CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 00107/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale StefanoTocci che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinviodella sentenza impugnata limitatamente al capo d) e per il rigetto, nel resto;udito, per le parti civili, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoriascritta e alle conclusioni già depositate; udito, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 5 febbraio 2025, la Corte d’appello di Trento; in parziale riformadella sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento del 20 dicembre2023, assolveva XXXXXXXXXXXX dal reato di cui al capo b) per insussistenza del fatto,dichiarando le condotte di cui al capo c) assorbite nei fatti contestati al capo a), riqualificandol’addebito di cui agli artt. 609-bis e 609-quater, cod. pen. ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXnella forma del tentativo, escludendo l’aggravante di cui al capo d) della rubrica e, perl’effetto, rideterminava la pena in anni 3, mesi 6 e gg. 20 di reclusione, sostituendol’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea dai pubblici uffici perla durata di anni 2 e mesi 8, revocando la pena accessoria dell’interdizione legale.Confermava, infine, nel resto l’appellata sentenza, con condanna dell’appellante alle speserelative all’azione civile liquidate come da dispositivo.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diXXXXXXXXXXXX, deducendo complessivamente dieci motivi, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale, in relazioneagli artt. 78, co. 1, lett. d), cod. proc. pen. (come novellato dal d.lgs. 150/2022) ed all’art. art.185 cod. pen., con riferimento alla costituzione di parte civile dei genitori delle minori.In sintesi, si deduce l’inammissibilità della costituzione di parte civile dei genitori dellavittima per mancata enunciazione delle “ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili”,requisito oggi richiesto a pena di inammissibilità. Si rimprovera al G.U.P. e poi alla Corted’appello di aver ritenuto sufficiente il rinvio ai capi d’imputazione e al ruolo delle figlie, senzauna puntuale causa petendi “agli effetti civili”. Il motivo è strutturato in chiave processuale(richiamando le novità introdotte dalla riforma novità [OSCURATO:PERSONA] ed il collegamento con l’art.573, co. 1bis, cod. proc. pen.), con specifico richiamo ai testi delle costituzioni e ai verbalid’udienza (11.07.2023), e mira alla caducazione delle statuizioni civili dei genitori perinammissibilità originaria.2.2. Deduce, con il seocndo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.56 e 609quater cod. pen., con riferimento al tentativo del delitto ex art. 609quater cod. pen.(capo A) in danno di XXXXXXXXXXXXXXX.In sintesi, si censura la riqualificazione nella forma del tentativo del delitto sub a),riqualificazione che sarebbe illegittima poiché i comportamenti valorizzati (richieste online difoto intime, eventuale ricezione di una foto del “sedere”) integrano al più atti preparatori nonidonei e non univoci verso la consumazione. Il ricorso trascrive passi dell’incidenteprobatorio per evidenziare la mancanza di atti sessuali e di invio di contenuti da partedell’imputato. La doglianza è tipicamente sostanziale (criteri di idoneità/univocità ex art. 56cod. pen.), con supporto documentale (verbalizzazioni) volto ad escludere sia laconsumazione sia il tentativo punibile.2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art.600quater, co. 1, cod. pen. nei rapporti con art. 600ter cod. pen. - clausola “al di fuori delleipotesi dell’art. 600ter” - (capo D) e correlato vizio di difetto di motivazione su materiale “consoggetti diversi” (“altre minori”).In sintesi, la difesa sostiene che, se il materiale detenuto è lo stesso “realizzatoutilizzando” le minori del capo C), l’art. 600quater cod. pen. è norma sussidiaria e non puòconcorrere con l’art. 600ter, cod. pen.: erronea, dunque, è la duplice condanna trattandosidel medesimo materiale. Quanto, poi, al materiale riferito ad “altre minori”, la sentenza nonspiegherebbe gli elementi dai quali ha desunto con certezza la minore età, nonostante laspecifica contestazione difensiva.2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al mancatoriconoscimento dell’attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. (riparazione del danno anteiudicium) e alla continuazione ex art. 81, co. 2, cod. pen.In sintesi, si censura l’esclusione dell’attenuante ritenendo “parziale” il risarcimento (€15.000 a XXXXXXXXXXXXXXX; € 7.000 a XXXXXXXXXXXXXXX prima dell’udienza del20.12.2023), senza tener conto della “frantumazione” propria della continuazione(valutazione per singolo reato e imputazione del pagamento al debito più oneroso). Trattasidi motivo sostanziale (portata dell’art. 62 n. 6 nel reato continuato), con profili anchemotivazionali per mancata esplicitazione delle ragioni del giudizio di “parzialità”.2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilo dellaviolazione del divieto di reformatio in peius nella penabase (art. 597, commi 3 e 4, cod. proc.pen.)In sintesi, si sostiene che la Corte d’appello, pur riducendo la pena finale, avrebbeaumentato la penabase del reato divenuto più grave (capo A) rispetto alla penabase fissatadal primo giudice per il preteso reato più grave (capo C), poi assorbito), così superando ilimiti tracciati dall’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Si tratterebbe di violazione di leggenella struttura del calcolo sanzionatorio in appello su impugnazione del solo imputato.2.6. Deduce, con il sesto motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio didifetto assoluto di motivazione sulla determinazione della pena in relazione agli artt. 133 cod.pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.In sintesi, la sentenza si limiterebbe a indicare numeri (p.b. anni 6 e mesi 1; riduzioneper generiche; aumento per continuazione), senza spiegare criteri, ponderazione degli indiciex art. 133 cod. pen., e ragioni degli aumenti/diminuzioni. Trattasi di vizio motivazionale “inre ipsa”, poiché la motivazione sarebbe “solo assertiva” in punto di pena.2.7. Deduce, con il settimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.62bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, attesa lamancata riduzione della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche non nella massima estensione.In sintesi, si censura la sentenza osservando che, dopo aver escluso l’aggravante, laCorte d’appello ha riconosciuto le attenuanti generiche ma non nella massima estensione(1/3), attestandosi ad anni 4 e mesi 9 (anziché anni 4 e giorni 20), senza spiegare le ragionidel mancato accoglimento della riduzione richiesta dalla difesa. In sostanza, si rimproveral’assenza di una valutazione esplicita degli elementi ostativi ad una riduzione più ampia.2.8. Deduce, con l'ottavo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.62bis, 81, comma 2 e 133 cod. pen. per la mancata estensione delle generiche “soggettive”all’aumento per il reato satellite (art. 81 cod. pen.) e correlato vizio di motivazione.In sintesi, si sostiene che le circostanze attenuanti generiche, riconosciute per elementisoggettivi (“incensuratezza”, “condotta processuale”, “percorso psicologico”, “versamenti”risarcitori), avrebbero dovuto riflettersi anche sull’aumento per continuazione relativo al capoD), non solo sulla violazione più grave (capo A). In sostanza, si valorizza la distinzioneoggettive/soggettive delle attenuanti generiche e la regola di estensione, in caso di parametripersonologici, a tutti i reati unificati.2.9. Deduce, con il nono motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 538,comma 1, e 574, comma 4, cod. proc. pen., in quanto le statuizioni civili non sarebbero staterideterminate dopo la parziale riforma.In sintesi, si censura la sentenza impugnata evidenziando come, dopo l’assoluzioneper due capi, l’assorbimento del capo C) e la riqualificazione nella forma tentata del reatocommesso nei confronti di una persona offesa (S.), la Corte ha tuttavia confermato lacondanna al risarcimento del danno con le stesse somme liquidate in primo grado (€ 10.000a ciascuna minore e € 5.000 a ciascuna coppia di genitori) senza procedere allarideterminazione conforme all’effetto estensivo dell’impugnazione dell’imputato (art. 574,comma 4, cod. proc. pen.) e senza motivare sul quantum. Trattasi di motivo eminentementeprocessualecivilistico (effetti dell’impugnazione sulle statuizioni civili), con risvoltomotivazionale.2.10. Deduce, con il decimo ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazioneall’art. 32, comma 3, cod. pen. relativamente alla pena accessoria della sospensione dellaresponsabilità genitoriale, nonostante la pena sia inferiore a 5 anni.In sintesi, si osserva che con una pena finale di anni 3, mesi 6, giorni 20, non ricorronoi presupposti legali per la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale “durantela pena”, misura riservata alle condanne non inferiori a 5 anni (salve ipotesi speciali, qui nonricorrenti). Trattasi di ragionamento secco sul dato normativo in rapporto alla pena inflitta inappello.3. E' pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte indata 28 novembre 2025, con cui chiede l’annullamento parziale con rinvio della sentenzaimpugnata. SQuanto al primo motivo, il P.G. si ritiene non legittimato a sindacare statuizioni ritenutepregiudizievoli degli interessi civili della singola parte, non coinvolgendo la questione –valutazione della corretta esplicitazione della causa petendi nell’atto di costituzione ai sensidell’art. 78 cod. proc. pen. per come novellato dalla cd. “[OSCURATO:PERSONA]” ai finidell’ammissibilità della domanda civile nel processo penale - interessi pubblici quali adesempio quello di garantire "l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte privata"così come regolamentati dalla legge - nel caso di specie dagli artt. 76 e 82 cod. proc. pen. -la cui violazione costituisce - ex art. 178 lettera c), cod. proc. pen. - una nullità di ordinegenerale. Conseguentemente si rimette alle valutazioni di questa Suprema Corte.territoriale, prendendo atto del diniego opposto dalla minore alle insistenti richiestedell’imputato di inviarle foto o video di contenuto sessuale, ha proceduto alla derubricazionedel reato dalla forma consumata a quella tentata, “in quanto le condotte dell’imputato aidanni della infra-quattordicenne (…) vanno valutate nella loro globalità e la fattispecieconcreta risulta concretizzata dalle reiterate richieste e pressioni dell’imputato e però anchedall’opposizione a tali richieste e pressioni da parte della citata po infraquattordicenne”(pagg. 13 della sentenza impugnata). Richiama giurisprudenza di questa Corte (Rv 282709-01) e, applicandola al caso in esame, sostiene che la Corte territoriale, derubricando il delittocontestato nella forma del tentativo, non ha fatto buon governo dei principi che reggono laforma del tentativo. La Corte territoriale si limita ad indicare la sussistenza di reiteratepressioni sulla vittima, senza evidenziarne il grado di incidenza sulla vittima, se cioè lestesse fossero effettivamente idonee a coartarne la volontà, violare la sua libertà diautodeterminazione, e realizzare il delitto.materiale pedopornografico detenuto riguardi soggetti minorenni diversi dalle parti offese delpresente processo.Assorbiti risulterebbero, infine, gli altri motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio ealla congruità del risarcimento offerto.4. In data 15 dicembre 2025 sono pervenute conclusioni scritte a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con richiesta di rigettare l’istanza di esclusione delle parti civili concondanna dell’imputato alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle spese, diritti ed onorari dicausa, nella misura che questa Corte vorrà quantificare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione oraledella difesa del ricorrnete, è fondato nei limiti di cui si dirà oltre, dovendo essere dichiaratoinammissibile, nel resto.2. Al fine di meglio lumeggiare le censure rivolte alla sentenza impugnata, è utilepreliminarmente evidenziare che le imputazioni originarie erano relative a quattro capi riunitiex art. 81, cod. pen.: A) Atti sessuali con minori infraquattordicenni (artt. 609-bis, 609-quater,comma 1, n. 1, cod. pen.), realizzati via social network, consistiti in autoerotismo dell’adultoalla presenza delle minori e nell’induzione delle stesse a spogliarsi e toccarsi; B) Corruzionedi minorenni (art. 609-quinquies cod.pen.); C) Pornografia minorile–produzione (art. 600-ter,comma 1, n. 1, cod.pen.; contestata anche l’aggravante dell’“ingente quantità”, art. 600-ter,comma 5, cod. pen.); D) Detenzione/procurarsi materiale pedopornografico (art. 600-quater,commi 1 e 2, cod.pen.) con aggravante dell’“ingente quantità”. In esito al giudizio di di primogrado (G.U.P. Trento, 20.12.2023, rito abbreviato condizionato), l'imputato era statocondannato alla pena di 6 anni di reclusione ed € 26.000 di multa, con pene accessorie erisarcimenti e provvisionale. L'appello dell'imputtao era articolato in nove motivi (tra cui:incompetenza territoriale del Tribunale di Trento; nullità e inutilizzabilità dell’incidenteprobatorio; esclusione della costituzione di parte civile dei genitori; insussistenza - o, peralcuni capi, assorbimento - dei reati B), C) e D); concessione dell’attenuante ex art. 62 n. 6c.p.; esclusione delle aggravanti dell’“ingente quantità”).3. Tanto premesso, seguendo l'illustrazione dei motivi di ricorso, può procedersiall'esame del primo, che il Collegio reputa inammissibile.3.1. Premesso che viene riproposto dinanzi a questa Suprema Corte uno stessoidentico motivo contenuto nell’atto di appello, occorre osservare, in primo luogo, che lemodifiche intervenute con il d. lgs. 150/2022 hanno avuto delle ripercussioni sullacostituzione di parte civile. In particolare, l’introduzione del comma 1-bis dell’art. 573 cod.proc. pen. (“Impugnazione per i soli interessi civili”) ha determinato una modifica sostanzialedei requisiti ai fini dell’ammissibilità della costituzione di parte civile, determinando unaconseguente modifica dell’art. 78, comma 1, lett. d).3.2. L’art. 573, comma 1-bis, cod., proc., pen., introdotto dall’art. 33 del d. lgs. 10ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposterelativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epocasuccessiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione, incui viene stabilito che “Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice diappello e la Corte di Cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per laprosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sullequestioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmenteacquisite nel giudizio civile”.3.3. La modifica intervenuta con riguardo all’art. 78 cod. proc. pen., relativo alleformalità di costituzione di parte civile, al comma primo, lett. d), prevede che, tra i requisitiformali della dichiarazione di costituzione, l’esposizione delle ragioni che giustificano ladomanda debba essere specificamente svolta agli effetti civili.3.4. Si noti come la modifica di tale ultima norma non può restare indifferente ai finidella spiegazione del significato del nuovo comma 1-bis dell’art. 573 al quale offre unnecessario completamento.Se il giudizio è sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità,dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggi rappresentato, in caso diimpugnazione residuata per i soli effetti civili, dall’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.,dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell’atto di costituzione e a taleepilogo la stessa dovrà far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessariasintonia con i requisiti richiesti dal rito civile. Ciò significa che, se nella vigenza delprecedente tenore della norma, era del tutto sufficiente, ad integrare la causa petendi cui siriferisce l’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il mero richiamo al capo d’imputazionedescrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoriaazionata risultasse con immediatezza, ciò non può più bastare a fronte della nuovadisciplina. Sarà, infatti, necessaria una precisa determinazione della causa petendisimilmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile; cosicché, ai finidell’ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente fare riferimento all’avvenutacommissione di un reato, bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali sipretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo chelegittima a far valere la pretesa. In altre parole, sarà necessario che le ragioni della domandavengano illustrate secondo gli stilemi dell’atto di citazione nel processo civile, ovvero,secondo quanto prevede oggi l’art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ. con l’esposizione inmodo chiaro e specifico delle stesse (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01).3.5. Alla luce di ciò, se, da un lato, l’art. 78, co.1, lett. d) richiede una specificaesposizione delle ragioni “agli effetti civili”, non essendo più sufficiente il richiamo al capo diimputazione, dall’altro lato va osservato come la Corte di appello, a pag. 12, ritiene chesiano state sufficientemente esplicitate, seppur in forma sintetica, le “ragioni della domandaagli effetti civili” ex art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. In particolare, nelle istanze sonostate evidenziate le contestazioni formulate nelle imputazioni e il ruolo delle rispettive figlieminori quali persone offese, valorizzando la lesione del bene psichicoesistenziale del nucleofamiliare nei reati sessuali in danno di minori che implica evidenti danni anche di naturamorale e un conseguente coinvolgimento diretto dei genitori delle persone offese.3.6. Peraltro, la motivazione addotta dalla Corte territoriale risulta in linea conquell’orientamento giurisprudenziale che ammette la legittimazione dei prossimi congiunti alrisarcimento del danno morale riflesso nei delitti sessuali contro i figli minori. Difatti, leSezioni Unite Civili di questa Corte, con sent. n. 9556 del 2002, hanno affermato il principioin forza del quale ai prossimi congiunti della vittima di un reato (in quella fattispecie sitrattava di lesioni personali) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avutoriguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativiai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto di cui all’art. 1223 cod. civ. né quello dicui all’art. 185 cod. pen., in quanto anche tale danno trova causa diretta ed immediata nelfatto illecito (Sez. 3, n. 38952 del 21/09/2007, non mass.).3.7. La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni morali ai prossimicongiunti del soggetto che ha subito lesioni personali è costituita da una rivisitazione delnesso di causalità ai fini dell’individuazione dei danni risarcibili e dall’inquadramento deldanno morale sofferto dai prossimi congiunti del soggetto leso, nel danno riflesso o dirimbalzo.Si afferma che il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento può essere ancheindiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principiodella c.d. regolarità causale. Nè risulta insufficiente il riferimento al disposto dell’art. 1223cod. civ. per escludere il risarcimento del danno morale in favore dei prossimi congiunti delleso, poiché non vi è dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti nel quale consiste il lorodanno morale, trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito delterzo nei confronti del soggetto leso.Ad ulteriore conforto di questa rivisitazione del nesso di causalità, si è fatto riferimentoalla figura del c.d. danno patrimoniale riflesso, riconoscendo la risarcibilità delle lesioni didiritti, conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall’originariodanneggiato, ma in significativo rapporto con lui. Il principio applicato è sempre quello dellaregolarità causale, in quanto sono considerati risarcibili i danni che rientrano nel novero delleconseguenze normali ed ordinarie del fatto.Inoltre, la nozione dei danni riflessi o mediati non evidenzia una differenza sostanzialee/o eziologica con i danni diretti, ma sta ad indicare la propagazione delle conseguenzedell’illecito (consistente in un danno alla persona) alle c.d. vittime secondarie, cioè ai soggetticollegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria. In termini dicausalità, infatti, il rapporto esistente tra il fatto del terzo ed il danno risentito dai prossimicongiunti della vittima è identico, sia che da tale fatto consegua la morte, sia che da essoderivi una lesione personale. Non vi sono eziologie diverse tra il caso della morte e quellodelle semplici lesioni perché in entrambe le ipotesi esiste una vittima primaria, colpita o nelbene della vita o nel bene della salute, e una vittima ulteriore, anch’essa lesa in via direttama in un diverso interesse di natura personale.Ammessa la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno patrimoniale ad ognisoggetto che abbia subito un pregiudizio dal reato, sia esso il soggetto passivo o non lo sia,si riconosce detta legittimazione relativamente al danno non patrimoniale nei confronti delsoggetto che l’abbia subito (e quindi come tale sia danneggiato), pur senza essere ilsoggetto passivo del reato (Sez., U., n. 9556 del 01/07/2002, Rv. 555495-01).Da qui, dunque, l'inammissibilità del primo motivo.4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.4.1. Sul punto, occorre osservare che il tentativo di violenza sessuale risultaconfigurabile quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, lacondotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungerel’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà diautodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Sez. 3, n. 3705 del 01/12/2021, L.,Rv. 282709-01). In aggiunta a ciò, per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli attiesecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, faccianofondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso inogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità diconseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi dieventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 3, n. 32926 del 11/04/2013, N.,Rv. 257273-01).4.2. Nel caso di specie, il ricorrente, a seguito di pressanti richieste di ottenere fotointime o video ritraenti la persona offesa, dopo aver ricevuto una foto del sedere dellavittima, ha continuato a rivolgere alla stessa plurime richieste online volte ad ottenere foto ovideo dal contenuto erotico, costituendo tale condotta diretta inequivocamente a raggiungerel’intenzione di appagare i propri istinti sessuali, configurando il tentativo del reato di cuiall’art. 609-quater cod. pen., poiché tali richieste sono idonee a compromettere la sferasessuale della vittima, costringendola, a seguito di pressioni e insistenti richieste, a fare ciòche in altre circostanze non avrebbe fatto.5. Il terzo motivo di ricorso risulta, invece, parzialmente fondato.5.1. Innanzitutto, occorre osservare che, nella giurisprudenza di questa Corte, èpacifico che non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materialepornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi, in virtù della clausola diriserva di cui all’art. 600-quater cod. pen., la più grave fattispecie di cui all’art. 600-ter cod.pen., rispetto alla quale la detenzione costituisce un “post factum” non punibile (Sez. 3, n.29883 del 15/04/2015, non mass.). In sostanza, la giurisprudenza ha chiarito che il reato dipornografia minorile e quello di detenzione di materiale pornografico non integrano duedistinti illeciti ma rappresentano due diverse modalità di realizzazione del medesimo reato: laprima norma incrimina la produzione di detto materiale equiparandola alla realizzazione diesibizioni o spettacoli pornografici, mentre la seconda incrimina il procurarsi o detenere ilmateriale in questione, con la conseguenza che non possono concorrere tra loro seriguardano il medesimo materiale, mentre potrà sussistere il concorso tra i due reatiogniqualvolta il materiale oggetto della produzione e quello oggetto della detenzione sianodiversi (Sez. 3, n. 2252 del 22/10/2020, C., Rv. 280825-03).5.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazionedella circostanza aggravante dell’ingente quantità di materiale di cui all’art. 600-quater,comma secondo, cod. pen. per difetto di prova; ha ritenuto assorbita la fattispecie di cui alcapo c) nel capo a). Sul punto, la Corte territoriale, richiamando le Sez. U., n. 51815 del31/05/2018, afferma che, poiché la contestuale registrazione delle immagini online inerenti lafattispecie di cui al capo a) non è risultata essere destinata ad essere ceduta o pubblicizzatanei confronti di altre persone, si tratta di una circostanza che priva tale fattispecie di unrequisito necessario ad integrare il reato contestato al capo c) e che implica che talecondotta realizzata dall’imputato risulta configurarsi come parte della fattispecie di cui alcapo a). Inoltre, la Corte ha correttamente ritenuto distinte le fattispecie previste dagli artt.600-ter, co. 1, n. 1, cod. pen. e 600-quater, comma primo, cod. pen., valorizzandol’esistenza di materiali con soggetti diversi dalle persone offese.5.3. Tuttavia, tale motivo di ricorso risulta fondato nella parte in cui la Corte di appelloha omesso una puntuale motivazione con riferimento al materiale detenuto dal ricorrenterelativo ad "altre minori", senza specificare in base a quali dati ed elementi abbia ricavato laminore età delle persone offese.Posto che così come il carattere pornografico o meno di immagini ritraenti un minore,anche il giudizio sull’età dei soggetti raffigurati costituisce apprezzamento di fatto demandatoal giudice di merito e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da unamotivazione immune da vizi logici e giuridici – ipotesi non rientrante nel caso di specie – siafferma che, in tema di detenzione di materiale pornografico, la prova che i soggettiraffigurati nelle immagini riproducono effettivamente ragazzi minori di anni diciotto puòessere desunta da connotati fisici degli adolescenti ritratti (Sez. 3, n. 36198 del 11/06/2021,C., Rv. 281972-02). Inoltre, la minore età poteva essere desunta dal fatto che le relativeimmagini sono scaricate da siti che, nel loro indirizzo URL, fanno chiaro (o anche soloallusivo) riferimento alla minore età (Sez. 3, n. 4678 del 28/10/2014, P., Rv. 261883-01).5.4. Tra l’altro, con riguardo al concetto di materiale pedopornografico, percompletezza, occorre effettuare una ricognizione.In particolare, in attuazione della Direttiva europea 2011/93/UE in materia diprevenzione e contrasto all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografiaminorile, che ha sostituito la precedente decisione-quadro 2004/68/GAI, il legislatore è statochiamato ad ampliare l’ambito di tutela in materia, in parallelo con il crescente allarmeindotto dalla sempre maggior diffusione e diversificazione, a livello nazionale einternazionale, dei reati a sfondo sessuale su minori “in particolare per quanto riguardal’utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da partedei minori e degli autori di reato” ([OSCURATO:PERSONA] di Lanzarote, Preambolo).[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento edagli abusi sessuali, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ha imposto l’adozione di norme piùincisive, volte al contrato del fenomeno della pornografia minorile in ogni sua forma al fine di“proteggere i minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale, indipendentemente da chi ne èl’autore” ([OSCURATO:PERSONA] di Lanzarote, Preambolo).La l. 172/2012, di ratifica della [OSCURATO:PERSONA], è intervenuta non solo sul catalogo e sullaformulazione delle fattispecie incriminatrici, ampliandone la portata, ma ha, soprattutto,introdotto nell’ordinamento, all’art. 600-ter cod. pen., una definizione derivata, in terminiquasi tralatizi, dall’art. 20, comma secondo, della [OSCURATO:PERSONA] di Lanzarote, secondo cui“per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di unminore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunquerappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.Una formulazione, dunque, volutamente molto ampia, ricomprendente “ognirappresentazione”, realizzata “con qualunque mezzo”, e soprattutto oggettiva, da cui derivala definizione giuridica di materiale pedopornografico, intendendosi per questo qualunquerappresentazione del minore che ne effigi la nudità con finalità sessuale o che ne ritragga ilcoinvolgimento in atti sessuali, non richiedendosi, invece, che lo stesso processo creativo amonte sia stato condotto attraverso manipolazioni, né tantomeno attraverso lastrumentalizzazione passiva del minore che può, persino, averlo autoprodotto.In particolare, in virtù della modifica introdotta dall’art. 4, comma primo, lett. L), dellalegge 1 ottobre 2012, n. 172, per la qualificazione del materiale rappresentativo comepedopornografico non è necessaria una esibizione lasciva degli organi genitali di soggettiminori di anni diciotto, ma è sufficiente una qualunque rappresentazione degli stessi organiper scopi sessuali, in presenza dell’attitudine del materiale stesso alla concupiscenza.5.5. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto per cui la qualificazione dimateriale pedopornografico richiede la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto allaconservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, ovvero qualsiasirappresentazione degli organi sessuali di minori che renda manifesta la riproduzione dellenudità a fini di concupiscenza e di ogni altra pulsione di natura sessuale.5.6. In siffatta prospettiva, l’art. 600-quater cod. pen. sanziona la mera detenzione dimateriale pedopornografico, anche a fini di consultazione personale e senza divulgazione aterzi ed a prescindere dalle modalità genetiche e creative attraverso il quale larappresentazione sia stata eseguita, in linea con gli artt. 3, 27 e 117 Cost. e 3 dellaConvenzione di [OSCURATO:PERSONA] sui diritti del fanciullo, in quanto la fattispecie incriminatrice siarmonizza con gli obblighi internazionali che definiscono un livello “minimale” di tutela e siinserisce in un sistema organico che punisce, in via decrescente, ogni condotta relativa allosfruttamento sessuale dei minori, mentre la produzione di materiale pedopornografico rilevaa prescindere dal pericolo della relativa diffusione (Sez. 5, n. 33862 del 08/06/2018, R., Rv.273897-01).5.7. Nel caso di specie, nella sentenza impugnata la motivazione della Corte di appellonon appare neppure rispondente al necessario standard giustificativo con riferimento almateriale pedopornografico detenuto dal ricorrente, ai sensi dell’art. 600- quater cod. pen.,così come modificato dalla l. 172/2012. Sotto tale profilo, va dunque disposto l’annullamentocon rinvio perché la Corte di appello proceda a motivare sul rinvenuto materiale di altreminori.6. Il quarto motivo di ricorso è invece inammissibile.6.1. La Corte d’appello, a pag. 15, respinge la richiesta difensiva di riconoscimentodell’attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen., in quanto il carattere parziale del risarcimentoeffettuato non integra i presupposti previsti dalla legge per l’applicazione dell’attenuantespeciale in questione, restando, dunque, valorizzabile ai fini del riconoscimento delle6.2. Tale conclusione si giustifica con l’orientamento giurisprudenziale di questa Cortesecondo cui in tema di reato continuato, qualora il risarcimento sia intervenuto mediante ilversamento di una somma inferiore rispetto all’importo totale del danno, gli effettidell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. devono essere valutati applicando – inmancanza di diversa indicazione da parte del danneggiante – l’imputazione del risarcimentoal debito più oneroso, in base ai criteri di cui all’art. 1193 cod. civ., con la conseguenza chela diminuente opererà esclusivamente nel caso in cui l’importo del risarcimento sia quantomeno pari al danno arrecato per effetto della condotta giudicata più grave. Nel caso in cuil’importo del risarcimento sia tale da coprire oltre al danno più oneroso, anche leconseguenze dannose derivanti dai reati meno gravi posti in continuazione, dell’attenuantedovrà tenersi conto nella determinazione dell’aumento per i singoli reati satelliti rispetto aiquali, in base al criterio sopra indicato, il danno deve ritenersi integralmente risarcito (Sez. 6,n. 26223 del 04/05/2023, T., Rv. 284917 – 01).6.3. Peraltro, con riguardo al tempus prima del giudizio, in caso di giudizio abbreviato,ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazionedel danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciatal’ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. pen. e non primadell’inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. Infatti, la stessa lettera dell’art. 62, n.6, cod. pen. àncora l’applicabilità dell’attenuante alla riparazione integrale del dannoavvenuta prima del giudizio. Il contrario orientamento – le cui argomentazioni il ricorrente harichiamato – che invece individua l’ultimo momento utile per il risarcimento, affinché possanoravvisarsi i presupposti della circostanza attenuante in discorso, nell’inizio della discussione,muove dal presupposto che l’art. 62, n. 6, cit. abbia fatto riferimento al momentoantecedente al giudizio – ossia, qualora si proceda con rito ordinario, a una faseantecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado – per impedire sceltedettate da un calcolo di opportunità proprio alla luce dell’andamento del dibattimento, calcolorispetto al quale l’ordinanza di ammissione del rito abbreviato risulterebbe neutro (Sez. 5, n.8581 del 15/01/2025, L., Rv. 287740-01).6.4. Nel caso di specie, l’imputato non può, in ogni caso, invocare a suo favorel’applicazione dell’attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. poiché il risarcimento è statoeffettuato oltre il limite previsto dall’abbreviato: la riparazione del danno – esibita in udienzadel 20/12/2023 non è intervenuta prima dell’ordinanza del giudice di ammissione al rito – laquale è stata emessa nel mese di luglio 2023.6.5. In aggiunta, quanto alla "frantumazione" propria della continuazione, conriferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, i reati uniti dal vincolo dellacontinuazione conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti. Neconsegue che – rispetto all’aggravante della rilevanza economica del pregiudiziopatrimoniale (art. 61, n. 7, cod. pen.) ed alle attenuanti della speciale tenuità (art. 62, n. 4,cod. pen.) e dell’intervenuto risarcimento (art. 62, n. 6, cod. pen.) – l’entità del danno el’efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reatoe non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione (Sez. U., n.3286 del 27/11/2008, C., Rv. 241755-01). Nel caso di specie, la Corte di appello ha operatocorrettamente quanto alla "frantumazione", valutando l’entità del danno in relazione alsingolo reato e ritenendo parziali gli importi rispetto al danno liquidato.7. Il quinto motivo di ricorso, afferente alla violaizone del divieto di reformatio in peius, èda ritenersi assorbito, in quanto, rispetto alla sua tratatzione, è pregiudiziale l'esame in sededi rinvio della questione afferente il reato di cui all'art. 600.quater, cod. pen., riferito alladetenzione di materiale pedopornografico riguardante "altre minori" (v. supra).7.1. Lo stesso, tuttavia, nel merito coglie nel segno.A norma dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ove il gravame sia proposto solodall’imputato, opera infatti il divieto di reformatio in peius. In tal caso, infatti, il giudice nonpuò irrogare una pena più grave per specie o quantità, né applicare una misura di sicurezzanuova o più grave, prosciogliere l’imputato con formula meno favorevole e revocare benefici,mentre può, in ossequio al tradizionale canone “iura novit curia”, dare al fatto unaqualificazione giuridica diversa e più grave, purché non siano superati i limiti di competenzaper materia del giudice di primo grado.Il divieto di reformatio in peius riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti glielementi del calcolo della pena. La disposizione contenuta nel quarto comma dell’art. 597cod. proc. pen. individua, infatti, quali elementi autonomi, pur nell’ambito della penacomplessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, chel’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. Conseguenza ditale autonomia non è solo l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in caso diaccoglimento dell’appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificatiper la continuazione, come espressamente previsto dall’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.,ma anche l’impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, purrisultando diminuita quella complessiva a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto conriferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi. Il divieto diaumento di pena consegue all’effetto devolutivo dell’appello, di cui all’art. 597, comma 1,cod. proc. pen., che riafferma un principio già contenuto nell’art. 515, comma 1, del codice dirito del 1930.7.2. La previsione normativa secondo cui l’appello attribuisce al Giudice di secondogrado la cognizione del procedimento limitatamente ai “punti della decisione” ai quali siriferiscono i motivi proposti, non si limita a circoscrivere l’ambito oggettivo entro cui il giudicedi secondo grado può operare, ma, con l’esplicito riferimento ai “motivi proposti”, lasciachiaramente intendere che, entro quell’ambito oggettivo, la decisione non può che esserenel senso dell’accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, aloro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell’art. 581 cod. proc. pen., sonostrettamente collegati alle “richieste”, cioè al “petitum” sostanziale dell’impugnazione,rappresentando, rispetto ad esso, per mutare le categorie civilistiche, l’equivalente della“causa petendi”.Dalle esposte considerazioni discende che, in caso di condanna dell’imputato, in primogrado, per un reato aggravato, quando venga esclusa, su mera impugnazione dello stesso,la circostanza aggravante contestata, il giudice dell’appello, pur irrogando una pena inferiorea quella comminata nel precedente grado di giudizio, non può assumere, come pena base,una di entità maggiore di quella determinata in primo grado.7.3. Nel caso in esame, la Corte di appello, su impugnazione del solo imputato, haescluso il reato base originario di cui al capo c), e assunto quale nuovo reato base quello dicui al capo a), muovendo per il calcolo della pena da una pena base maggiore (anni 6 emesi 1) rispetto a quella fissata dal giudice nella sentenza di primo grado (anni 6). Seppur laCorte di appello abbia inflitto una pena inferiore a quella irrogata dal tribunale, tuttavia, deveritenersi esistente la violazione del principio del divieto di reformatio in peius sancito dall’art.597, comma 4 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, W., Rv. 232066 – 01).8. Il sesto motivo di ricorso è parimenti da considerarsi assorbito, afferendo altrattamento sanzionatorio, per le ragioni esposte al precedente § 7.8.1. Lo stesso, tuttavia, coglie parimenti nel segno come il precedente.In particolare, come si legge a pag. 16, la Corte di appello espone solamente unprospetto numerico, senza offrire alcuna congrua motivazione in punto di parametri di gravitàdel fatto, della capacità a delinquere né della misura dell’aumento ex art. 81, co. 2 cod. pen.Si osservi che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di meritoprenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello (o quelli) che ritieneprevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamentodiscrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misurasufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta allagravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità secongruamente motivato. Ciò vale anche per il giudice di appello, il quale, pur non dovendotrascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto ad un’analiticavalutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visioneglobale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai finidella concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri,pur in carenza di stretta contestazione (Sez. 3, sent. n. 9237 del 06/03/2025, nonmassimata).8.2. Nel caso di specie, nella sentenza di secondo grado è totalmente assente lamotivazione in ordine alla rideterminazione della pena operata dal giudice di secondo grado,il quale non tiene conto di alcun parametro di cui all’art. 133 cod. pen. né illustra alcunelemento ritenuto rilevante e decisivo ai fini del calcolo della pena, limitandosi ad indicare unmero “algoritmo numerico”, ritenuto quest’ultimo non idoneo a soddisfare il canone di unamotivazione congrua e non apparente.9. Anche il settimo motivo di ricorso è assorbito, per le mesedime ragioni esposte ai §§7 ed 8.9.1. In ogni caso, lo stesso ha parimenti pregio.La giurisprudenza di questa Corte ha affermato infatti che il mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone algiudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pureper disattenderli, essendo sufficiente che, nel riferimento a quelli sfavorevoli dipreponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nellamassima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso,ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena ex art. 27 Cost.(Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, A., Rv. 281217-01).9.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, a pag. 16, ha ridotto la pena da 6 anni ed 1mese a 4 anni e 9 mesi (ossia riducendo la pena di 1 anno e 4 mesi), senza offrire alcunacongrua motivazione sulla misura adottata.10. Anche l'ottavo motivo di ricorso è assorbito, afferendo sempre al trattamentosanzionatorio, per le medesime ragioni esposte ai §§ 7, 8 e 9.10.1. Lo stesso, peraltro, astrattamente sarebbe stato positivamente valutabile,quantomeno parzialmente.Ed invero. con riferimento al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sidistinguono orientamenti contrapposti. Da un lato, si ritiene che, nell’ambito di più reati unitidal vincolo della continuazione, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche solo peralcuni di essi, con la conseguenza che il beneficio sanzionatorio riconosciuto solo per il reatopiù grave non si estende a quelli satellite.Tali indicazioni ermeneutiche devono tuttavia essere precisate, dato che le attenuantigeneriche possono essere riconosciute facendo ricorso sia ai parametri “oggettivi”, che aquelli “soggettivi” indicati nell’art. 133 cod. pen.Se la concessione avviene sulla base del riconoscimento di elementi di fatto di naturaoggettiva, la mancata estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dalla continuazione(compreso il reato eventualmente più grave) deve essere giustificata in relazione allaconsistenza oggettiva della circostanza ed alla sua specifica riferibilità ad un fatto di reato;diversamente se il beneficio è riconosciuto sulla base di elementi circostanziali riferibiliall’imputato, dunque sulla base di elementi di fatti di natura soggettiva, le circostanzedella continuazione (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Perez, Rv. 272375 – 01).10.2. Dall’altro lato, un più recente orientamento dissente da tale indirizzo sostenendoche l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della penanon ammette automatismi, essendo possibile che anche gli indici soggettivi di cui all’art. 133cod. pen. vengono ritenuti rilevanti, in concreto, soltanto per alcuno dei reati in continuazionee non per gli altri. Non sembra consentito sovrapporre una presunzione assoluta alladecisione del giudice di merito in un campo di sua specifica competenza. Piuttosto la Cortedi cassazione, quale giudice della motivazione, può essere chiamata a verificare, attraversouno specifico motivo di ricorso, la tenuta argomentativa della giustificazione posta a basedella decisione assunta (Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107 – 02).10.3. Nella fattispecie in esame, la Corte di appello se, da un lato, ha dispostol’applicazione delle circostanze attenuanti generiche solo al reato più grave, senzaconsiderarle nell’aumento per il reato satellite di cui al capo d), dall’altro lato, tuttavia, non hacongruamente argomentato in merito all’ applicazione di tali circostanze generiche al soloreato più grave, non specificando di quali parametri – oggettivi o soggettivi – abbia tenutoconto, mancando, sul punto, una congrua e adeguata motivazione.11. Il nono motivo è invece fondato.11.1. Nel sistema normativo del processo penale è di tutta evidenza l’esistenza di unastretta e diretta connessione tra l’azione penale e quella incidentale civile, sicché lestatuizioni adottate in materia penale non possono non avere effetti sulle correlate statuizionicivili.Così, in generale la decisione del giudice di secondo grado di proscioglimentodell’imputato, in riforma di una sentenza di condanna di primo grado, comporta – anche inassenza di una impugnazione sulle questioni civili – la revoca della statuizione, contenutanella pronuncia appellata, di condanna dello stesso imputato al risarcimento dei danni infavore della costituita parte civile: tanto si desume chiaramente dal dettato dell’art. 574,comma 4, cod. proc. pen., secondo cui “l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia dicondanna penale… estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, alrisarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipendedal capo o dal punto impugnato”.11.2. Analogo effetto è ragionevole ritenere che si produca laddove la condanna civilesia stata basata sul riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato per due o piùimputazioni, per alcune delle quali la condanna venga in appello riformata con l’adozione diuna sentenza di proscioglimento. L’ammontare della somma da risarcire alla parte civileviene condizionato dalla decisione del giudice d’appello di riconoscere all’imputato una o piùcircostanze attenuanti, che concorrono a qualificare in termini di minore gravità il fatto direato per il quale vi era stata condanna sia in primo che in secondo grado. Affermazione,questa, che è destinata a valere a maggior ragione laddove l’imputato sia stato condannato,anche civilmente, in primo grado in relazione a due o più imputazioni, e con riferimento aduna di esse in secondo grado intervenga una pronuncia assolutoria ovvero una declaratoriadi nullità della decisione gravata.11.3. Va, dunque, affermato il principio di diritto per cui la sentenza di appello chedichiari la nullità della sentenza di condanna di primo grado con riferimento ad una delle piùimputazioni contestate all’imputato e poste a base di quella condanna, dispiega efficaciadiretta sulla quantificazione del risarcimento del danno, pur in assenza di specifico gravamesul punto, comportando per il giudice, in forza dell’effetto devolutivo dell’appello di cui all’art.574, comma 4, cod. proc. pen., l’obbligo di procedere alla rideterminazione della somma cheera stata liquidata a titolo risarcitorio in primo grado con riferimento a tutte le imputazioni perle quali vi era stata condanna.11.4. L’effetto caducatorio, invece, non si produce per la condanna dell’imputato allarifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile in grado diappello, in quanto è pacifico che la violazione del principio della soccombenza, in ordine alregolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell’ipotesi incui l’imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusivadell’azione civile, mentre è legittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spesesostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza diun accoglimento dell’impugnazione sotto altri profili (Sez. 6, n. 1611 del 26/11/2020, dep.2021, S., Rv. 280583 - 01).11.5. Alla luce di quanto detto, seppur la Corte di appello abbia riformato in bonampartem la sentenza, disponendo l’assoluzione per il capo b), l’assorbimento per il capo c) eriqualificato in forma tentata per il capo a), tuttavia, non ha tenuto debitamente conto dellemodifiche relative alla responsabilità penale dell’imputato, le quali incidono sul quantum,ossia sulle statuizioni civil i, senza, di conseguenza, aver effettuato una lororideterminazione, ma soltanto avendo confermato le somme equitativamente liquidate inprimo grado.11.6. Pertanto, va disposto l ’annullamento con rinvio l imitatamente allarideterminazione delle statuizioni civi l i .12. Infine, anche il decimo motivo è assorbito, essendo pregiudiziale la soluzione dellaquestione relativa alla configurabilità dell'art. 600-quater, cod. pen., con riferimento alladetenzione di materiale pedopornografico riguardante "altre minori".12.1. Lo stesso, tuttavia, coglie nel segno.La sospensione ex art. 32, comma terzo, cod. pen. opera solo se la pena inflitta è noninferiore a cinque anni.Nel caso di specie, invece, la Corte di appello ha revocato la pena accessoriadell’interdizione legale, senza però revocare la sospensione dall’esercizio dellaresponsabilità genitoriale, la quale era stata applicata con la sentenza di primo grado.Poiché la pena inflitta dai giudici di secondo grado è di anni 3, mesi 6, giorni 20 e nonricorrendo neppure la condizione legale di cui all’art. 32., comma terzo, cod. pen., talesospensione avrebbe dovuto essere revocata.13. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata in parte, nei limitiindicati in precedenza e ,eglio chiariti in dispositivo, con rinvio alla Corte d'appello di Trento,sez. dist. di Bolzano, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e demandando al giudicedi rinvio la liquidazione delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità dalladifesa delle parti civili. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 600-quater c.p.asseritamente relativo alla detenzione di materiale pornografico riguardante altre minoridiverse dalle persone offese identificate, nonché alle statuizioni civili con rinvio per nuovogiudizio alla Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 18/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.