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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 21079/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 22 dicembre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Como ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] destinatario di decreto penale di condanna emesso il 23 marzo 2021 (ed esecutivo il 9 aprile 2021) in relazione al reato di cui all'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per essere la relativa istanza tardiva e quindi inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso detto provvedimento con un unico motivo di ricorso.

Deduce la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione al requisito della effettiva conoscenza del provvedimento ex art. 175 cod. proc. pen.

Assume che solo a seguito della richiesta di accesso agili atti del fascicolo effettuata in data 18.11.2021 per mezzo dei difensori di fiducia aveva appreso che nei suoi confronti era stato emesso il decreto penale n. 592/2021, divenuto definitivo in data 9.4.2021 e che solo in data 1.12.2021, a seguito di accesso al fascicolo, che nel frattempo era stato posto in archivio, aveva appreso che il decreto era stato notificato presso il difensore d'ufficio e domiciliatario a mezzo di posta elettronica certificata.

Pertanto solo in data 17.12.2021 aveva potuto formulare l'istanza di remissione in termini.

3. Con conclusioni scritte il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è infondato.

In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, Rv. 268855 e da ultimo Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Rv. 27:3427), secondo cui, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione, non di prova, in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio oneri, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.

Posta tale premessa, nella specie viene in rilievo lo specifico profilo del momento in cui si è determinata la piena ed effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato e dunque il dies a quo del termine ex art. 175 cod. proc. pen.

Il G.I.P. ha desunto l'effettiva conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del decreto penale di condanna dall'atto di nomina del difensore di fiducia in data 8.11.2021 ove è indicato il numero del decreto.

L'imputato deduce, invece, che la effettiva conoscenza del decreto si colloca solo in data 18.11.2021 a seguito di accesso al fascicolo da parte dei difensori.

A fronte di tale allegazione, l'odierno istante non offre, tuttavia, alcun principio di prova né comunque, a fronte della conoscenza del numero del decreto e del relativo titolo di reato, erano necessari ulteriori elementi per poter proporre l'invocata opposizione al decreto de quo atteso che ex art. 461, comma 2, cod. proc. pen. la dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso.

Questa Corte, peraltro, (Sez. 3, n. 4654 del 19.1.2016, Bergamini, Rv. 266281) in tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 6, ha avuto modo di affermare che è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico dell'istante le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato.

In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 22 dicembre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Como ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] destinatario di decreto penale di condanna emesso il 23 marzo 2021 (ed esecutivo il 9 aprile 2021) in relazione al reato di cui all'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per essere la relativa istanza tardiva e quindi inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso detto provvedimento con un unico motivo di ricorso. Deduce la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione al requisito della effettiva conoscenza del provvedimento ex art. 175 cod. proc. pen. Assume che solo a seguito della richiesta di accesso agili atti del fascicolo effettuata in data 18.11.2021 per mezzo dei difensori di fiducia aveva appreso che nei suoi confronti era stato emesso il decreto penale n. 592/2021, divenuto definitivo in data 9.4.2021 e che solo in data 1.12.2021, a seguito di accesso al fascicolo, che nel frattempo era stato posto in archivio, aveva appreso che il decreto era stato notificato presso il difensore d'ufficio e domiciliatario a mezzo di posta elettronica certificata. Pertanto solo in data 17.12.2021 aveva potuto formulare l'istanza di remissione in termini. 3. Con conclusioni scritte il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è infondato. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, Rv. 268855 e da ultimo Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Rv. 27:3427), secondo cui, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione, non di prova, in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio oneri, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. Posta tale premessa, nella specie viene in rilievo lo specifico profilo del momento in cui si è determinata la piena ed effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato e dunque il dies a quo del termine ex art. 175 cod. proc. pen. Il G.I.P. ha desunto l'effettiva conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del decreto penale di condanna dall'atto di nomina del difensore di fiducia in data 8.11.2021 ove è indicato il numero del decreto. L'imputato deduce, invece, che la effettiva conoscenza del decreto si colloca solo in data 18.11.2021 a seguito di accesso al fascicolo da parte dei difensori. A fronte di tale allegazione, l'odierno istante non offre, tuttavia, alcun principio di prova né comunque, a fronte della conoscenza del numero del decreto e del relativo titolo di reato, erano necessari ulteriori elementi per poter proporre l'invocata opposizione al decreto de quo atteso che ex art. 461, comma 2, cod. proc. pen. la dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Questa Corte, peraltro, (Sez. 3, n. 4654 del 19.1.2016, Bergamini, Rv. 266281) in tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 6, ha avuto modo di affermare che è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico dell'istante le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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