CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 32508/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
volta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13183-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso che denunzia violazione di legge quanto al divieto di reformatio in peius, lamentando che la riqualificazione giuridica del fatto contestato operata dalla Corte d'Appello abbia comportato una situazione svantaggiosa per il ricorrente, in assenza di un'impugnazione da parte del Pubblico ministero è manifestamente infondato in quanto, come più volte affermato da questa Corte, non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza con cui il giudice di appello, a seguito di impugnazione del solo imputato, riqualifica il fatto sussumendolo in una fattispecie di reato procedibile d'ufficio anziché a querela di parte, anche nel caso in cui da tale riqualificazione derivi l'irrilevanza della intervenuta remissione di querela, posto che il predetto divieto impedisce solo un trattamento sanzionatorio deteriore per l'imputato (Sez. 6, n.6174 del 21/01/2026, J., Rv.289349). Rilevato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge quanto all'erronea riqualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte d'Appello è manifestamente infondato in quanto, ai sensi dell'art.597 co.3 cod. proc. pen., è fatta salva al giudice di secondo grado la facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che, nel caso di specie, la qualificazione giuridica è corretta, dal momento che il locale dal quale la bicicletta è stata asportata era un vano di proprietà condominiale ove erano ricoverati i velocipedi dei condomini. Ne consegue che trova applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: - in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale) (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 - 01). - Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora (Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, C. Rv. 273597 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della 2Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M