CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 22969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in calce al ricorso-ricorrente e controricorrente in via incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale unita al controricorso-controricorrente e ricorrente in via incidentale-avverso la sentenza n. 237/2024, emessa dalla Corte di appello diCatanzaro, depositata il 6.3.2024.Numero registro generale 11894/2024Numero sezionale 2597/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2026Numero di raccolta generale 22969/2026dal [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 09/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di cessionariadi crediti, conveniva davanti il Tribunale di Cosenza l'Azienda sanita-ria provinciale di Cosenza, per richiedere il pagamento dell'importopari ad Euro € 331.981,30, dovuto a titolo di quota parte delcorrispettivo delle prestazioni socio sanitarie erogate negli anni 20132014 da parte della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di unaccordo contrattuale stipulato da quest'ultima con la Aziendasanitaria, ex art. 8-quater, del d.lgs. n. 502 del 1992. In viasubordinata, chiedeva, previo riconoscimento dei presupposti di cuiall'art. 2041 c.c., l'accertamento dell'avvenuto indebito arricchi-mento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza e dellaRegione [OSCURATO:SOCIETA], per l'importo corrispondente alla quota parte delcorrispettivo delle prestazioni socio-sanitarie erogate negli anni2013-2014, con conseguente condanna al pagamento della sommadi € 331.981,30, pari al valore delle prestazioni erogate dalla ricor-rente e di cui la Regione [OSCURATO:SOCIETA] e l'Asp di Cosenza si erano avvan-taggiate, ovvero della somma minore o maggiore ritenuta di giusti-zia, oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla scadenzadelle fatture al soddisfo, ai sensi del d.lgs. 231 del 2002, ovvero nellamisura ritenuta applicabile al caso di specie.2. Il Tribunale di Cosenza, dopo aver ritenuto gravante sullaRegione [OSCURATO:SOCIETA] l'obbligo di pagamento delle prestazioni oggetto delgiudizio ‒ per intervenuta ratifica con Addenda del 7.3.2014 delloobbligo assunto con il contratto del 25.7.2013 – ed insussistenti leragioni di connessione per procedere alla chiamata in giudizio dellasuddetta Regione, rigettava la domanda.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava detta decisione,censurandola sotto il profilo dell'attribuzione dell'obbligo di paga-2 di 9Numero registro generale 11894/2024Numero sezionale 2597/2026mento in capo all'Ente regionale e non alla Azienda sanitaria, perNumero di raccolta generale 22969/2026avere erroneamente applicato le leggi regionali nn. 22 del 2D0a0ta 7pu beb li2ca4zio ne 09/07/2026del 2008 nonché il d.lgs. n. 502 del 1992, ponendosi così in contrastocon gli orientamenti della Suprema Corte, in merito alla “insussi-stenza di una specifica obbligazione diretta di pagamento in capo allaRegione quale titolare del [OSCURATO:PERSONA], in presenza di contrattosottoscritto soltanto dall'Asp attesa, tra l'altro, la necessità dellasottoscrizione degli accordi contrattuali da parte del DirigenteGenerale della Regione [OSCURATO:SOCIETA], al fine della validità dei medesimi,sulla scorta di quanto previsto dalla Deliberazione della GiuntaRegionale, n. 685/2002”. Contestava, altresì, la pronuncia impugna-ta per non avere riconosciuto le ragioni di connessione atte a chiama-re in giudizio la Regione [OSCURATO:SOCIETA], oltre a riproporre la domanda diarricchimento senza causa.4. La Corte di appello di Catanzaro stabiliva che “Fondata appareinvece, l'eccezione di intervenuto giudicato spiegata dalla RegioneCalabria, dalla quale discende l'inammissibilità della domanda neisuoi confronti. Nel merito … in maniera condivisibile il giudice diprimo grado ha ritenuto non dovute da parte dell'Azienda sanitariale somme richieste, in quanto la Regione [OSCURATO:SOCIETA] aveva ratificato …l'obbligo assunto nel contratto del 25.7.2013 di erogare, all'esitodella procedura prevista, la quota sociale delle prestazioni socio sa-nitarie rese a favore delle Aziende sanitarie provinciali, e dunque leannualità relativamente alle quali l'appellante agisce non gravavanosull'Azienda appellata, bensì sulla Regione; dichiara inammissibilel'appello nei confronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA]; rigetta l'appello neiconfronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza e, per l'ef-fetto, conferma la sentenza impugnata; condanna la parte appel-lante a rifondere alle appellate le spese di lite, liquidate per ogniparte in complessivi € 10.060,00 per onorari, oltre accessori dilegge”.3 di 9Numero registro generale 11894/2024Numero sezionale 2597/20265. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso in cassazione avversoNumero di raccolta generale 22969/2026detta pronuncia della Corte di appello, formulando due motDivatai pduib bilmicaz-ione 09/07/2026pugnazione.6. Resiste in giudizio la Regione [OSCURATO:SOCIETA], depositando controri-corso.7. Si è costituita nel giudizio anche l'Azienda sanitaria provincialedi Cosenza, depositando controricorso con ricorso incidentale, for-mulando un motivo di impugnazione.8. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Regione [OSCURATO:SOCIETA] hanno deposi-tato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si denunzia la violazione o falsa applica-zione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., delle leggi regionali nn. 22del 2007 e 24 del 2008 e del d.lgs. n. 502 del 1992, per aver ritenutola Corte di appello di Catanzaro la sussistenza dell'obbligo di paga-mento delle prestazioni socio-sanitarie in capo alla Regione Calabriae non all'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, nonché degli artt.1372, comma 2, e 1399, c.c. e della l.r. n. 7 del 2013, per avereritenuto che l'addenda contrattuale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di ratifica dell'ac-cordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], intercorso tra l'Asp di Cosenza e la [OSCURATO:SOCIETA], sottoscritta dal dirigente del settore politichesociali, impegnasse la Regione [OSCURATO:SOCIETA], in mancanza della sottoscri-zione del dirigente generale del dipartimento competente.2. Con il secondo motivo, si denunzia la violazione di leggeprocessuale ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e precisamente delloart. 342 c.p.c., per omesso esame del terzo motivo d'appello,concernente la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., per asseritamancanza di specificità del motivo.3. Con un unico motivo proposto in via incidentale, l'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza denunzia la violazione e falsa applica-zione degli artt. 702-quater e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e delprincipio di vicinanza dell'onere della prova, censurando la pronuncia4 di 9Numero registro generale 11894/2024Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 22969/2026impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida l'attestazione dellaData pubblicazione 09/07/2026mancata comunicazione da parte della Cancelleria dell'ordinanza diprimo grado.4. Il primo motivo di impugnazione è fondato e, pertanto, va ac-colto.5. La Suprema Corte, con una serie di pronunce a partire dalla n.22037/2016, ha affermato il principio per il quale “Le obbligazioniderivanti dall'esecuzione di prestazioni socio-sanitarie rese in regimedi accreditamento non sono direttamente a carico delle Regioni (nellaspecie, la Regione [OSCURATO:SOCIETA]), cui - in mancanza di un'espressa dispo-sizione di legge che gli affidi la concreta gestione dei servizi - sonodemandati unicamente compiti di programmazione, coordinamentoe vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le ASL delle risorseeconomiche, mentre è riservato a queste ultime ogni potere d'inter-vento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresal'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche eprivate chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accre-ditamento”. In particolare, la Cassazione, dopo una ricognizionedella normativa statale e regionale calabrese, con la stessa pronun-cia ha espressamente stabilito che “Alla stregua di tale disciplina,che demanda alle asl ogni potere d'intervento diretto in materia diassistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporticontrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a renderele relative prestazioni in regime di accreditamento, riservando allaRegione esclusivamente compiti di programmazione, coordinamentoe vigilanza, tra i quali è compresa anche la ripartizione tra le asl dellerisorse economiche necessarie per l'effettuazione dei predettiinterventi, deve escludersi che l'esecuzione delle prestazioni resedalla società attrice in favore degli assistiti abbia potuto far sorgereobbligazioni a carico della Regione, rimasta estranea alla stipulazionedella convenzione con l'Asp di Cosenza, e comunque priva di ognicompetenza al riguardo”.5 di 9Numero registro generale 11894/2024Numero sezionale 2597/20266. Nella fattispecie in esame, peraltro, risulta essere intervenutaNumero di raccolta generale 22969/2026anche una pronuncia passata in giudicato che esclude ogni Draatap ppuboblrictaozio ne 09/07/2026tra la Banca e la Regione [OSCURATO:SOCIETA], a conferma del ruolo istituzionaledella Regione, pur in presenza dell'addenda contrattuale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tale conclusione risulta corroborata ulteriormente dalla S.C.,con la pronuncia già menzionata, secondo la quale “ai sensi dei prin-cipi informatori del [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 48 dellalegge 23 dicembre 1978, n. 833, le usl costituivano strutture opera-tive degli enti pubblici territoriali, fornite di autonomia amministra-tiva, patrimoniale e contabile, e quindi direttamente legittimateall'instaurazione di rapporti giuridici, anche processuali, con i terzi,ai quali erano pertanto destinate a rimanere estranee le Regioni, cuila legge riservava esclusivamente il compito di regolare, program-mare, coordinare e controllare l'attività delle usl (cfr. Cass., Sez. I,30 luglio 1996, n. 6873; 11 marzo 1996, n. 1968; 12 maggio 1995,n. 5177). La questione, poi risolta nel senso della permanenza dellalegittimazione sostanziale e processuale dell'usi territorialmentecompetente, con esclusione della rilevanza esterna delle delibera-zioni regionali, cui fu riconosciuta una portata meramente organiz-zativa, e della conseguente configurabilità di un'obbligazione a caricodelle usl cd. capofila (cfr. per tutte, Cass., Sez. Un., 10 luglio 1997,n. 5896), si ripropose, in termini diversi, a seguito della soppressionedelle usl e dell'istituzione delle asl disposta dal d.lgs. n. 502 del 1992,cui fecero riscontro l'imposizione alle Regioni del divieto di far gra-vare sulle neocostituite aziende i debiti delle gestioni pregresse. e laconseguente insorgenza d'incertezze riguardo all'individuazione delsoggetto tenuto a risponderne, nonché legittimato a stare in giudizionelle relative controversie: in tal caso, diversamente da quanto ac-caduto in precedenza, il soggetto obbligato fu individuato nelle Re-gioni, in qualità di aventi causa ex lege delle disciolte usl, ma soloper effetto dei provvedimenti legislativi (art. 2, comma quattordice-simo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) che avevano previsto6 di 9Numero registro generale 11894/2024Numero sezionale 2597/2026la costituzione di apposite gestioni a stralcio, poi trasformate in ge-Numero di raccolta generale 22969/2026stioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aDzatiae pnubdbelic aezio ne 09/07/2026facenti capo, in ultima analisi, proprio alle Regioni”. Con lo stessoprovvedimento, la S.C. conclude, stabilendo che “Il confronto tra lepredette vicende conferma che, al di fuori dei casi in cui sia la stessalegge a prevedere l'instaurazione di rapporti con i terzi, in virtùdell'inerenza dell'atto da cui derivano all'esercizio di funzioni proprieo all'intervento diretto nelle vicende di enti da essa dipendenti, laRegione rimane normalmente estranea alla concreta gestione deiservizi socio-sanitari, essendo titolare di competenze riguardantiesclusivamente la sfera della programmazione, del coordinamento edella vigilanza sugli enti operanti nel settore, con la conseguenzache, in mancanza di un'espressa disposizione di legge che lo con-senta, non sono ad essa riferibili in via diretta gli effetti degli attiposti in essere dai predetti enti nell'esercizio delle rispettive funzioni.Una siffatta disposizione non è rintracciabile nel caso in esame, nonpotendo essere ravvisata né nell'art. 7 della legge regionale n. 23del 2003, avente, come si è detto, una portata riferibile esclusiva-mente ai rapporti finanziari interni all'area dei servizi socio-sanitari,né nell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2008, il quale anzi,nell'attribuire esclusivamente alle asl la competenza in ordine allastipulazione dei contratti con le strutture accreditate, deponechiaramente in senso contrario all'efficacia diretta di tali contratti neiconfronti della Regione”.7. La Corte di appello non ha tenuto conto di detti principiinterpretativi, affermando, peraltro, in maniera del tutto contraddit-toria, sia il difetto di legittimazione della Regione [OSCURATO:SOCIETA] sia dellaAsl di Cosenza e richiamando, senza alcuna indicazione ulteriore(limitandosi a precisare solo “in maniera condivisibile”), quantostatuito in primo grado in virtù dell'accordo contrattuale siglato dallaRegione [OSCURATO:SOCIETA].7 di 9Numero registro generale 11894/2024Numero sezionale 2597/2026Numero di raccolta generale 22969/20268. Il secondo motivo di impugnazione rimane assorbito dall'acco-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]glimento del primo.9. Il motivo di impugnazione incidentale è infondato.10. La ricorrente in via incidentale si limita a formulare larichiesta di cassare la sentenza della Corte di appello, deducendo chenon era stata fornita “valida attestazione della mancata comunica-zione da parte della Cancelleria dell'ordinanza di primo grado”. Con-testa, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata prova e lamotivazione illogica e contradditoria della Corte di appello, ai sensidegli artt. 2697 c.c., 702-quater e 116 c.p.c., non essendo stata for-nita alcuna attestazione della cancelleria del Tribunale di Cosenza,diretta a comprovare la mancata comunicazione della ordinanza diprimo grado da parte della Cancelleria.11. La Suprema Corte ha affermato che “In tema di ricorso percassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondole regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza trafatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi ricono-sciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116c.p.c.” (Cass. n. 26739/2024). [OSCURATO:PERSONA] di appello non ha violatol'onere della prova, riferendolo correttamente alla parte che avevasollevato l'eccezione e limitandosi a constatare l'assenza di ogni ri-scontro documentale idoneo a supportare detta eccezione.8 di 9Numero registro generale 11894/2024Numero sezionale 2597/202612. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il primo motivo di ricorsoNumero di raccolta generale 22969/2026è fondato, per cui va accolto, con assorbimento del secondoD,a tma peubnblticraezio ne 09/07/2026va respinto il motivo di impugnazione incidentale.13. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con ilrinvio della causa alla Corte d'Appello di Catanzaro, che provvederà,in diversa composizione, anche al regolamento delle spese proces-suali. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiaraassorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'ap-pello di Catanzaro, anche per la liquidazione delle spese processuali.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentein via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Se-zione civile in data 10.6.2026.Il PresidenteGuido Mercolino9 di 9