CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16766/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
14/11/1986 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; premesso che il Giudice di primo grado — alla luce delle dichiarazioni della madre dell'imputato e del certificato in atti — aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 385 cod. pen., avendo ritenuto verosimile la tesi difensiva, secondo cui l'imputato al momento del controllo si trovava in casa e non aveva sentito il campanello a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti; ritenuto che le censure relative alla mancanza nella sentenza impugnata (che ha ribaltato l'esito assolutorio del giudizio di primo grado) di una motivazione rafforzata sono manifestamente infondate, atteso che la Corte territoriale si è specificamente confrontata con le argomentazioni del Giudice di primo grado e, a differenza di quest'ultimo, ha ritenuto che le dichiarazioni della madre dell'imputato, risentita in dibattimento, non potessero essere poste a base del giudizio, perché la stessa non abitava con il figlio e, dunque, in ordine all'episodio per cui si procede non aveva alcuna informazione utile e si era limitata a riferire in merito alla generica tendenza del figlio, ove in crisi di astinenza, di dormire profondamente; considerato che il riferimento al certificato, ritenuto, nella sentenza impugnata, non idoneo a riscontrare, è ultroneo, restando il rilievo decisivo che la madre non era presente ai fatti e, quindi, non poteva riferire cosa fosse successo all'imputato il giorno del controllo eseguito dai Carabinieri; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara P.Q.M— Q. - .e.2„, , • ra 12026