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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 1966

Cassazione n. 20303/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/09/1966 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che ha confermato la condanna per calunnia, per aver l'imputato denunciato falsamente di aver subito il furto di uno smartphone, sapendo di averlo venduto ad una persona che per tal via indirettamente incolpava); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per calunnia, poiché l'accusa non era riferibile ad una persona determinata, l'imputato non sapendo con certezza chi realmente avesse il suo telefono, e difettando il dolo diretto dell'innocenza dell'incolpato; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto del fatto che il procedimento per calunnia prese le mosse da una querela contro ignoti, le indagini assunsero direzioni che l'imputato mai avrebbe potuto immaginare, mancavano precedenti specifici; letta la memoria della parte civile; rilevato che le deduzioni difensive sono generiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che, con motivazione completa e logica, ha ritenuto: quanto al primo motivo, che l'imputato e la persona offesa si erano accordati affinché il secondo acquistasse dal primo due telefoni comprati online, precisando che l'identificazione della persona falsamente accusata non deve essere necessariamente esplicita, purché tale persona sia individuabile con certezza dall'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 10260 del 22/06/1988, dep. 1989, Rv. 181821); quanto al secondo motivo, che mancano elementi positivi valutabili, in presenza, per contro, di numerosi precedenti a carico dell'imputato; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.[OSCURATO:PERSONA]- ì U2026 Furvz m-L/409 M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/09/1966 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che ha confermato la condanna per calunnia, per aver l'imputato denunciato falsamente di aver subito il furto di uno smartphone, sapendo di averlo venduto ad una persona che per tal via indirettamente incolpava); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per calunnia, poiché l'accusa non era riferibile ad una persona determinata, l'imputato non sapendo con certezza chi realmente avesse il suo telefono, e difettando il dolo diretto dell'innocenza dell'incolpato; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto del fatto che il procedimento per calunnia prese le mosse da una querela contro ignoti, le indagini assunsero direzioni che l'imputato mai avrebbe potuto immaginare, mancavano precedenti specifici; letta la memoria della parte civile; rilevato che le deduzioni difensive sono generiche, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che, con motivazione completa e logica, ha ritenuto: quanto al primo motivo, che l'imputato e la persona offesa si erano accordati affinché il secondo acquistasse dal primo due telefoni comprati online, precisando che l'identificazione della persona falsamente accusata non deve essere necessariamente esplicita, purché tale persona sia individuabile con certezza dall'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 10260 del 22/06/1988, dep. 1989, Rv. 181821); quanto al secondo motivo, che mancano elementi positivi valutabili, in presenza, per contro, di numerosi precedenti a carico dell'imputato; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.[OSCURATO:PERSONA]- ì U2026 Furvz m-L/409 M
Sentenza Cassazione n. 20303/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris