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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 33315/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 14 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito, unificati sotto il vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2.Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli aumenti di pena disposti per la continuazione, lamentando la violazione dell'obbligo motivazionale stabilito dall'art. 81, comma 3, c.p.

Il ricorrente invoca l'applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47127/2021, secondo cui il giudice che riconosca la continuazione deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite, sostenendo che nella specie mancherebbe qualsivoglia motivazione sui singoli aumenti applicati.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

In particolare è stato operato un buon governo delle puntualizzazioni fornite dalla pronuncia delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), nella parte in cui si precisa che l'obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità ai principi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio.

E' stato, infatti, in più occasioni affermato, dopo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, che: «il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite.

Peraltro, tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessario e sufficiente che la motivazione dell'entità dell'aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare: che risultino rispettati i limiti previsti dall'articolo 81 del cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (si vedano Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269)» (così Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli, in motivazione, Rv. 283212 - 01, e già, tra le altre, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361 - 01 ove si legge: «Ritiene il Collegio di non discostarsi dal principio che impone in generale un obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione„ ma di addivenire comunque ad una mitigazione di tale principio nel senso che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice di merito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento medesimo).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata, nell'osservanza dell'impegno nella motivazione da correlare all'entità degli aumenti di pena, ha puntualmente indicato la misura dei singoli aumenti e ha correttamente ritenuto che gli stessi fossero di limitata entità (anni 1 di reclusione ed euro 200 per ciascun reato di furto in abitazione di cui ai capi 1) e 4) e soli mesi 3 di reclusione per ciascun delitto di utilizzo indebito di carte di cui ai capi 2 e 5), e, comunque, entro la media edittale, così da rendere apodittica e destituita di fondamento la censurata sproporzione sanzionatoria.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 14 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito, unificati sotto il vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2.Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli aumenti di pena disposti per la continuazione, lamentando la violazione dell'obbligo motivazionale stabilito dall'art. 81, comma 3, c.p. Il ricorrente invoca l'applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47127/2021, secondo cui il giudice che riconosca la continuazione deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite, sostenendo che nella specie mancherebbe qualsivoglia motivazione sui singoli aumenti applicati. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. In particolare è stato operato un buon governo delle puntualizzazioni fornite dalla pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), nella parte in cui si precisa che l'obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità ai principi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. E' stato, infatti, in più occasioni affermato, dopo la citata pronuncia delle Sezioni Unite, che: «il giudice, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'articolo 81 cod. pen. nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Peraltro, tale obbligo di motivazione richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessario e sufficiente che la motivazione dell'entità dell'aumento per la continuazione per ciascun reato consenta di valutare: che risultino rispettati i limiti previsti dall'articolo 81 del cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati (si vedano Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269)» (così Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli, in motivazione, Rv. 283212 - 01, e già, tra le altre, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361 - 01 ove si legge: «Ritiene il Collegio di non discostarsi dal principio che impone in generale un obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione„ ma di addivenire comunque ad una mitigazione di tale principio nel senso che un obbligo di specifica motivazione da parte del giudice di merito sul ragionamento seguito è necessario solo quanto tale aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento medesimo). Nel caso in esame, la sentenza impugnata, nell'osservanza dell'impegno nella motivazione da correlare all'entità degli aumenti di pena, ha puntualmente indicato la misura dei singoli aumenti e ha correttamente ritenuto che gli stessi fossero di limitata entità (anni 1 di reclusione ed euro 200 per ciascun reato di furto in abitazione di cui ai capi 1) e 4) e soli mesi 3 di reclusione per ciascun delitto di utilizzo indebito di carte di cui ai capi 2 e 5), e, comunque, entro la media edittale, così da rendere apodittica e destituita di fondamento la censurata sproporzione sanzionatoria. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025
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