:PERSONA]”. Ne era derivato, a dire del primo Giudice, che per gli erogatori pri- vati “provvisoriamente accreditati” (quale era [OSCURATO:SOCIETA]) il tetto massimo di spesa era quello (più ampio) regionale. Tale interpretazione non poteva, tuttavia, essere confermata, in quanto appariva più ragionevole opinare che il [OSCURATO:PERSONA] fos- se la misura massima cui poteva arrivare il limite di spesa per la singola struttura, maggiorato della quota aggiuntiva, oltre la quale –infatti – era previsto che nulla era dovuto. Peraltro, ove la Regione e le Associazioni di categoria avessero ef- fettivamente voluto assegnare il [OSCURATO:PERSONA] alle strutture provvisoriamente accreditate, lo avrebbero previsto nel corpo dell'art. 9, e non in una nota (riferibile ad un inciso dell'art. 9), e, del pari, anche i contraenti ([OSCURATO:SOCIETA] e Asl) lo avrebbero inserito nel testo contrattuale. D'altronde, aderendo all'interpretazione data dal primo G iudice, non era spiegabile perché [OSCURATO:SOCIETA] e Asl avessero previsto il complesso sistema di determinazione del [OSCURATO:PERSONA], ben potendo, invece, far riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA] per de- terminare il limite massimo di prestazioni. Il percorso logico sopra riassunto, seguito dalla Corte territoriale, appare supportato da idonea e congrua spiegazione ed è privo di errori o travisamenti. Esso è pertanto, come già anticipato, pienamente plausibile, con la conseguenza che ogni diversa interpretazione di esso si risolvereb- be nella censura di questioni di merito integralmente rimesse alla valutazione del primo Giudice. 6.- All' inammissibilità dei due mezzi segue la condanna della ricor- rente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 131 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a ca- rico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza