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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 21958/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2531-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] di lavoro Illegittimità R.G.N. 2531/2019 Cron.

Rep.

Ud. 03/05/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 233/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 89/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Lecce: 1) dichiarava cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dell’INPS; 2) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, nei suoi confronti confermava l’impugnata sentenza di primo grado; 3) compensava integralmente tra le parti le spese del secondo grado.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale - premettendo che il Tribunale di Taranto aveva rigettato le domande proposte, con distinti ricorsi, poi riuniti, dai suddetti lavoratori nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’INPS, volte ad ottenere la nullità dei contratti di appalto dei servizi di letturazione e il riconoscimento, ex artt. 27 e 29 d.lgs. n. 276/2003, del diritto di ciascuno degli attori al riconoscimento ad un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato -, dava atto preliminarmente della sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra i lavoratori appellanti e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fatta eccezione per il [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva conciliato la sua causa, ed insisteva nel suo appello.

Considerava, però, di dover affrontare preliminarmente, attesa la sua assorbenza rispetto ai prospettati profili di illegittimità del contratto di che trattasi, la questione della irritualità dell’azione proposta da questo lavoratore, avente ad oggetto la declaratoria di nullità dei contratti temporanei a tempo determinato stipulati con le imprese appaltatrici che si erano succedute nel tempo nella gestione del servizio di letturazione delle utenze private e non di quelli stipulati da tali fornitrici con l’utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].

E, in base agli argomenti esposti, concludeva che non poteva farsi uso dei poteri officiosi per porre rimedio ad una iniziativa processuale che difettava degli elementi indicati, ostandovi la necessità che la pronuncia del giudice fosse circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dalla parte ricorrente.

3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

4. Ha resistito la società intimata con controricorso.

5. Sia il ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria.

6. L’altro intimato INPS è mero resistente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] deduce la “Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 329, co. 2, 342, 345, 346 e 436 c.p.c.”.

Riferite la motivazione dell’impugnata sentenza circa la sua posizione e quella della sentenza di primo grado circa l’eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall’AQP, e all’esito di un raffronto dei passaggi più significativi delle due sentenze, sostiene che la sentenza di primo grado nelle parti riportate non era stata impugnata in via incidentale dalla società convenuta, né la stessa aveva riproposto la medesima eccezione nella comparsa di costituzione in appello, per cui a mente degli artt. 329, co. 2, e 346 c.p.c. sul punto di nuovo affrontato dalla Corte di merito doveva considerarsi maturato ungiudicato interno.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la “nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. –irriducibile contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione”.

In ordine a specifici passi della motivazione, già oggetto del primo motivo di ricorso, sostiene essere evidente come la sentenza sia perplessa ed obiettivamente incomprensibile, tanto da inficiarne la stessa validità.

3. Con un terzo motivo deduce la “nullità della sentenza o del procedimento ex art.360, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 102 c.p.c. – litisconsorzio necessario”.

Ivi riporta nuovamente altri specifici passi della motivazione già complessivamente censurata nei motivi precedenti, e, cioè, quello in cui la sentenza sembrava affermare la necessità di un litisconsorzio anche con le imprese appaltatrici per censurarne la violazione dell’art.102 c.p.c. e l’altro in cui la Corte aveva scritto: “Né può infine farsi uso dei poteri officiosi per porre rimedio ad un’iniziativa processuale che difetta degli elementi indicati, ostandovi la necessità che la pronuncia del giudice sia circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dalla parte ricorrente”.

E sostiene che quest’ultima affermazione non corrisponde al vero, illustrando diffusamente tale proprio assunto.

4. Con un quarto motivo denuncia la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 29, co. 3 bis e 27, co. 1 del d.lgs. n. 276/03”.

Ivi muove critica ad altre specifiche affermazioni della Corte d’appello contenute nella motivazione della sua sentenza, precisando, tra l’altro, che i rapporti di lavoro individuali intervenuti tra il ricorrente e le imprese appaltatrici erano stati tutti di natura parasubordinata (co.co.pro.) e non a tempo determinato, come, invece, affermato nella sentenza gravata.

5. Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni d’inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevate dalla società controricorrente, per violazione del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c., perla violazione del principio di autosufficienza, nonché per l’assunta “genericità delle argomentazioni poste a supporto” del ricorso.

5.1. In particolare, quanto al primo profilo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l’inosservanza dei doveri incombenti su chi ricorra per cassazione può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intellegibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (così Cass. civ., sez. un., 30.11.2021, n. 37552).

Nel caso in esame, non solo nel ricorso in esame è senz’altro graficamente presente una parte dedicata alla “sommaria esposizione dei fatti della causa”, richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 3), c.p.c., ma nella stessa parte dell’atto sono riassunti il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, con le conclusioni ivi rassegnate, le posizioni inquel grado assunte dalle parti convenute, i successivi sviluppi del primo grado e l’esito dello stesso, le richieste rivolte dai diversi appellanti alla Corte territoriale e la decisione assunta da quest’ultima (cfr. pagg. 1-8 del ricorso), la cui motivazione è poi pressoché integralmente riportata nell’ambito del primo motivo di ricorso con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale, come pure in precedenza specificato, non era intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr. pagg. 8- 10 dello stesso atto).

Tale esposizione, perciò, rende perfettamente chiari i fatti salienti di causa, anche in funzione della comprensione delle varie censure mosse alla sentenza di secondo grado.

5.2. Circa, poi, il secondo profilo, sempre le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 –non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integraletrascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (in tal senso Cass. civ., sez. un., 18.3.2022, n. 8950).

Orbene, nella specie, l’impugnante anzitutto, non solo ha prodotto in copia, oltre alla sentenza qui impugnata, la sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo di quel grado, la comparsa di costituzione in appello di [OSCURATO:SOCIETA]., ed i propri fascicoli di primo e di secondo grado, ma ha richiamato le parti e i punti salienti di tali atti processuali, trascrivendone testualmente estesi passi; il che soddisfa ampiamente il requisito dell’autosufficienza, tanto più che le doglianze formulate sono essenzialmente riferite alla motivazione resa dalla Corte territoriale, a più riprese riportata per intero o nei passi di volta in volta censurati.

5.3. Infine, le censure in esame, come tali, sono certamente argomentate ed espongono compiutamente le ragioni delle critiche rivolte alla sentenza d’appello.

6. Stante l’ammissibilità dell’impugnazione, ritiene il Collegio che siano fondati il secondoed il terzo motivo di ricorso, restando assorbit e le altre du e censure.

6.1. Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito come l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (sulla nozione di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” (v. anche Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016; Cass.

SS.UU. n. 16599 del 2016).

6.2. Ebbene, come premesso in narrativa, la Corte d’appello aveva dato conto in sede di “svolgimento del processo” che il Tribunale aveva respinto la domanda dell’attuale ricorrente, come quelle analoghe degli altri lavoratori attori (domande proposte da tutti con distinti ricorsi, i cui procedimenti erano stati riuniti), ritenendo che tali domande fossero “volte ad ottenere la nullità dei contratti di appalto dei servizi di letturazione e il riconoscimento, ex artt. 27 e 29 D.lgs. n. 276/2003, del diritto di ciascuno ad un rapporto di lavoro di natura subordinato a tempo indeterminato”.

E si nota – per ora – che le disposizioni così richiamate (poi abrogate), prevedono rispettivamente: la prima, ossia, l’art. 27 sotto la rubrica “Somministrazione irregolare”, al comma 1, che “il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione”, e la seconda, e cioè l’art. 29 sotto la rubrica “Appalto”, al comma 3 bis, che “il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo”.

6.3. Nella parte motiva, però, la stessa Corte contraddice un tale fondamento all’inizio attribuito alle domande degli istanti in via esclusiva.

Più nello specifico, la Corte d’appello non ha esaminato nel merito l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA],in quanto ha ritenuto di soffermarsi “preliminarmente” su una questione reputata assorbente,che ha indicato come relativa alla “irritualità dell’azione proposta dal lavoratore”.

E, secondo la Corte, l’azione proposta dal lavoratore sarebbe irrituale perché “avente ad oggetto la declaratoria di nullità dei contratti temporanei a tempo determinato stipulati con le imprese appaltatrici che si sonosuccedute nel tempo della gestione del servizio di letturazione delle utenze private e non di quelli stipulati da tali fornitrici con l’utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]”.

6.3. Di seguito è scritto in sentenza: “La sanzione comminata dall’art. 27 comma 1 d.lg.vo. 276/03, prevista per le ipotesi di somministrazione irregolare, si applica invero all’ipotesi in cui venga chiesta la nullità del contratto fra somministratore ed utilizzatore e non, come nella specie, fra il somministratore ed il “somministrato”, per modo che il merito della controversia, costituito dalla effettiva sussistenza delle esigenze della [OSCURATO:SOCIETA] ricorrere a ditte specializzate nel settore per l’affidamento del servizio di letturazione dei consumi registrati dai contatori o misuratori installati presso ciascun punto di fornitura idrica negli abitati ricadenti nei Compartimenti di Brindisi, Taranto e Lecce, è destinato a venire in rilievo solo nel caso di esatta individuazione della pattuizione denunciata di illegittimità”.E si aggiunge, a pag. 5, che “l’irregolarità di cui all’art. 27 d.lgs. 276/2003, che il lavoratore ha facoltà di far valere in giudizio ‘anche’solo nei confronti dell’utilizzatore attiene non già al contratto di prestazione di lavoro ma al contratto di somministrazione che lo precede” In altri termini, secondo la corte territoriale, l’azione proposta ai sensi dell’art. 27 comma 1 del d.lgs. 276/2003 richiede, ai fini della sua ammissibilità, che sia imprescindibilmente richiesto in via principale l’accertamentodella nullità del contratto di somministrazione, intercorso tra somministratore e utilizzatore.

Ed in proposito ha aggiunto che: “Il contraddittorio dovrebbe conseguentemente essere instaurato nei confronti di entrambe le società interessate, in quanto contraenti di negozi dei quali si denuncia la contrarietà alla legge e ciò perché la previsione, contenuta nell’art. 27 citato, di una domanda formulata nei soli confronti dell’utilizzatore intende solo autorizzare una ricognizione in giudizio delle nullità utili al risultato perseguito dal lavoratore”.

Si tratta di affermazioni che - oltre ad essere contraddittori e rispetto a quanto riferito nella parte espositiva della sentenza (pag. 2, primo periodo) - sono errat e , sotto un duplice profilo: da un lato, la Corte non tiene conto del contenuto della domanda introduttiva del giudizio e dei motivi di appello proposti,debitamente trascritti in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, in cuisi chiede che sia accertato e dichiarato che il contratto di somministrazione è avvenuto al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 276/2003 (punto A delle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. e del ricorso in appello) -con ciò evidentemente allegando (e contestualmente chiedendo la declaratoria del)la nullità del contratto commerciale; dall’altro,oblitera il principio in forza del quale, nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare la sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio all'appaltatore (soggetto interposto), ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ..

In tal caso, infatti, il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l'esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo ne' alcuna situazione di contitolarità, mentre l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa (Cass. Sez.Un. 14897/2002, principio richiamato, con riferimento alla somministrazione irregolare, da Cass. n. 14994/2023; Cass. 6664/2019).

8. In definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi;la decisione gravata dev’essere cassata con rinvio alla Corte territoriale, in differente composizioneche riesaminerà la controversia alla luce de i principi di diritto su enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi.

Cassa la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2531-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] di lavoro Illegittimità R.G.N. 2531/2019 Cron. Rep. Ud. 03/05/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 233/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 89/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Lecce: 1) dichiarava cessata la materia del contendere tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dell’INPS; 2) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, nei suoi confronti confermava l’impugnata sentenza di primo grado; 3) compensava integralmente tra le parti le spese del secondo grado. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale - premettendo che il Tribunale di Taranto aveva rigettato le domande proposte, con distinti ricorsi, poi riuniti, dai suddetti lavoratori nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’INPS, volte ad ottenere la nullità dei contratti di appalto dei servizi di letturazione e il riconoscimento, ex artt. 27 e 29 d.lgs. n. 276/2003, del diritto di ciascuno degli attori al riconoscimento ad un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato -, dava atto preliminarmente della sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra i lavoratori appellanti e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fatta eccezione per il [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva conciliato la sua causa, ed insisteva nel suo appello. Considerava, però, di dover affrontare preliminarmente, attesa la sua assorbenza rispetto ai prospettati profili di illegittimità del contratto di che trattasi, la questione della irritualità dell’azione proposta da questo lavoratore, avente ad oggetto la declaratoria di nullità dei contratti temporanei a tempo determinato stipulati con le imprese appaltatrici che si erano succedute nel tempo nella gestione del servizio di letturazione delle utenze private e non di quelli stipulati da tali fornitrici con l’utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. E, in base agli argomenti esposti, concludeva che non poteva farsi uso dei poteri officiosi per porre rimedio ad una iniziativa processuale che difettava degli elementi indicati, ostandovi la necessità che la pronuncia del giudice fosse circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dalla parte ricorrente. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 4. Ha resistito la società intimata con controricorso. 5. Sia il ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria. 6. L’altro intimato INPS è mero resistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] deduce la “Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 329, co. 2, 342, 345, 346 e 436 c.p.c.”. Riferite la motivazione dell’impugnata sentenza circa la sua posizione e quella della sentenza di primo grado circa l’eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall’AQP, e all’esito di un raffronto dei passaggi più significativi delle due sentenze, sostiene che la sentenza di primo grado nelle parti riportate non era stata impugnata in via incidentale dalla società convenuta, né la stessa aveva riproposto la medesima eccezione nella comparsa di costituzione in appello, per cui a mente degli artt. 329, co. 2, e 346 c.p.c. sul punto di nuovo affrontato dalla Corte di merito doveva considerarsi maturato ungiudicato interno. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la “nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. –irriducibile contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione”. In ordine a specifici passi della motivazione, già oggetto del primo motivo di ricorso, sostiene essere evidente come la sentenza sia perplessa ed obiettivamente incomprensibile, tanto da inficiarne la stessa validità. 3. Con un terzo motivo deduce la “nullità della sentenza o del procedimento ex art.360, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 102 c.p.c. – litisconsorzio necessario”. Ivi riporta nuovamente altri specifici passi della motivazione già complessivamente censurata nei motivi precedenti, e, cioè, quello in cui la sentenza sembrava affermare la necessità di un litisconsorzio anche con le imprese appaltatrici per censurarne la violazione dell’art.102 c.p.c. e l’altro in cui la Corte aveva scritto: “Né può infine farsi uso dei poteri officiosi per porre rimedio ad un’iniziativa processuale che difetta degli elementi indicati, ostandovi la necessità che la pronuncia del giudice sia circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dalla parte ricorrente”. E sostiene che quest’ultima affermazione non corrisponde al vero, illustrando diffusamente tale proprio assunto. 4. Con un quarto motivo denuncia la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 29, co. 3 bis e 27, co. 1 del d.lgs. n. 276/03”. Ivi muove critica ad altre specifiche affermazioni della Corte d’appello contenute nella motivazione della sua sentenza, precisando, tra l’altro, che i rapporti di lavoro individuali intervenuti tra il ricorrente e le imprese appaltatrici erano stati tutti di natura parasubordinata (co.co.pro.) e non a tempo determinato, come, invece, affermato nella sentenza gravata. 5. Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni d’inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevate dalla società controricorrente, per violazione del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c., perla violazione del principio di autosufficienza, nonché per l’assunta “genericità delle argomentazioni poste a supporto” del ricorso. 5.1. In particolare, quanto al primo profilo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l’inosservanza dei doveri incombenti su chi ricorra per cassazione può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intellegibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (così Cass. civ., sez. un., 30.11.2021, n. 37552). Nel caso in esame, non solo nel ricorso in esame è senz’altro graficamente presente una parte dedicata alla “sommaria esposizione dei fatti della causa”, richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 3), c.p.c., ma nella stessa parte dell’atto sono riassunti il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, con le conclusioni ivi rassegnate, le posizioni inquel grado assunte dalle parti convenute, i successivi sviluppi del primo grado e l’esito dello stesso, le richieste rivolte dai diversi appellanti alla Corte territoriale e la decisione assunta da quest’ultima (cfr. pagg. 1-8 del ricorso), la cui motivazione è poi pressoché integralmente riportata nell’ambito del primo motivo di ricorso con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale, come pure in precedenza specificato, non era intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr. pagg. 8- 10 dello stesso atto). Tale esposizione, perciò, rende perfettamente chiari i fatti salienti di causa, anche in funzione della comprensione delle varie censure mosse alla sentenza di secondo grado. 5.2. Circa, poi, il secondo profilo, sempre le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 –non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integraletrascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (in tal senso Cass. civ., sez. un., 18.3.2022, n. 8950). Orbene, nella specie, l’impugnante anzitutto, non solo ha prodotto in copia, oltre alla sentenza qui impugnata, la sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo di quel grado, la comparsa di costituzione in appello di [OSCURATO:SOCIETA]., ed i propri fascicoli di primo e di secondo grado, ma ha richiamato le parti e i punti salienti di tali atti processuali, trascrivendone testualmente estesi passi; il che soddisfa ampiamente il requisito dell’autosufficienza, tanto più che le doglianze formulate sono essenzialmente riferite alla motivazione resa dalla Corte territoriale, a più riprese riportata per intero o nei passi di volta in volta censurati. 5.3. Infine, le censure in esame, come tali, sono certamente argomentate ed espongono compiutamente le ragioni delle critiche rivolte alla sentenza d’appello. 6. Stante l’ammissibilità dell’impugnazione, ritiene il Collegio che siano fondati il secondoed il terzo motivo di ricorso, restando assorbit e le altre du e censure. 6.1. Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito come l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (sulla nozione di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” (v. anche Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016). 6.2. Ebbene, come premesso in narrativa, la Corte d’appello aveva dato conto in sede di “svolgimento del processo” che il Tribunale aveva respinto la domanda dell’attuale ricorrente, come quelle analoghe degli altri lavoratori attori (domande proposte da tutti con distinti ricorsi, i cui procedimenti erano stati riuniti), ritenendo che tali domande fossero “volte ad ottenere la nullità dei contratti di appalto dei servizi di letturazione e il riconoscimento, ex artt. 27 e 29 D.lgs. n. 276/2003, del diritto di ciascuno ad un rapporto di lavoro di natura subordinato a tempo indeterminato”. E si nota – per ora – che le disposizioni così richiamate (poi abrogate), prevedono rispettivamente: la prima, ossia, l’art. 27 sotto la rubrica “Somministrazione irregolare”, al comma 1, che “il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione”, e la seconda, e cioè l’art. 29 sotto la rubrica “Appalto”, al comma 3 bis, che “il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo”. 6.3. Nella parte motiva, però, la stessa Corte contraddice un tale fondamento all’inizio attribuito alle domande degli istanti in via esclusiva. Più nello specifico, la Corte d’appello non ha esaminato nel merito l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA],in quanto ha ritenuto di soffermarsi “preliminarmente” su una questione reputata assorbente,che ha indicato come relativa alla “irritualità dell’azione proposta dal lavoratore”. E, secondo la Corte, l’azione proposta dal lavoratore sarebbe irrituale perché “avente ad oggetto la declaratoria di nullità dei contratti temporanei a tempo determinato stipulati con le imprese appaltatrici che si sonosuccedute nel tempo della gestione del servizio di letturazione delle utenze private e non di quelli stipulati da tali fornitrici con l’utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]”. 6.3. Di seguito è scritto in sentenza: “La sanzione comminata dall’art. 27 comma 1 d.lg.vo. 276/03, prevista per le ipotesi di somministrazione irregolare, si applica invero all’ipotesi in cui venga chiesta la nullità del contratto fra somministratore ed utilizzatore e non, come nella specie, fra il somministratore ed il “somministrato”, per modo che il merito della controversia, costituito dalla effettiva sussistenza delle esigenze della [OSCURATO:SOCIETA] ricorrere a ditte specializzate nel settore per l’affidamento del servizio di letturazione dei consumi registrati dai contatori o misuratori installati presso ciascun punto di fornitura idrica negli abitati ricadenti nei Compartimenti di Brindisi, Taranto e Lecce, è destinato a venire in rilievo solo nel caso di esatta individuazione della pattuizione denunciata di illegittimità”.E si aggiunge, a pag. 5, che “l’irregolarità di cui all’art. 27 d.lgs. 276/2003, che il lavoratore ha facoltà di far valere in giudizio ‘anche’solo nei confronti dell’utilizzatore attiene non già al contratto di prestazione di lavoro ma al contratto di somministrazione che lo precede” In altri termini, secondo la corte territoriale, l’azione proposta ai sensi dell’art. 27 comma 1 del d.lgs. 276/2003 richiede, ai fini della sua ammissibilità, che sia imprescindibilmente richiesto in via principale l’accertamentodella nullità del contratto di somministrazione, intercorso tra somministratore e utilizzatore. Ed in proposito ha aggiunto che: “Il contraddittorio dovrebbe conseguentemente essere instaurato nei confronti di entrambe le società interessate, in quanto contraenti di negozi dei quali si denuncia la contrarietà alla legge e ciò perché la previsione, contenuta nell’art. 27 citato, di una domanda formulata nei soli confronti dell’utilizzatore intende solo autorizzare una ricognizione in giudizio delle nullità utili al risultato perseguito dal lavoratore”. Si tratta di affermazioni che - oltre ad essere contraddittori e rispetto a quanto riferito nella parte espositiva della sentenza (pag. 2, primo periodo) - sono errat e , sotto un duplice profilo: da un lato, la Corte non tiene conto del contenuto della domanda introduttiva del giudizio e dei motivi di appello proposti,debitamente trascritti in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, in cuisi chiede che sia accertato e dichiarato che il contratto di somministrazione è avvenuto al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 276/2003 (punto A delle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. e del ricorso in appello) -con ciò evidentemente allegando (e contestualmente chiedendo la declaratoria del)la nullità del contratto commerciale; dall’altro,oblitera il principio in forza del quale, nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare la sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio all'appaltatore (soggetto interposto), ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ.. In tal caso, infatti, il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l'esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo ne' alcuna situazione di contitolarità, mentre l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa (Cass. Sez.Un. 14897/2002, principio richiamato, con riferimento alla somministrazione irregolare, da Cass. n. 14994/2023; Cass. 6664/2019). 8. In definitiva, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi;la decisione gravata dev’essere cassata con rinvio alla Corte territoriale, in differente composizioneche riesaminerà la controversia alla luce de i principi di diritto su enunciati. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza
Sentenza Cassazione n. 21958/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris