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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1215/2020

ECLI:EU:C:2020:252
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0186

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 2 aprile 2020 ( 1 ) Causa C‑186/19 [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co KG,

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “materia civile e commerciale” – Provvedimenti provvisori o cautelari – Procedimento diretto alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi – Azione intentata da un’organizzazione internazionale – Atti od omissioni compiuti nell’esercizio di pubblici poteri – Nozione – Procedimento di merito riguardante il riconoscimento dell’esistenza di un credito contrattuale – Fornitura di carburanti nel contesto di una missione di mantenimento della pace – Immunità dall’esecuzione di tale organizzazione internazionale»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 24, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ).

2. Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di un procedimento sommario avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SHAPE»), un’organizzazione internazionale, al fine di ottenere la revoca di un sequestro conservativo presso terzi praticato su un conto di garanzia, dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co KG e dalla [OSCURATO:PERSONA], tre società stabilite rispettivamente in Svizzera, in Germania e negli Emirati arabi uniti (in prosieguo, congiuntamente, la «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché il divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di procedere a nuovi sequestri sulla base degli stessi fatti.

Il sequestro conservativo presso terzi è stato autorizzato a seguito di una domanda, anch’essa dinanzi al giudice cautelare, della [OSCURATO:PERSONA], in attesa della decisione di una controversia in materia contrattuale che la vedeva contrapposta alla SHAPE, in ordine al pagamento di carburanti forniti per le necessità di un’operazione di mantenimento della pace condotta dall’Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord (NATO) in Afghanistan. 3.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha sottoposto svariate questioni alla Corte.

Più in particolare, con le sue questioni, tale giudice cerca di stabilire se, alla luce del fatto che il conto di garanzia su cui il sequestro conservativo presso terzi è stato praticato è stato aperto presso una banca in Belgio, i giudici belgi siano competenti in via esclusiva, ai sensi dell’articolo 24, punto 5 ( 3 ), del regolamento n. 1215/2012, per decidere la revoca di tale sequestro.

4. Tale questione implica la risoluzione di quella, preliminare, di stabilire se una domanda di provvedimenti provvisori, come quella oggetto del procedimento principale, rientri nella «materia civile o commerciale» e faccia parte quindi dell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012, quale definito all’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultimo.

I dubbi nutriti dal giudice del rinvio al riguardo provengono dal fatto che, a sostegno della sua domanda di provvedimenti provvisori, la SHAPE ha fatto valere l’immunità dall’esecuzione in forza del diritto internazionale.

5. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno concentrate sulla questione sollevata dal giudice del rinvio in ordine all’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

6. In esito alla mia esposizione, proporrò alla Corte di dichiarare che la questione se una domanda di provvedimenti provvisori, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che è diretta alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi, rientri nella «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, dipende dalla natura del diritto di cui tale sequestro conservativo mirava a garantire la tutela, nonché dal se tale diritto abbia la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce dell’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», prevista da tale disposizione.

7. In particolare, esporrò perché, a mio modo di vedere, il fatto che un’organizzazione internazionale faccia valere un’immunità di cui essa sostiene di disporre in forza del diritto internazionale non è determinante ai fini di questo esame e non può ostare a che il giudice nazionale si dichiari competente sul piano internazionale in forza del regolamento n. 1215/2012.

II. Contesto normativo A. Regolamento n. 1215/2012

8. Il considerando 10 del regolamento n. 1215/2012 così recita: «Si deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti. (...)».

9. L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento prevede: «Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale.

Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( acta iure imperii )».

B. Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]

10. L’articolo 700 del [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile dei [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: il «codice di procedura civile») dispone: «1) Per procedere ad un sequestro conservativo è necessaria l’autorizzazione del giudice cautelare del Tribunale nel cui ambito di competenza si trovano uno o più beni interessati e, se il sequestro non verte su beni, del Tribunale nel cui ambito di competenza è residente il debitore o il soggetto (o uno dei soggetti) per il quale si procede al sequestro. (...)».

11. Ai sensi dell’articolo 705, paragrafo 1, del codice di procedura civile: «Il giudice cautelare che ha autorizzato il sequestro può, mediante procedimento sommario, annullare il sequestro su domanda di qualsiasi interessato, fatta salva la competenza del giudice di diritto comune».

III. Controversia nel procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

12. La SHAPE è un’organizzazione internazionale, istituita dal protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in forza del Trattato dell’Atlantico del Nord, firmato a Parigi il 28 agosto 1952 (in prosieguo: il «protocollo di Parigi») ( 4 ).

Un quartier generale regionale, vale a dire l’[OSCURATO:PERSONA] (il comando interforze di [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: il «JFCB»), posto sotto l’autorità della SHAPE, ha sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).

13. Sul fondamento di due accordi generali di stipulazione di ordini ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: i «BOA»), la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla SHAPE carburanti per le necessità della missione della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (in prosieguo: la «FIAS») della [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]

14. Nel novembre 2013, il JFCB e la [OSCURATO:PERSONA] hanno firmato una convenzione di garanzia presso una banca in Belgio a copertura delle domande di risarcimento o degli altri adeguamenti eventualmente dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] da parte dei clienti NATO autorizzati.

15. Alla fine dell’anno 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha citato la SHAPE e il JFCB dinanzi al rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo che vari importi fossero prelevati sui fondi depositati sul conto di garanzia (in prosieguo: il «procedimento di merito»). [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della sua domanda, ha affermato che essa aveva fornito alla SHAPE, sul fondamento dei BOA, carburanti per le necessità della missione della FIAS in Afghanistan e che la SHAPE e il JFCB non avevano rispettato gli obblighi di pagamento a loro carico. 16.

La SHAPE e il JFCB, in via incidentale, hanno sollevato un’eccezione di incompetenza facendo valere l’immunità giurisdizionale di cui essi beneficerebbero, in quanto organizzazioni internazionali, in forza del diritto internazionale.

Con decisione dell’8 febbraio 2017, il rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]) si è dichiarato competente a conoscere delle domande della [OSCURATO:PERSONA].

Il 4 maggio 2017, la SHAPE ha interposto appello contro tale decisione.

17. Due procedimenti dinanzi al rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]) sono stati successivamente avviati, parallelamente al procedimento di merito, dalla [OSCURATO:PERSONA], poi dalla SHAPE.

18. In primo luogo, su domanda della [OSCURATO:PERSONA], il giudice cautelare del rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 14 aprile 2016, ha autorizzato la [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’articolo 700 del codice di procedura civile, a praticare un sequestro conservativo presso terzi sui fondi depositati sul conto di garanzia.

Il sequestro conservativo è stato effettuato il 18 aprile 2016.

19. In secondo luogo, il 17 marzo 2017, la SHAPE ha proposto, dinanzi allo stesso giudice, una domanda di provvedimenti provvisori, al fine di ottenere la revoca del sequestro conservativo presso terzi effettuato sul conto di garanzia e di vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere nuovamente a sequestri del genere sulla base degli stessi fatti.

A sostegno delle sue domande, la SHAPE ha fatto valere l’immunità dall’esecuzione in forza dell’articolo XI, paragrafo 2, del protocollo di Parigi, ai sensi del quale, in sostanza, nessun provvedimento esecutivo può essere adottato contro un quartier generale istituito in forza del Trattato dell’Atlantico del Nord.

20. Con decisione del 12 giugno 2017, il rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto le domande della SHAPE.

21. Tale decisione è stata confermata il 27 giugno 2017 dal Gerechtshof ’s-[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di ‘s-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

22. Il 21 agosto 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), che ha sollevato d’ufficio la questione della competenza internazionale dei giudici olandesi in base al regolamento n. 1215/2012 per conoscere della domanda di provvedimenti provvisori della SHAPE.

23. In tali circostanze, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte Suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in particolare, le seguenti questioni pregiudiziali: «1) a) Se il regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che un procedimento come quello a quo, nel quale un’organizzazione internazionale chiede i) la revoca di un sequestro conservativo presso terzi imposto dalla controparte in un altro Stato membro, e ii) un divieto alla controparte di imporre nuovamente un sequestro conservativo per gli stessi motivi e fonda le sue domande sull’immunità dall’esecuzione, deve essere considerato interamente o parzialmente come materia civile o commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, [di tale regolamento]. b) Se nella risposta alla questione 1) a) abbia rilevanza, e in tal caso quale, la circostanza che il giudice di uno Stato membro ha concesso il sequestro per un credito vantato dalla controparte nei confronti dell’organizzazione internazionale, credito che in detto Stato membro è oggetto di un procedimento di merito vertente su un contenzioso contrattuale sul pagamento di carburanti forniti a favore di una missione di mantenimento della pace condotta da un’organizzazione internazionale collegata alla prima. 2) a) In caso di risposta affermativa alla questione 1) a), se l’articolo 24, parte iniziale e punto 5, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in un caso in cui il giudice di uno Stato membro abbia concesso un sequestro conservativo presso terzi e successivamente detto sequestro sia stato effettuato in un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il sequestro è effettuato abbiano la competenza esclusiva di conoscere di una domanda di revoca di detto sequestro. b) Se nella risposta alla questione 2) a) abbia rilevanza, e in tal caso quale, la circostanza che l’organizzazione internazionale ha fondato la sua domanda di revoca del sequestro conservativo presso terzi sulla sua immunità dall’esecuzione. 3) Qualora nella risposta alla questione se si configuri materia civile o commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, o, rispettivamente, alla questione se si configuri un credito rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, punto 5, [di tale] regolamento […], in che limiti il giudice adito sia tenuto a valutare se l’immunità dall’esecuzione sia stata fatta valere a ragione, e se al riguardo valga la regola secondo cui egli deve tenere conto di tutti gli elementi a sua disposizione, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto, oppure se valga una regola diversa».

24. [OSCURATO:PERSONA], la SHAPE, i governi dei [OSCURATO:PERSONA], belga, greco, italiano e austriaco, nonché la Commissione europea hanno presentato le loro osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

25. [OSCURATO:PERSONA], la SHAPE, i governi dei [OSCURATO:PERSONA], belga, greco e austriaco, nonché la Commissione sono comparsi all’udienza di discussione tenutasi il 12 dicembre 2019.

IV. Analisi A. Considerazioni preliminari

26. Con la sua prima questione pregiudiziale, che si suddivide in due parti, il giudice del rinvio cerca di stabilire se una domanda di provvedimenti provvisori quale quella proposta dalla SHAPE faccia parte della «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, e rientri, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.

27. Più precisamente, tale giudice si chiede, in sostanza, se la questione se un’azione del genere rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012 dipenda dal fatto che il procedimento di merito rientri a sua volta in tale ambito di applicazione ratione materiae [prima questione, b)].

Inoltre, esso mira a chiarire la questione se, qualora un’organizzazione internazionale faccia valere l’immunità dall’esecuzione di cui essa dispone in forza del diritto internazionale, tale immunità osti d’ufficio a che la sua azione faccia parte dell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento o debba, quanto meno, avere come conseguenza che essa rientri nell’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del detto regolamento [prima questione, a)].

28. Prima di procedere, di volta in volta, all’esame di tali problematiche, formulerò qualche breve osservazione in ordine alla ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

B. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

29. Nelle sue osservazioni scritte, la SHAPE sostiene che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale e, più precisamente, la prima e la seconda questione sollevate dal giudice del rinvio, sono irricevibili nei limiti in cui riguardano la sua domanda di revoca del sequestro conservativo presso terzi a cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto sul conto di garanzia.

Tali questioni sarebbero divenute, in parte, ipotetiche poiché il giudice belga avrebbe già autorizzato l’esecuzione delle decisioni del 12 giugno 2017 del rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]) e del 27 giugno 2017 del Gerechtshof ’s-[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di ‘s-[OSCURATO:PERSONA]), in applicazione di una convenzione in essere tra il Belgio e i [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), e poiché il sequestro conservativo presso terzi a cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto sul conto di garanzia avrebbe già formato oggetto di revoca.

30. A tale proposito, debbo precisare che, secondo una consolidata giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

La Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale sottopostale da un giudice nazionale soltanto qualora, segnatamente, appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica ( 6 ).

31. Nella fattispecie, a mio parere, ciò non si verifica.

A tale riguardo, mi basti rilevare che, nell’ambito del procedimento sommario di cui esso è investito, il giudice del rinvio deve pronunciarsi in sede di cassazione sulle due decisioni summenzionate, in esecuzione delle quali il sequestro conservativo presso terzi a cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto sul conto di garanzia ha formato oggetto di revoca.

In tale contesto, la questione se i giudici olandesi siano competenti sul piano internazionale, ai sensi del regolamento n. 1215/2012, a decidere di tale revoca non mi pare né ipotetica né manifestamente priva di ogni relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale.

32. Ciò precisato, si pone altresì la questione se la domanda di pronuncia pregiudiziale debba essere considerata irricevibile tenuto conto della venuta meno dell’oggetto della controversia nel procedimento principale, a seguito della sentenza del 10 dicembre 2019 del Gerechtshof ’s-[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di ‘s-[OSCURATO:PERSONA]), segnalata dalle parti all’udienza.

33. Preciso che, in tale sentenza, tale giudice ha confermato la competenza del rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]), nell’ambito del procedimento di merito, pur dichiarando che, nei limiti in cui l’immunità giurisdizionale fatta valere dalla SHAPE e dal JFCB riguardava l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, tale immunità doveva essere considerata assoluta.

Al di là del fatto che il sequestro conservativo presso terzi operato sul conto di garanzia ha già formato oggetto di revoca, ci si può quindi chiedere se sia ancora possibile che i giudici olandesi autorizzino in futuro nuovi sequestri conservativi presso terzi sul conto di garanzia.

34. A tale riguardo è vero che, nell’ambito di determinate cause, la Corte ha talvolta constatato essa stessa che la controversia dinanzi al giudice nazionale era divenuta priva di oggetto e ha ritenuto pertanto irricevibili le questioni pregiudiziali che le erano state sottoposte ( 7 ).

35. Tuttavia, nella fattispecie, risulta dalle indicazioni fornite dalle parti all’udienza che la sentenza del Gerechtshof ’s-[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di ‘s-[OSCURATO:PERSONA]) del 10 dicembre 2019 forma oggetto di un giudizio di appello pendente dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]).

Poiché la SHAPE, nell’ambito della sua domanda di provvedimenti provvisori, ha espressamente chiesto presso i giudici olandesi il divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di procedere a nuovi sequestri conservativi presso terzi sul conto di garanzia, dubito che, finché tale giudice non avrà risolto in maniera definitiva la questione se la SHAPE possa legittimamente far valere la propria immunità giurisdizionale nell’ambito del procedimento di merito e se tale immunità osti, in sé e per sé, a che possano essere autorizzati nuovi sequestri conservativi sul conto di garanzia, si possa ritenere che la controversia nel procedimento principale sia divenuta priva di oggetto.

36. Di conseguenza, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve, a mio parere, essere dichiarata ricevibile.

C. Sull’incidenza del procedimento di merito [prima questione, b)]

37. Con la sua prima questione, b), il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se, al fine di stabilire se una domanda di provvedimenti provvisori come quella della SHAPE rientri nella «materia civile e commerciale» e faccia parte, pertanto, dell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012, esso debba tener conto della questione se il procedimento di merito rientri a sua volta in tale ambito di applicazione ratione materiae.

38. Ricordo che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il sequestro conservativo presso terzi di cui la SHAPE ha chiesto la revoca nell’ambito della sua domanda di provvedimenti provvisori è stato effettuato in base ad un credito che la [OSCURATO:PERSONA] asserisce di disporre nei confronti della SHAPE nell’ambito della controversia di merito in materia contrattuale.

39. Al riguardo, la Corte ha precisato che per «provvedimenti provvisori o cautelari» devono intendersi i provvedimenti volti alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l’esistenza ( 8 ).

40. Non ci sono molti dubbi, a mio modo di vedere, sul fatto che tale definizione ricomprenda un sequestro conservativo presso terzi quale quello a cui ha proceduto, nelle circostanze della controversia nel procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA], nonché ogni sequestro conservativo presso terzi di cui quest’ultima possa in futuro chiedere l’autorizzazione, sulla base degli stessi fatti, dinanzi ai giudici olandesi.

41. Una volta operato tale chiarimento, ritengo che una domanda di provvedimenti provvisori quale quella della SHAPE debba essere considerata, qualora sia diretta ad ottenere la revoca del sequestro conservativo presso terzi a cui ha proceduto la [OSCURATO:PERSONA] e il divieto per tale parte di operare altri sequestri sulla base degli stessi fatti, come vertente su «provvedimenti provvisori o cautelari» ( 9 ).

42. Per quanto riguarda il metodo per determinare se una domanda di provvedimenti provvisori quale quella controversa nel procedimento principale, vertente su «provvedimenti provvisori o cautelari», rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012, constato che tre tesi diverse sono state proposte all’udienza.

43. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], seguita su questo punto dal governo greco, ha sostenuto, sostanzialmente, che l’applicazione del regolamento n. 1215/2012 ad una domanda di provvedimenti provvisori quale quella della SHAPE dipende dalla questione se il procedimento di merito rientri a sua volta nell’ambito di applicazione di tale regolamento e, pertanto, dalle caratteristiche di tale procedimento ( 10 ).

44. In secondo luogo, la SHAPE ha sostenuto che il carattere civile o commerciale di un’azione che, come la sua, verte su provvedimenti provvisori o cautelari non può essere determinato dal carattere civile o commerciale del procedimento di merito e dev’essere valutato indipendentemente da quest’ultimo procedimento.

45. In terzo luogo, i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e belga, nonché la Commissione hanno ritenuto che, mentre le caratteristiche e la qualificazione del procedimento di merito non sono determinanti, occorra invece verificare se i diritti di cui il sequestro conservativo presso terzi mirava a garantire la tutela nell’ambito di quest’ultimo procedimento rientrino nella «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

46. Condivido quest’ultima tesi.

47. Infatti, ricordo che, per quanto riguarda l’interpretazione delle normative anteriori al regolamento n. 1215/2012, e più in particolare della Convenzione di Bruxelles ( 11 ), la Corte ha dichiarato che, dato che i provvedimenti cautelari o provvisori sono atti a garantire diritti di natura molto varia, la loro appartenenza al campo di applicazione di tale convenzione doveva essere determinata, non già dallo loro natura, bensì dalla natura dei diritti che essi dovevano tutelare e che formavano oggetto del procedimento di merito ( 12 ).

48. Senza scostarsi da tale regola ( 13 ), la Corte ha avuto occasione di precisare che, contrariamente all’avviso della [OSCURATO:PERSONA] e del governo greco, il suo scopo non era quello di legare la sorte di una domanda di provvedimenti provvisori o cautelari a quella del procedimento di merito ( 14 ).

49. Nella sentenza de Cavel II ( 15 ), la Corte ha così ricordato di aver dichiarato, nella sentenza de Cavel I ( 16 ), che una domanda di apposizione di sigilli, presentata nell’ambito di un procedimento di divorzio escluso dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, si collocava a sua volta fuori da tale ambito di applicazione non già a causa del suo carattere accessorio, ma perché nella fattispecie essa risultava, in considerazione del suo specifico oggetto, rientrante nel regime patrimoniale dei coniugi.

Inoltre essa ha considerato che un altro provvedimento provvisorio, peraltro connesso allo stesso procedimento di merito, poteva subire una sorte diversa, in quanto esso mirava a garantire il mantenimento del coniuge nel bisogno e apparteneva, pertanto, alla materia delle obbligazioni alimentari, che era, dal canto suo, inclusa nell’ambito di applicazione di tale convenzione ( 17 ).

50. Successivamente, la Corte ha parimenti dichiarato che, qualora l’oggetto di una domanda di provvedimenti provvisori vertesse su una questione rientrante nell’ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione di Bruxelles, quest’ultima si applicava anche se un procedimento di merito fosse già stato avviato o potesse esserlo e persino se tale procedimento dovesse svolgersi dinanzi ad arbitri e, pertanto, essere escluso dall’ambito di applicazione di tale convenzione ( 18 ).

51. Conformemente alla tendenza generale che si delinea alla luce di tale giurisprudenza ( 19 ), mi sembra che la natura dei diritti il cui riconoscimento viene chiesto nell’ambito del procedimento di merito e di cui i provvedimenti provvisori o cautelari richiesti mirano a garantire la tutela sia determinante.

In particolare, non può ritenersi che ogni domanda di «provvedimenti provvisori o cautelari», a seconda che il procedimento di merito rientri o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, debba essere automaticamente inclusa o esclusa da tale ambito di applicazione, per il solo fatto del suo carattere accessorio ( 20 ).

Si deve però verificare se l’oggetto di tali provvedimenti, vale a dire i diritti alla cui tutela essi mirano, rientrino o meno nella «materia civile e commerciale» che fa parte di tale ambito di applicazione.

52. Aggiungo che un orientamento del genere mi sembra conforme alla giurisprudenza secondo la quale l’articolo 24 della Convenzione di Bruxelles (divenuto articolo 35 del regolamento n. 1215/2012), che autorizza un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente a decidere su una domanda di provvedimento provvisorio o cautelare anche se esso non è competente a conoscere nel merito della controversia, può essere fatto valere al fine di ottenere siffatti provvedimenti solo nei campi rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale convenzione, quale definito all’articolo 1 della stessa ( 21 ).

53. Nelle circostanze della controversia nel procedimento principale, dato che, conformemente alle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il sequestro conservativo presso terzi è stato autorizzato sulla base di un preteso credito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della SHAPE nel contesto della controversia in materia contrattuale che forma oggetto del procedimento di merito, ritengo che proprio alla luce della natura del diritto di credito di cui tale sequestro conservativo mirava a garantire la tutela nell’ambito di tale procedimento occorra determinare se una domanda di provvedimenti provvisori quale quella della SHAPE, diretta alla revoca del detto sequestro conservativo, rientri o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

D. Sull’incidenza del diritto internazionale delle immunità [prima questione, a)]

54. Con la sua prima questione, a), il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di determinare se il fatto che un’organizzazione internazionale faccia valere l’immunità dall’esecuzione a sostegno delle sue domande, nell’ambito di un procedimento sommario come quello di cui trattasi nel procedimento principale, osti d’ufficio all’applicazione dell’articolo 1215/2012 o debba, quanto meno, avere come conseguenza che un’azione del genere rientri nell’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento.

55. Concretamente, mi sembra che il problema del giudice del rinvio provenga in particolare dal fatto che, quale formulata all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, l’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri» è collegata alla nozione di «acta iure imperii», nozione che è anche utilizzata nel diritto internazionale per quanto riguarda il principio dell’immunità degli Stati.

56. Le fasi del mio esame saranno le seguenti.

In primo luogo, formulerò richiami generali sulla nozione di «acta iure imperii» e sulla distinzione tra le immunità degli Stati e le immunità delle organizzazioni internazionali nel diritto internazionale.

In secondo luogo, verificherò se tale distinzione debba avere la conseguenza che le controversie in cui sono coinvolte organizzazioni internazionali si collochino d’ufficio fuori dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

Risponderò in senso negativo, pur sottolineando, in terzo luogo, che gli atti o omissioni compiuti da organizzazioni internazionali possono, a mio parere, rientrare nell’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento.

Alla fine, preciserò i criteri previsti dalla giurisprudenza per concludere che un atto o un’omissione procede dall’esercizio di pubblici poteri, prima di spiegare le ragioni per le quali ritengo che il fatto che un’organizzazione internazionale faccia valere l’immunità dalla giurisdizione o dall’esecuzione non sia determinante ai fini della valutazione di tali criteri.

57. Aggiungo, in via preliminare, che, nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’immunità dall’esecuzione fatta valere dalla SHAPE a sostegno della sua domanda di provvedimenti provvisori è priva di pertinenza.

Essa solleva invece la questione se, dato che l’applicabilità del regolamento n. 1215/2012 a un’azione quale quella intentata dalla SHAPE dipende dal se il procedimento di merito faccia parte a sua volta dell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento, l’immunità giurisdizionale asserita nell’ambito di questo procedimento possa o meno ostare a che un’azione del genere rientri nella «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del detto regolamento.

58. A tale proposito, preciso che la questione dell’incidenza del diritto internazionale delle immunità sull’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012 non richiede, a mio parere, una risposta diversa a seconda che tale organizzazione internazionale faccia valere l’immunità dall’esecuzione o dalla giurisdizione.

È del resto ciò che mi sforzerò di mettere in luce nell’ambito della mia analisi di tale problematica.

1. Richiami sul diritto internazionale delle immunità

59. Nelle loro osservazioni scritte, i governi dei [OSCURATO:PERSONA], belga e austriaco considerano che la nozione di «acta iure imperii», che permette di distinguere, nel diritto internazionale, gli atti compiuti nell’esercizio di pubblici poteri dagli atti di gestione (acta iure gestionis), è unicamente pertinente quando è fatta valere l’immunità degli Stati.

In particolare, tali governi ritengono che l’immunità delle organizzazioni internazionali valga per tutti gli atti compiuti da queste ultime, purché essi siano strettamente connessi agli obiettivi da esse perseguiti o necessari all’esercizio delle loro funzioni.

60. Per quanto riguarda l’immunità degli Stati, ricordo che la Corte ha considerato, nella sentenza Mahamdia ( 22 ), che, allo stato attuale della prassi internazionale, l’immunità giurisdizionale, che mira ad impedire che uno Stato possa essere convenuto in giudizio dinanzi al giudice di un altro Stato, non ha valore assoluto e può essere esclusa se il ricorso giurisdizionale verte su atti compiuti iure gestionis, i quali non rientrano nell’esercizio di pubblici poteri.

61. Come ha giustamente rilevato l’avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni nella causa Rina ( 23 ), la Corte ha così implicitamente ammesso il principio, già radicato nel diritto internazionale consuetudinario, secondo il quale gli Stati beneficiano di un’immunità giurisdizionale relativa, fondata su una distinzione tra gli atti compiuti iure imperii e gli atti compiuti iure gestionis, in presenza dei quali l’immunità giurisdizionale non spiega generalmente i suoi effetti.

62. Inoltre, rilevo che anche l’immunità dall’esecuzione degli Stati è stata sfumata nella dottrina e nel diritto internazionale.

Così, mentre i beni e gli averi di uno Stato legati alle attività connesse alla sovranità dello Stato sono tutelati contro ogni esecuzione forzata da parte delle autorità di un altro Stato, diverso è il caso per i beni e gli averi utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini commerciali ( 24 ).

63. Quanto all’immunità delle organizzazioni internazionali, la distinzione tra gli atti compiuti iure imperii e quelli compiuti iure gestionis ha invece solo una rilevanza limitata ( 25 ).

64. Infatti, come rilevano giustamente i governi dei [OSCURATO:PERSONA], belga e austriaco, le immunità delle organizzazioni internazionali rispondono ad una logica diversa da quelle degli Stati.

Contrariamente agli Stati, che derivano le loro immunità dal principio par in parem non habet imperium ( 26 ), le immunità delle organizzazioni internazionali sono, in linea di massima, conferite dai trattati costitutivi di tali organizzazioni, da convenzioni multilaterali o da accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri di una stessa organizzazione ( 27 ).

Tali immunità presentano un carattere funzionale, in quanto sono dirette a garantire che tali organizzazioni possano realizzare i compiti per i quali esse sono state istituite, in piena indipendenza ( 28 ).

2. Sulla assenza di necessità di escludere d’ufficio le controversie in cui sono coinvolte organizzazioni internazionali dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012

65. In considerazione del fatto che le immunità delle organizzazioni internazionali differiscono da quelle degli Stati e presentano un carattere funzionale – il che implica che esse possono, in teoria, estendersi a tutti gli atti compiuti da tali organizzazioni nell’esercizio delle loro funzioni – occorre chiedersi se, come sostiene il governo austriaco, la partecipazione di un’organizzazione internazionale ad una controversia debba invariabilmente condurre a collocare quest’ultima al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

66. Confesso di provare difficoltà a immaginare in forza di quali principi o obblighi le controversie in cui sono coinvolte organizzazioni internazionali dovrebbero, come propone tale governo, essere escluse d’ufficio dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

In particolare, la possibilità che tale regolamento si applichi a controversie del genere non mi sembra che metta a repentaglio l’obbligo per l’Unione, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, TUE, quando adotta un atto, di rispettare il diritto internazionale nella sua globalità ( 29 ).

67. Infatti, per quanto riguarda, come avviene nel procedimento principale, una controversia tra un’organizzazione internazionale e soggetti di diritto privato, ritengo che il solo fatto che il giudice nazionale si dichiari competente sul piano internazionale per il motivo che una controversia del genere rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012 non sia tale da arrecare pregiudizio alla tutela dell’immunità fatta valere, in forza del diritto internazionale, dall’organizzazione internazionale parte di tale controversia.

68. Al fine di garantire il rispetto dell’ immunità giurisdizionale , il giudice nazionale deve invece rifiutare di esercitare la competenza a lui derivata da tale regolamento quando tale immunità lo impone ( 30 ).

Inoltre, in esito al suo esame della controversia sul merito o in via provvisoria, esso deve rifiutare di sottoporre l’organizzazione internazionale a provvedimenti di esecuzione forzata qualora ciò sia necessario, alla luce dell’ immunità dall’esecuzione di cui gode tale organizzazione ( 31 ).

69. Su questo punto, aggiungo che, come hanno sostenuto la [OSCURATO:PERSONA], il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione, nelle loro osservazioni scritte e all’udienza, la questione se l’immunità fatta valere da un’organizzazione internazionale debba ostare o meno all’esercizio della giurisdizione o all’adozione di provvedimenti esecutivi nei confronti di una siffatta organizzazione non si pone, a mio parere, nella fase della determinazione della competenza ai sensi del regolamento n. 1215/2012 e ha una incidenza solo dopo che il giudice si è dichiarato competente sul piano internazionale ( 32 ).

70. Infatti, tale questione richiede che vengano definiti i limiti dell’immunità dalla giurisdizione o dall’esecuzione di cui gode l’organizzazione internazionale e che vengano valutate nel merito le pretese delle parti al riguardo.

In concreto, essa rende necessario che venga verificato se l’asserita immunità esista.

Essa si distingue pertanto dalla questione se la controversia rientri nella materia civile o commerciale e si situi nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012, la quale dev’essere risolta a monte, senza che il giudice nazionale sia costretto a procedere ad un esame della causa nel merito ( 33 ).

71. Nelle circostanze del procedimento principale, mi sembra, per rispondere alle preoccupazioni espresse dal governo austriaco, che la sola applicazione del regolamento n. 1215/2012 non impedirebbe quindi in particolare ai giudici olandesi dinanzi ai quali è stato proposto il procedimento sommario da parte della SHAPE di vietare l’adozione di provvedimenti provvisori o cautelari in grado di interferire, se del caso, con la sua immunità dall’esecuzione.

72. Le considerazioni che precedono mi portano a concludere che l’immunità fatta valere da un’organizzazione internazionale in forza del diritto internazionale non costituisce d’ufficio un ostacolo all’applicazione del regolamento n. 1215/2012.

Per determinare se una controversia in cui sono coinvolte organizzazioni internazionali rientri o meno nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento, occorre invece verificare se tale controversia rientri in uno dei casi di esclusione previsti all’articolo 1 del detto regolamento.

3. Sulla possibilità che le controversie in cui sono coinvolte organizzazioni internazionali rientrino nell’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri»

73. Ricordo che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo si applica in materia civile e commerciale.

Per contro, esso non si estende «alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

74. Come rileva il giudice del rinvio, si pone la questione di stabilire se tale esclusione si applichi unicamente agli Stati o possa ugualmente valere per atti od omissioni compiuti da organizzazioni internazionali, quali SHAPE.

75. A questo proposito, ritengo utile ricordare che la nozione di «pubblici poteri» elaborata dalla giurisprudenza della Corte ricomprendeva già, in vigenza della Convenzione di Bruxelles, le situazioni in cui un’organizzazione internazionale agisce nell’esercizio della potestà d’imperio ( 34 ).

76. Segnalo anche che, così come inizialmente formulata nella giurisprudenza, la nozione di «pubblici poteri» non rinviava unicamente al contesto della «responsabilità dello Stato», come si verifica ormai all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ma, più in generale, ai casi in cui «l’autorità pubblica» agisce nell’esercizio della potestà d’imperio ( 35 ).

77. A questo proposito, sottolineo che l’aggiunta del riferimento alla «responsabilità dello Stato per atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, sola modifica apportata dal detto regolamento alla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, mirava soltanto a chiarire la nozione di «materia civile e commerciale» ( 36 ).

78. Inoltre, l’elencazione contenuta all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è preceduta dall’espressione «in particolare».

A mio modo di vedere, il riferimento alla «responsabilità dello Stato» in tale disposizione può, pertanto, essere intesa nel senso che illustra, in maniera non tassativa, il tipo di situazioni che possono essere caratterizzate dall’esercizio di pubblici poteri ( 37 ).

79. Su questo punto, preciso che il considerando 10 di tale regolamento secondo il quale l’intenzione del legislatore era quella di includere nell’ambito di applicazione del detto regolamento «la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti» mi sembra rinviare più alle esclusioni previste al paragrafo 2, dell’articolo 1, dello stesso regolamento, che alle materie elencate al suo paragrafo 1, le quali si collocano, in ogni caso, fuori dall’ambito di applicazione dl regolamento n. 1215/2012, poiché non rientrano nella «materia civile e commerciale».

80. Alla luce di tali elementi, ritengo che la nozione di «pubblici poteri», che figura all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, possa ricomprendere atti o omissioni compiuti da organizzazioni internazionali.

Qualora ciò avvenga, siffatti atti non rientrano nella «materia civile e commerciale» e sono esclusi dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.

81. Nel prosieguo della mia analisi, preciserò innanzitutto i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte, al fine di determinare se un atto o un’omissione sia stato compiuto nell’esercizio di pubblici poteri.

Esporrò poi le ragioni per le quali ritengo che l’immunità fatta valere da un’organizzazione internazionale, quale SHAPE non sia determinante al fine di stabilire se l’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri» sia applicabile.

4. Sulla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri»

82. Ricordo che, conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte, la questione di stabilire se un’azione sia esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 dev’essere valutata alla luce degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l’oggetto della lite ( 38 ).

83. La Corte ha quindi considerato che, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell’ambito d’applicazione del regolamento n. 1215/2012, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio ( 39 ).

Infatti, la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell’esercizio, da parte di questa, di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati, esclude una simile controversia dalla materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento ( 40 ).

84. Al fine di determinare se ciò si verifichi, la Corte ha dichiarato che occorre individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia ed esaminare il fondamento e le modalità d’esercizio dell’azione intentata ( 41 ).

Alla luce di tale giurisprudenza, sembrerebbe che tali tre criteri – «rapporto giuridico esistente tra le parti», «fondamento dell’azione» e «modalità dell’azione» – debbano essere esaminati cumulativamente.

Tuttavia, talune sentenze non menzionano il criterio del rapporto giuridico tra le parti della controversia ( 42 ).

Inoltre, in altre sentenze, la Corte ha trattato i criteri relativi al fondamento giuridico dell’azione intentata e al rapporto giuridico tra le parti come criteri coincidenti ( 43 ).

Così, mi sembra che la Corte non distingua sistematicamente «il rapporto giuridico tra le parti» dal «fondamento all’azione intentata» e dall’«oggetto della controversia» ( 44 ).

85. Al di là dei dettagli di motivazione adottati dalla Corte in tali sentenze, mi pare, in definitiva, che determinante sia il fatto che l’azione sia basata su un diritto avente la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio ( 45 ).

86. Infatti, la Corte ha dichiarato che «il fatto che l’amministratore, per ricuperare [talune] spese, abbia fatto valere un diritto di credito che trae origine da un atto d’imperio è sufficiente a far sì che la sua azione venga considerata – indipendentemente dalla natura del mezzo che gli offra all’uopo il diritto nazionale – esulante dalla sfera di applicazione della convenzione di Bruxelles ( 46 ).

87. A mio modo di vedere, tale giurisprudenza evidenzia altresì il fatto che il criterio relativo alle modalità di esercizio dell’azione non è pertinente in tutti i casi ( 47 ).

88. Pertanto, mi sembra che il fatto che l’azione si presenti con le forme classiche del diritto civile non può impedire che essa sia esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, qualora possa essere stabilito, alla luce di altri elementi, che l’azione si basa su un diritto che trova la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio ( 48 ).

89. A tale riguardo, mi sembra necessario sottolineare che il criterio relativo alle modalità di esercizio dell’azione è stato introdotto dalla sentenza Baten ( 49 ), e ribadito, in particolare, nelle sentenze Sapir ( 50 ), Sunico ( 51

), [OSCURATO:PERSONA] (

52 ) e Gradbeništvo Korana ( 53 ), nel contesto particolare di controversie in cui non risultava, alla luce di altre caratteristiche, che l’azione si basasse su un diritto avente la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio, al fine di evitare che situazioni in cui il soggetto pubblico avrebbe la possibilità di adottare un atto di diritto pubblico, avente di per sé forza esecutiva, e godrebbe così di prerogative tali da consentirgli di sfuggire alle norme di diritto comune, siano malgrado tutto incluse nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

90. Alla luce di quanto precede, concludo nel senso che, in maniera generale, al fine di stabilire se una controversia debba essere esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 per il motivo che riguarda «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», si deve verificare se l’azione si basi su un diritto avente la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio.

Al riguardo, può in particolare costituire un indizio il fatto che l’autorità pubblica disponga della facoltà di adottare un atto di diritto pubblico avente di per sé forza esecutiva, di modo che essa si trovi in una posizione di diritto derogatoria rispetto alle norme di diritto comune che disciplinano le modalità di esercizio dell’azione intentata.

Per contro, il fatto che l’azione si presenti con le forme dei rimedi giuridici ordinari non è decisivo.

5. Sull’incidenza dell’immunità delle organizzazioni internazionali sulla nozione di «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri»

91. In questa fase dell’analisi, ritengo utile rispondere agli argomenti del governo greco e della SHAPE secondo i quali l’immunità dalla giurisdizione o dall’esecuzione di cui dispongono le organizzazioni internazionali fa parte dei privilegi che derogano alle norme abituali che disciplinano i rapporti tra soggetti di diritto privato e le colloca indiscutibilmente in una posizione dominante rispetto alle loro controparti contrattuali.

Una controversia quale quella di cui al procedimento principale, in cui una organizzazione internazionale fa valere la propria immunità dall’esecuzione e l’immunità dalla giurisdizione, rientrerebbe pertanto, a loro avviso, nell’eccezione relativa all’ «esercizio di pubblici poteri».

92. Su questo punto, ricordo che, come risulta dal precedente punto 90, la questione di stabilire se un soggetto pubblico si trovi in una posizione di diritto derogatoria rispetto alle norme di diritto comune che disciplinano le modalità di esercizio dell’azione intentata dipende dalla sua facoltà di adottare un atto di diritto pubblico avente di per sé forza esecutiva.

In altri termini, si deve esaminare se tale soggetto disponga di prerogative che gli consentano di prendere decisioni vincolanti nei confronti dei singoli, al di fuori dei mezzi giuridici ordinari.

93. Orbene, né l’immunità dall’esecuzione né l’immunità dalla giurisdizione sono dirette a conferire siffatte prerogative.

Infatti, come ho già constatato al paragrafo 68 delle presenti conclusioni, l’immunità dalla giurisdizione impone unicamente che il giudice nazionale rifiuti di esercitare la competenza ad esso derivante dal regolamento n. 1215/2012 o da altri atti normativi.

In maniera più concreta e figurata, essa serve da «scudo» al suo beneficiario al fine di impedire che quest’ultimo sia convenuto in giudizio, ma non gli attribuisce alcun potere decisionale proprio.

Lo stesso vale per l’immunità dall’esecuzione, la quale impone unicamente al giudice di rifiutare di sottoporre il beneficiario di tale immunità a provvedimenti di esecuzione forzata.

94. Di conseguenza, salvo errore da parte mia, non è perché una delle parti in causa fa valere l’immunità dalla giurisdizione o dall’esecuzione che il rapporto giuridico tra di loro è necessariamente caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio.

Nelle circostanze del procedimento principale, non può dedursi dal solo fatto che la SHAPE fa valere l’immunità dalla giurisdizione o dall’esecuzione dinanzi ai giudici olandesi, che le obbligazioni contrattuali tra quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA] non siano state liberamente contratte e siano caratterizzate dall’esercizio di un potere decisionale unilaterale ( 54 ) o di poteri esorbitanti ( 55 ).

95. Non condivido quindi il punto di vista del governo greco e della SHAPE.

A mio parere, il solo fatto che un’organizzazione internazionale invochi un’immunità non significa che essa disponga di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati.

96. Inoltre, anche supponendo che l’immunità fatta valere da uno Stato possa indicare che quest’ultimo abbia agito nell’esercizio di pubblici poteri ( 56 ), ciò non si verifica, comunque, nel caso in cui un’organizzazione internazionale faccia valere la sua immunità dalla giurisdizione o dall’esecuzione.

Poiché tali immunità non sono limitate agli acta iure imperii, esse non sono, a mio parere, di alcun aiuto quanto alla questione di stabilire se tale organizzazione abbia agito o meno nell’esercizio di pubblici poteri.

E. Sulla questione di stabilire se un’azione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012

97. Ricordo, da un lato, che, come si è detto al paragrafo 90 delle presenti conclusioni, al fine di stabilire se una controversia debba essere esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 per il motivo che essa riguarda «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», si deve verificare se l’azione si basi su un diritto avente la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio.

Dall’altro lato, l’appartenenza all’ambito di applicazione di tale regolamento di un’azione vertente su «provvedimenti provvisori o cautelari» dipende, così come ho precisato al paragrafo 47 delle presenti conclusioni, dalla natura dei diritti di cui tali provvedimenti mirano a garantire la tutela.

98. Presi congiuntamente, tali due criteri richiedono, nelle circostanze del procedimento principale, che si verifichi se il sequestro conservativo presso terzi oggetto della domanda di provvedimenti provvisori della SHAPE mirasse a garantire la tutela di un diritto avente la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio.

99. A questo proposito, ricordo che lo stesso giudice del rinvio ha precisato che tale sequestro conservativo presso terzi mirava a garantire la tutela del diritto di credito, di natura contrattuale, che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di ricavare dai BOA conclusi con la SHAPE.

100. A meno che non sia dimostrato che le clausole contrattuali controverse risultino dall’esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare, sono del parere che tale rapporto contrattuale non sia caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio.

101. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] stessa riconosce che le obbligazioni tra le parti sono state liberamente contratte.

È inoltre pacifico tra le parti che i BOA sono convenzioni che rispecchiano le condizioni del mercato, concluse a seguito di una procedura di gara d’appalto.

102. Tali constatazioni non mi sembrano rimesse in discussione dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in base a tali convenzioni, ha fornito alla SHAPE carburanti per le necessità di un’operazione militare diretta dalla NATO per il mantenimento della pace e della sicurezza in Afghanistan. 103.

Come sostiene giustamente la Commissione, l’utilizzazione dei carburanti forniti fatta successivamente dalla SHAPE è ininfluente sul rapporto giuridico contrattuale tra le parti.

Tale sfondo permette di comprendere il contesto in cui è sorto tale rapporto, ma non di dimostrare, da solo, che quest’ultimo sia caratterizzato dall’esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati.

104. Alla luce di tali elementi, ritengo che una domanda di provvedimenti provvisori quale quella della SHAPE, diretta alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi, debba essere considerata come rientrante nella «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, purché tale sequestro conservativo fosse diretto a garantire la tutela di un diritto avente la sua fonte in un rapporto giuridico contrattuale non caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

V. Conclusione

105. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: 1) L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che la questione di stabilire se una domanda di provvedimenti provvisori, diretta alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi, rientri nella «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, dipende dalla natura del diritto di cui tale sequestro conservativo mirava a garantire la tutela, nonché dalla questione se tale diritto abbia la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce dell’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», prevista dalla detta disposizione. 2) Il fatto che l’organizzazione internazionale faccia valere una pretesa immunità in forza del diritto internazionale non è determinante ai fini di tale interpretazione e non può ostare a che il giudice nazionale si dichiari competente sul piano internazionale a norma del regolamento n. 1215/2012. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento e del Consiglio del 12 dicembre 2012 ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 3 ) Ricordo che l’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, prevede, in sostanza, che in materia di esecuzione delle decisioni, sono esclusivamente competenti i giudici dello Stato membro del luogo di esecuzione, indipendentemente dal domicilio delle parti. ( 4 ) Testo accessibile al seguente indirizzo Internet: https://www.nato.int/cps/fr/natolive/official_texts_17300.htm ( 5 ) Convenzione sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull’autorità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925 (Stb. 1929, 405). ( 6 ) V., in questo senso, sentenze del 22 maggio 2008, citiworks ( C‑439/06 , EU:C:2008:298 , punto 32 ), nonché del 27 giugno 2018, Altiner e Ravn ( C‑230/17 , EU:C:2018:497 , punto 22 e giurisprudenza citata). ( 7 ) V., in questo senso, sentenze del 12 marzo 1998, Djabali ( C‑314/96 , EU:C:1998:104 , punti 20 e 21 ), nonché del 20 gennaio 2005, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑225/02 , EU:C:2005:34 , punti da 29 a 31 ). ( 8 ) V., in questo senso, sentenze del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler, ( C‑261/90 , EU:C:1992:149 , punto 34 ), nonché del 28 aprile 2005, St. [OSCURATO:PERSONA] ( C‑104/03 , EU:C:2005:255 , punto 13 ).

Sottolineo che, come risulta dai lavori preparatori, il regolamento n. 1215/2012 era diretto in particolare a chiarire le condizioni relative alla circolazione dei provvedimenti provvisori o cautelari nell’Unione (v. altresì considerando 33 di tale regolamento).

Invece, nulla indica che l’intenzione del legislatore dell’Unione sia stata quella di modificare la nozione di «provvedimenti provvisori o cautelari» data dalla giurisprudenza della Corte.

Al riguardo, rilevo che, anche se il considerando 25 del detto regolamento precisa talune fattispecie che debbono essere ricomprese in tale nozione, esso non definisce quest’ultima con precisione. ( 9 ) Al riguardo, ricordo che, ai sensi dell’articolo 705, paragrafo 1, del codice di procedura civile, «[i]l giudice dell’urgenza che ha autorizzato il sequestro può, con procedimento sommario, annullare il sequestro su domanda di qualsiasi interessato, salva la competenza del giudice di diritto comune».

Pertanto, mi pare che un procedimento come quello avviato, sulla base di tale disposizione, dalla SHAPE non soltanto segua direttamente quello in esito al quale è stata concessa l’autorizzazione ad effettuare il sequestro conservativo presso terzi, ma debba altresì essere considerato intimamente connesso a quest’ultimo procedimento.

A mio parere, questi due tipi di procedimenti hanno ad oggetto gli stessi «provvedimenti provvisori o cautelari»: l’uno mira all’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo presso terzi, mentre l’altro è diretto ad ottenere la revoca di tale sequestro, nonché il divieto di procedere a nuovi sequestri sulla base degli stessi fatti. ( 10 ) Per completezza, preciso che, nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il regolamento n. 1215/2012 si applica ad un’azione vertente su provvedimenti provvisori o cautelari se tali provvedimenti sono diretti a preservare diritti rientranti nel suo ambito di applicazione ratione materiae.

A suo parere, ne consegue che è determinante il fatto di stabilire se il procedimento di merito rientri a sua volta nella «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento. ( 11 ) Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag. 32 , in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

A tale riguardo, preciso che, secondo la giurisprudenza, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le disposizioni di tale convenzione vale anche per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ), in presenza di disposizioni che possano essere qualificate come equivalenti (v. sentenza del 18 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑406/09 , EU:C:2011:668 , punto 38 e giurisprudenza citata).

Ciò si verifica nel caso dell’articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento, e dell’articolo 1, primo comma, della detta convenzione.

Analogamente, gli articoli 1, paragrafo 1, di tale regolamento e del regolamento n. 1215/2012 possono essere considerati equivalenti (v. sentenza del 15 novembre 2018, Kuhn, C‑308/17 , EU:C:2018:911 , punti 31 e 32 , nonché giurisprudenza citata).

Pertanto, nel prosieguo delle presenti conclusioni, farò riferimento unicamente al regolamento n. 1215/2012, pur citando la giurisprudenza relativa agli atti normativi che lo hanno preceduto. ( 12 )

V. sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel ( 143/78 , EU:C:1979:83 , punto 8 ). ( 13 ) V., in particolare, sentenze del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler ( C‑261/90 , EU:C:1992:149 , punto 32 ); del 17 novembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑391/95 , EU:C:1998:543 , punto 33 ), nonché del 18 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑406/09 , EU:C:2011:668 , punto 40 ). ( 14 )

V. sentenza del 6 marzo 1980, de Cavel ( 120/79 , EU:C:1980:70 , punti 8 e 9 ). ( 15 ) Sentenza del 6 marzo 1980, de Cavel ( 120/79 , EU:C:1980:70 ). ( 16 ) Sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel ( 143/78 , EU:C:1979:83 ).

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, lo stato e la capacità delle persone fisiche, nonché i regimi matrimoniali, sono in particolare esclusi dall’applicazione di tale regolamento. ( 17 )

V. sentenza del 6 marzo 1980, de Cavel ( 120/79 , EU:C:1980:70 , punti 11 e 12 ). ( 18 ) Sentenza del 17 novembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑391/95 , EU:C:1998:543 ).

Preciso che, nelle sue conclusioni in tale causa ( C‑391/95 , EU:C:1997:288 , paragrafo 62 ), l’avvocato generale Léger ha affermato che l’oggetto della domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al giudice dell’urgenza non verteva in alcun modo sull’arbitrato e che si trattava piuttosto di una domanda rientrante nella materia contrattuale, nel senso che essa «trova[va] il suo fondamento nell’inadempimento di un’obbligazione contrattuale».

Inoltre, ricordo che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1215/2012, l’arbitrato è escluso dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento. ( 19 ) Per quanto ne so, la Corte si è esplicitamente scostata da tale tendenza generale solo nella sentenza del 31 marzo 1982, W. ( 25/81 , EU:C:1982:116 , punto 8 ), nella quale essa ha sottolineato che una domanda di provvedimenti provvisori mirante a ottenere la consegna di un documento, al fine di impedire che le dichiarazioni in esso figuranti fossero usate come prova per una controversia relativa all’amministrazione dei beni della moglie da parte del marito non doveva, dato il suo carattere accessorio , essere considerata come collegata al regime patrimoniale fra coniugi ai sensi della Convenzione di Bruxelles. ( 20 ) Quanto alla questione più generale di stabilire se le disposizioni della Convenzione di Bruxelles leghino, per quanto riguarda l’ambito di applicazione di queste ultime, la sorte delle domande accessorie alla sorte delle domande principali, rilevo che, nelle sue conclusioni nella causa de Cavel I (de Cavel, 143/78 , non pubblicate, EU:C:1979:50 ), l’avvocato generale Warner ha fatto in particolare riferimento all’articolo 5, paragrafo 4, di tale convenzione (divenuto articolo 7, punto 3, del regolamento n. 1215/2012), che attribuiva al giudice dinanzi al quale era esercitata un’azione penale la competenza a conoscere delle azioni civili di risarcimento danni o di restituzione fondate sull’infrazione che aveva dato origine a detta azione penale, precisando che si trattava di un caso in cui la detta convenzione «si applica[va] espressamente ad un procedimento accessorio nonostante che il procedimento principale sia inequivocabilmente escluso dal suo ambito di applicazione». ( 21 ) V., in questo senso, sentenza del 28 aprile 2005, St. [OSCURATO:PERSONA] ( C‑104/03 , EU:C:2005:255 , punto 10 e giurisprudenza citata). ( 22 )

V. sentenza del 19 luglio 2012 ( C‑154/11 , EU:C:2012:491 , punti 54 e 55 ). ( 23 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Rina ( C‑641/18 , EU:C:2020:3 , paragrafi da 35 a 38 ).

La sentenza non è stata ancora pronunciata in tale causa.

V. altresì Lalive, J-F «L’immunité de juridiction des États et des organisations internationales», R.C.A.D.I, t.84, 1953-III, pag.

215. ( 24 ) V., in particolare, Fox, H., Webb, P., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2013, pagg. 509 e segg. ( 25 )

V. Fox, H., Webb, P., op.cit., pagg. 570 e segg.

Secondo taluni autori, la distinzione tra gli atti compiuti iure imperii e quelli compiuti iure gestionis dovrebbe essere estesa alle organizzazioni internazionali.

Tuttavia, la giurisprudenza dei giudici nazionali non sarebbe concludente al riguardo [v., in particolare, Gaillard, E., Pingel-Lenuzza, I., «[OSCURATO:PERSONA] organisations and immunity from jurisdiction: to restrict or to bypass», I.C.L.Q, vol (51)1, 2002, pag. 9]. ( 26 )

V. sentenza del 19 luglio 2012, Mahamdia ( C‑154/11 , EU:C:2012:491 , punto 54 ).

Secondo tale principio, nessuno Stato sovrano può assoggettare un altro Stato sovrano alla propria giurisdizione. ( 27 )

V. Dominicé, C., «L’immunité de juridiction et d’exécution des organisations internationales», R.C.A.D.I, t.187, 1984-IV, pag.

163. ( 28 )

V. [OSCURATO:PERSONA], S., «Chapitre 3 - Les immunités des organisations internationales», Les immunités des États et des organisations internationales , Bruxelles, Éd.

Larcier, 2011, pagg. 210-211.

V. anche Fox, H., Webb, P., op.cit., pagg. 571 e segg., nonché Blokker, N., «[OSCURATO:PERSONA]: the Untouchables?»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol.10, 2013, pag.

260. A tale proposito, segnalo che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto l’occasione di precisare che «la concessione di privilegi e immunità alle organizzazioni internazionali è uno strumento indispensabile al buon funzionamento di queste ultime» (Corte EDU, 18 febbraio 1999, Waite e Kennedy c./ Germania, CE:ECHR:1999:0218JUD002608394, § 63). ( 29 )

V. sentenza del 21 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] of America e a. ( C‑366/10 , EU:C:2011:864 , punto 101 , nonché giurisprudenza citata). ( 30 ) Per inciso, segnalo che si tratta dell’orientamento seguito dal Gerechtshof ’s-[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di s-[OSCURATO:PERSONA]) nella sua sentenza del 10 dicembre 2019, che riguardava il procedimento di merito.

Tale giudice ha innanzitutto constatato che la circostanza che la SHAPE e il JFCB avessero fatto valere l’immunità giurisdizionale non bastava a concludere che essi avessero cercato di contestare la competenza dei giudici olandesi, anche in base al regolamento n. 1215/2012 (punto 6.5.3.4).

Esso ha poi affermato, come già rilevato al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, che, in quanto tale immunità era legata all’esercizio di funzioni ufficiali, essa doveva essere considerata come assoluta (punto 6.7.9.1). ( 31 ) Nelle sue conclusioni nella causa Mahamdia ( C‑154/11 , EU:C:2012:309 , paragrafo 28 ), l’avvocato generale Mengozzi ha sottolineato che l’obiettivo dell’immunità dall’esecuzione è proprio quello di sottrarre la parte interessata a tutti i vincoli amministrativi o giurisdizionali che possano derivare dall’applicazione di una sentenza. ( 32 ) V., per analogia, per quanto riguarda l’immunità giurisdizionale fatta valere dagli Stati, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Rina ( C‑641/18 , EU:C:2020:3 , paragrafo 42 ), nelle quali egli ha affermato che la questione se il regolamento n. 44/2001 possa applicarsi ratione materiae in una controversia nella quale l’immunità giurisdizionale viene fatta valere da uno Stato dev’essere a priori distinta da quella se il giudice possa esercitare la competenza derivante da tale regolamento per quanto riguarda tale controversia o se l’immunità glielo impedisca. ( 33 )

V. sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa ( C‑375/13 , EU:C:2015:37 , punto 61 e giurisprudenza citata). ( 34 )

V. sentenza del 14 ottobre 1976, LTU ( 29/76 , EU:C:1976:137 ), nella quale la Corte ha escluso dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles una controversia riguardante la riscossione di contributi dovuti da un soggetto di diritto privato ad un organo internazionale di diritto pubblico (e cioè, l’Organizzazione europea per il controllo della navigazione aerea, Eurocontrol). ( 35 ) V., in particolare, sentenze del 14 ottobre 1976, LTU ( 29/76 , EU:C:1976:137 , punto 4 ) nonché del 12 settembre 2013, Sunico e a. ( C‑49/12 , EU:C:2013:545 , punto 34 e giurisprudenza citata). ( 36 ) V., in questo senso, Rogerson, P., «Article 1 er », Brussels I bis Regulation , sotto la direzione di Magnus, U., Mankowski, P., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pag. 63, punto

13. Al riguardo, preciso che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 prevedeva unicamente che tale regolamento non ricomprendeva in particolare la «materia fiscale, doganale ed amministrativa».

Così, sino all’entrata in vigore del regolamento n. 1215/2012, l’eccezione relativa all’esercizio di pubblici poteri esisteva unicamente nella giurisprudenza della Corte. ( 37 ) Ad esempio, può verificarsi che uno Stato deleghi le sue prerogative di pubblici poteri a soggetti pubblici o privati. ( 38 ) V., in particolare, sentenze del 14 ottobre 1976, LTU ( 29/76 , EU:C:1976:137 , punto 4 ), nonché del 14 novembre 2002, Baten ( C‑271/00 , EU:C:2002:656 , punto 29 ). ( 39 ) V., in particolare, sentenze del 14 ottobre 1976, LTU ( 29/76 , EU:C:1976:137 , punto 4 ), nonché dell’11 aprile 2013, Sapir e a. ( C‑645/11 , EU:C:2013:228 , punto 33 e giurisprudenza citata). ( 40 ) V., in particolare, sentenze del 21 aprile 1993, Sonntag ( C‑172/91 , EU:C:1993:144 , punto 22 ), nonché del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana ( C‑579/17 , EU:C:2019:162 , punto 49 ). ( 41 ) V., in particolare, sentenze del 15 maggio 2003, Préservatrice foncière TIARD ( C‑266/01 , EU:C:2003:282 , punto 23 e giurisprudenza citata), nonché del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana ( C‑579/17 , EU:C:2019:162 , punto 48 e giurisprudenza citata).

Preciso che, nelle sue conclusioni nella causa flyLAL-[OSCURATO:PERSONA] ( C‑302/13 , EU:C:2014:2046 , paragrafo 23 ), l’avvocato generale Kokott ha affermato che occorre «anzitutto chiarire quali sono gli elementi caratteristici dei rapporti giuridici in essere tra le parti del procedimento principale (…) e poi – per stabilire l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale (…) – la fattispecie alla base della rispettiva pretesa, oltre ad analizzare il fondamento e le modalità d’esercizio di tale azione svolta».

Ella ha così fatto intendere che il criterio relativo al fondamento e alle modalità dell’azione intentata mira, né più né meno, a precisare gli elementi da prendere in considerazione al fine di stabilire «l’oggetto della controversia». ( 42 ) Ciò si verifica nella sentenza del 14 novembre 2002, Baten ( C‑271/00 , EU:C:2002:656 , punto 37 ), nella quale la Corte ha considerato che rientrava nella «materia civile e commerciale», l’azione di regresso con cui «un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale (…) in quanto il fondamento e le modalità d’esercizio di tale azione siano disciplinati dalle norme del diritto comune». (Il corsivo è mio).

Rilevo che, neppure nella sentenza dell’11 aprile 2013, Sapir e a. ( C‑645/11 , EU:C:2013:228 , punti da 34 a 38 ), la Corte ha fatto riferimento al rapporto giuridico esistente tra le parti in causa e ha unicamente esaminato il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata. ( 43 )

V. sentenza del 12 settembre 2013, Sunico e a. ( C‑49/12 , EU:C:2013:545 , punti da 37 a 40 ), nella quale la Corte ha innanzitutto esposto il fondamento di fatto e di diritto della domanda, prima di constatare che risultava in particolare dagli elementi elencati al riguardo che il rapporto giuridico esistente tra le parti non era un rapporto giuridico implicante il ricorso a prerogative di pubblici poteri.

Un orientamento analogo, mi sembra che sia stato seguito nella sentenza del 9 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑551/15 , EU:C:2017:193 , punti da 35 a 38 ). ( 44 ) A questo proposito, rilevo che, anche prima della comparsa dei criteri relativi al fondamento e alle modalità dell’azione intentata, la distinzione tra «oggetto della controversia» e «rapporto giuridico esistente tra le parti» non era sempre rigorosamente delineata.

Così nella sentenza del 1o ottobre 2002, Henkel ( C‑167/00 , EU:C:2002:555 , punto 30 ), la Corte ha, sostanzialmente, fuso tali due criteri e ha considerato che la controversia non aveva ad oggetto una manifestazione della potestà d’imperio, poiché l’azione pendente dinanzi al giudice del rinvio mirava a sottoporre al sindacato del giudice rapporti di diritto privato .

Inversamente, nella sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑102/15 , EU:C:2016:607 , punto 31 ), la Corte ha sottolineato che, per stabilire se una materia rientrasse o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, era necessario esaminare «gli elementi che caratterizza[va]no la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa e l’oggetto della lite», il che tenderebbe a indicare che i criteri relativi al rapporto giuridico e all’oggetto della controversia debbano essere applicati cumulativamente (il corsivo è mio). ( 45 ) V., in questo senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Kuhn ( C‑308/17 , EU:C:2018:528 , paragrafo 61 ). ( 46 )

V. sentenza del 16 dicembre 1980, Rüffer ( 814/79 , EU:C:1980:291 , punto 15 ).

Il corsivo è mio.

Nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑102/15 , EU:C:2016:225 , paragrafo 38 ), l’avvocato generale Wahl ha affermato che il ragionamento accolto nella sentenza Rüffer era sempre valido.

Nella sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑102/15 , EU:C:2016:607 , punto 40 ), la Corte ha ribadito tale ragionamento. ( 47 ) V., in particolare, sentenze del 16 dicembre 1980, Rüffer ( 814/79 , EU:C:1980:291 , punto 15 ) nonché del 15 febbraio 2007, Lechouritou e a. ( C‑292/05 , EU:C:2007:102 , punto 41 ).

In quest’ultima sentenza, la Corte ha dichiarato che, poiché gli atti fatti valere come all’origine del pregiudizio dovevano essere considerati derivanti da una manifestazione di potestà d’imperio da parte dello Stato, la circostanza che il ricorso promosso dinanzi al giudice del rinvio fosse stato presentato come ricorso di natura civile era priva di qualsiasi pertinenza. ( 48 ) V., in questo senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nelle cause riunite Fahnenbrock e a. ( C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 e C‑578/13 , EU:C:2014:2424 , paragrafo 57 ). ( 49 ) Sentenza del 14 novembre 2002 ( C‑271/00 , EU:C:2002:656 , punto 31 ). ( 50 ) Sentenza dell’11 aprile 2013 ( C‑645/11 , EU:C:2013:228 , punto 34 ). ( 51 ) Sentenza del 12 settembre 2013 ( C‑49/12 , EU:C:2013:545 , punto 35 ). ( 52 ) Sentenza del 9 marzo 2017 ( C‑551/15 , EU:C:2017:193 , punti da 35 a 37 ). ( 53 ) Sentenza del 28 febbraio 2019, ( C‑579/17 , EU:C:2019:162 , punti da 55 a 61 ). ( 54 )

V. sentenza del 14 ottobre 1976, LTU ( 29/76 , EU:C:1976:137 , punto 4 ), nonché del 15 febbraio 2007, Lechouritou e a. ( C‑292/05 , EU:C:2007:102 , punto 37 ). ( 55 )

V. sentenza del 15 maggio 2003, Préservatrice foncière TIARD ( C‑266/01 , EU:C:2003:282 , punto 30 ). ( 56 ) Al riguardo, rinvio ai paragrafi 60 e 61 delle presenti conclusioni.

Rilevo che, secondo taluni autori, la distinzione operata nel diritto internazionale consuetudinario tra gli acta iure imperii e gli acta iure gestionis è lungi dall’essere evidente (v., in particolare, Yang, X., [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag. 60).

Nelle sue conclusioni nella causa Mahamdia ( C-154/11 , EU:C:2012:309 , paragrafo 23 ), l’avvocato generale Mengozzi ha altresì affermato che non era possibile ricavare chiaramente una teoria dell’immunità relativa degli Stati dalla giurisdizione e che le soluzioni nazionali rimanevano molto diverse, facendo prevalere «talora la natura delle funzioni esercitate, talora le finalità di dette funzioni, talora la natura del contratto» o addirittura considerando tali criteri in maniera cumulativa per poter negare l’immunità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0186 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 2 aprile 2020 ( 1 ) Causa C‑186/19 [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co KG, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “materia civile e commerciale” – Provvedimenti provvisori o cautelari – Procedimento diretto alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi – Azione intentata da un’organizzazione internazionale – Atti od omissioni compiuti nell’esercizio di pubblici poteri – Nozione – Procedimento di merito riguardante il riconoscimento dell’esistenza di un credito contrattuale – Fornitura di carburanti nel contesto di una missione di mantenimento della pace – Immunità dall’esecuzione di tale organizzazione internazionale» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 24, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ). 2. Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di un procedimento sommario avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SHAPE»), un’organizzazione internazionale, al fine di ottenere la revoca di un sequestro conservativo presso terzi praticato su un conto di garanzia, dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co KG e dalla [OSCURATO:PERSONA], tre società stabilite rispettivamente in Svizzera, in Germania e negli Emirati arabi uniti (in prosieguo, congiuntamente, la «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché il divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di procedere a nuovi sequestri sulla base degli stessi fatti. Il sequestro conservativo presso terzi è stato autorizzato a seguito di una domanda, anch’essa dinanzi al giudice cautelare, della [OSCURATO:PERSONA], in attesa della decisione di una controversia in materia contrattuale che la vedeva contrapposta alla SHAPE, in ordine al pagamento di carburanti forniti per le necessità di un’operazione di mantenimento della pace condotta dall’Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord (NATO) in Afghanistan. 3. In tale contesto, il giudice del rinvio ha sottoposto svariate questioni alla Corte. Più in particolare, con le sue questioni, tale giudice cerca di stabilire se, alla luce del fatto che il conto di garanzia su cui il sequestro conservativo presso terzi è stato praticato è stato aperto presso una banca in Belgio, i giudici belgi siano competenti in via esclusiva, ai sensi dell’articolo 24, punto 5 ( 3 ), del regolamento n. 1215/2012, per decidere la revoca di tale sequestro. 4. Tale questione implica la risoluzione di quella, preliminare, di stabilire se una domanda di provvedimenti provvisori, come quella oggetto del procedimento principale, rientri nella «materia civile o commerciale» e faccia parte quindi dell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012, quale definito all’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultimo. I dubbi nutriti dal giudice del rinvio al riguardo provengono dal fatto che, a sostegno della sua domanda di provvedimenti provvisori, la SHAPE ha fatto valere l’immunità dall’esecuzione in forza del diritto internazionale. 5. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno concentrate sulla questione sollevata dal giudice del rinvio in ordine all’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. 6. In esito alla mia esposizione, proporrò alla Corte di dichiarare che la questione se una domanda di provvedimenti provvisori, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che è diretta alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi, rientri nella «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, dipende dalla natura del diritto di cui tale sequestro conservativo mirava a garantire la tutela, nonché dal se tale diritto abbia la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce dell’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», prevista da tale disposizione. 7. In particolare, esporrò perché, a mio modo di vedere, il fatto che un’organizzazione internazionale faccia valere un’immunità di cui essa sostiene di disporre in forza del diritto internazionale non è determinante ai fini di questo esame e non può ostare a che il giudice nazionale si dichiari competente sul piano internazionale in forza del regolamento n. 1215/2012. II. Contesto normativo A. Regolamento n. 1215/2012 8. Il considerando 10 del regolamento n. 1215/2012 così recita: «Si deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti. (...)». 9. L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento prevede: «Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ( acta iure imperii )». B. Diritto dei [OSCURATO:PERSONA] 10. L’articolo 700 del [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile dei [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: il «codice di procedura civile») dispone: «1)   Per procedere ad un sequestro conservativo è necessaria l’autorizzazione del giudice cautelare del Tribunale nel cui ambito di competenza si trovano uno o più beni interessati e, se il sequestro non verte su beni, del Tribunale nel cui ambito di competenza è residente il debitore o il soggetto (o uno dei soggetti) per il quale si procede al sequestro. (...)». 11. Ai sensi dell’articolo 705, paragrafo 1, del codice di procedura civile: «Il giudice cautelare che ha autorizzato il sequestro può, mediante procedimento sommario, annullare il sequestro su domanda di qualsiasi interessato, fatta salva la competenza del giudice di diritto comune». III. Controversia nel procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 12. La SHAPE è un’organizzazione internazionale, istituita dal protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in forza del Trattato dell’Atlantico del Nord, firmato a Parigi il 28 agosto 1952 (in prosieguo: il «protocollo di Parigi») ( 4 ). Un quartier generale regionale, vale a dire l’[OSCURATO:PERSONA] (il comando interforze di [OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: il «JFCB»), posto sotto l’autorità della SHAPE, ha sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). 13. Sul fondamento di due accordi generali di stipulazione di ordini ([OSCURATO:PERSONA], in prosieguo: i «BOA»), la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla SHAPE carburanti per le necessità della missione della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (in prosieguo: la «FIAS») della [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14. Nel novembre 2013, il JFCB e la [OSCURATO:PERSONA] hanno firmato una convenzione di garanzia presso una banca in Belgio a copertura delle domande di risarcimento o degli altri adeguamenti eventualmente dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] da parte dei clienti NATO autorizzati. 15. Alla fine dell’anno 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha citato la SHAPE e il JFCB dinanzi al rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo che vari importi fossero prelevati sui fondi depositati sul conto di garanzia (in prosieguo: il «procedimento di merito»). [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della sua domanda, ha affermato che essa aveva fornito alla SHAPE, sul fondamento dei BOA, carburanti per le necessità della missione della FIAS in Afghanistan e che la SHAPE e il JFCB non avevano rispettato gli obblighi di pagamento a loro carico. 16. La SHAPE e il JFCB, in via incidentale, hanno sollevato un’eccezione di incompetenza facendo valere l’immunità giurisdizionale di cui essi beneficerebbero, in quanto organizzazioni internazionali, in forza del diritto internazionale. Con decisione dell’8 febbraio 2017, il rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]) si è dichiarato competente a conoscere delle domande della [OSCURATO:PERSONA]. Il 4 maggio 2017, la SHAPE ha interposto appello contro tale decisione. 17. Due procedimenti dinanzi al rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]) sono stati successivamente avviati, parallelamente al procedimento di merito, dalla [OSCURATO:PERSONA], poi dalla SHAPE. 18. In primo luogo, su domanda della [OSCURATO:PERSONA], il giudice cautelare del rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 14 aprile 2016, ha autorizzato la [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’articolo 700 del codice di procedura civile, a praticare un sequestro conservativo presso terzi sui fondi depositati sul conto di garanzia. Il sequestro conservativo è stato effettuato il 18 aprile 2016. 19. In secondo luogo, il 17 marzo 2017, la SHAPE ha proposto, dinanzi allo stesso giudice, una domanda di provvedimenti provvisori, al fine di ottenere la revoca del sequestro conservativo presso terzi effettuato sul conto di garanzia e di vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere nuovamente a sequestri del genere sulla base degli stessi fatti. A sostegno delle sue domande, la SHAPE ha fatto valere l’immunità dall’esecuzione in forza dell’articolo XI, paragrafo 2, del protocollo di Parigi, ai sensi del quale, in sostanza, nessun provvedimento esecutivo può essere adottato contro un quartier generale istituito in forza del Trattato dell’Atlantico del Nord. 20. Con decisione del 12 giugno 2017, il rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto le domande della SHAPE. 21. Tale decisione è stata confermata il 27 giugno 2017 dal Gerechtshof ’s-[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di ‘s-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 22. Il 21 agosto 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), che ha sollevato d’ufficio la questione della competenza internazionale dei giudici olandesi in base al regolamento n. 1215/2012 per conoscere della domanda di provvedimenti provvisori della SHAPE. 23. In tali circostanze, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte Suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in particolare, le seguenti questioni pregiudiziali: «1) a) Se il regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che un procedimento come quello a quo, nel quale un’organizzazione internazionale chiede i) la revoca di un sequestro conservativo presso terzi imposto dalla controparte in un altro Stato membro, e ii) un divieto alla controparte di imporre nuovamente un sequestro conservativo per gli stessi motivi e fonda le sue domande sull’immunità dall’esecuzione, deve essere considerato interamente o parzialmente come materia civile o commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, [di tale regolamento]. b) Se nella risposta alla questione 1) a) abbia rilevanza, e in tal caso quale, la circostanza che il giudice di uno Stato membro ha concesso il sequestro per un credito vantato dalla controparte nei confronti dell’organizzazione internazionale, credito che in detto Stato membro è oggetto di un procedimento di merito vertente su un contenzioso contrattuale sul pagamento di carburanti forniti a favore di una missione di mantenimento della pace condotta da un’organizzazione internazionale collegata alla prima. 2) a) In caso di risposta affermativa alla questione 1) a), se l’articolo 24, parte iniziale e punto 5, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in un caso in cui il giudice di uno Stato membro abbia concesso un sequestro conservativo presso terzi e successivamente detto sequestro sia stato effettuato in un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il sequestro è effettuato abbiano la competenza esclusiva di conoscere di una domanda di revoca di detto sequestro. b) Se nella risposta alla questione 2) a) abbia rilevanza, e in tal caso quale, la circostanza che l’organizzazione internazionale ha fondato la sua domanda di revoca del sequestro conservativo presso terzi sulla sua immunità dall’esecuzione. 3) Qualora nella risposta alla questione se si configuri materia civile o commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, o, rispettivamente, alla questione se si configuri un credito rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, punto 5, [di tale] regolamento […], in che limiti il giudice adito sia tenuto a valutare se l’immunità dall’esecuzione sia stata fatta valere a ragione, e se al riguardo valga la regola secondo cui egli deve tenere conto di tutti gli elementi a sua disposizione, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto, oppure se valga una regola diversa». 24. [OSCURATO:PERSONA], la SHAPE, i governi dei [OSCURATO:PERSONA], belga, greco, italiano e austriaco, nonché la Commissione europea hanno presentato le loro osservazioni scritte dinanzi alla Corte. 25. [OSCURATO:PERSONA], la SHAPE, i governi dei [OSCURATO:PERSONA], belga, greco e austriaco, nonché la Commissione sono comparsi all’udienza di discussione tenutasi il 12 dicembre 2019. IV. Analisi A. Considerazioni preliminari 26. Con la sua prima questione pregiudiziale, che si suddivide in due parti, il giudice del rinvio cerca di stabilire se una domanda di provvedimenti provvisori quale quella proposta dalla SHAPE faccia parte della «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, e rientri, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento. 27. Più precisamente, tale giudice si chiede, in sostanza, se la questione se un’azione del genere rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012 dipenda dal fatto che il procedimento di merito rientri a sua volta in tale ambito di applicazione ratione materiae [prima questione, b)]. Inoltre, esso mira a chiarire la questione se, qualora un’organizzazione internazionale faccia valere l’immunità dall’esecuzione di cui essa dispone in forza del diritto internazionale, tale immunità osti d’ufficio a che la sua azione faccia parte dell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento o debba, quanto meno, avere come conseguenza che essa rientri nell’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del detto regolamento [prima questione, a)]. 28. Prima di procedere, di volta in volta, all’esame di tali problematiche, formulerò qualche breve osservazione in ordine alla ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. B. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 29. Nelle sue osservazioni scritte, la SHAPE sostiene che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale e, più precisamente, la prima e la seconda questione sollevate dal giudice del rinvio, sono irricevibili nei limiti in cui riguardano la sua domanda di revoca del sequestro conservativo presso terzi a cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto sul conto di garanzia. Tali questioni sarebbero divenute, in parte, ipotetiche poiché il giudice belga avrebbe già autorizzato l’esecuzione delle decisioni del 12 giugno 2017 del rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]) e del 27 giugno 2017 del Gerechtshof ’s-[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di ‘s-[OSCURATO:PERSONA]), in applicazione di una convenzione in essere tra il Belgio e i [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), e poiché il sequestro conservativo presso terzi a cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto sul conto di garanzia avrebbe già formato oggetto di revoca. 30. A tale proposito, debbo precisare che, secondo una consolidata giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale sottopostale da un giudice nazionale soltanto qualora, segnatamente, appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale o qualora il problema sia di natura ipotetica ( 6 ). 31. Nella fattispecie, a mio parere, ciò non si verifica. A tale riguardo, mi basti rilevare che, nell’ambito del procedimento sommario di cui esso è investito, il giudice del rinvio deve pronunciarsi in sede di cassazione sulle due decisioni summenzionate, in esecuzione delle quali il sequestro conservativo presso terzi a cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto sul conto di garanzia ha formato oggetto di revoca. In tale contesto, la questione se i giudici olandesi siano competenti sul piano internazionale, ai sensi del regolamento n. 1215/2012, a decidere di tale revoca non mi pare né ipotetica né manifestamente priva di ogni relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale. 32. Ciò precisato, si pone altresì la questione se la domanda di pronuncia pregiudiziale debba essere considerata irricevibile tenuto conto della venuta meno dell’oggetto della controversia nel procedimento principale, a seguito della sentenza del 10 dicembre 2019 del Gerechtshof ’s-[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di ‘s-[OSCURATO:PERSONA]), segnalata dalle parti all’udienza. 33. Preciso che, in tale sentenza, tale giudice ha confermato la competenza del rechtbank Limburg (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA]), nell’ambito del procedimento di merito, pur dichiarando che, nei limiti in cui l’immunità giurisdizionale fatta valere dalla SHAPE e dal JFCB riguardava l’esercizio delle loro funzioni ufficiali, tale immunità doveva essere considerata assoluta. Al di là del fatto che il sequestro conservativo presso terzi operato sul conto di garanzia ha già formato oggetto di revoca, ci si può quindi chiedere se sia ancora possibile che i giudici olandesi autorizzino in futuro nuovi sequestri conservativi presso terzi sul conto di garanzia. 34. A tale riguardo è vero che, nell’ambito di determinate cause, la Corte ha talvolta constatato essa stessa che la controversia dinanzi al giudice nazionale era divenuta priva di oggetto e ha ritenuto pertanto irricevibili le questioni pregiudiziali che le erano state sottoposte ( 7 ). 35. Tuttavia, nella fattispecie, risulta dalle indicazioni fornite dalle parti all’udienza che la sentenza del Gerechtshof ’s-[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di ‘s-[OSCURATO:PERSONA]) del 10 dicembre 2019 forma oggetto di un giudizio di appello pendente dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]). Poiché la SHAPE, nell’ambito della sua domanda di provvedimenti provvisori, ha espressamente chiesto presso i giudici olandesi il divieto per la [OSCURATO:PERSONA] di procedere a nuovi sequestri conservativi presso terzi sul conto di garanzia, dubito che, finché tale giudice non avrà risolto in maniera definitiva la questione se la SHAPE possa legittimamente far valere la propria immunità giurisdizionale nell’ambito del procedimento di merito e se tale immunità osti, in sé e per sé, a che possano essere autorizzati nuovi sequestri conservativi sul conto di garanzia, si possa ritenere che la controversia nel procedimento principale sia divenuta priva di oggetto. 36. Di conseguenza, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve, a mio parere, essere dichiarata ricevibile. C. Sull’incidenza del procedimento di merito [prima questione, b)] 37. Con la sua prima questione, b), il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se, al fine di stabilire se una domanda di provvedimenti provvisori come quella della SHAPE rientri nella «materia civile e commerciale» e faccia parte, pertanto, dell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012, esso debba tener conto della questione se il procedimento di merito rientri a sua volta in tale ambito di applicazione ratione materiae. 38. Ricordo che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il sequestro conservativo presso terzi di cui la SHAPE ha chiesto la revoca nell’ambito della sua domanda di provvedimenti provvisori è stato effettuato in base ad un credito che la [OSCURATO:PERSONA] asserisce di disporre nei confronti della SHAPE nell’ambito della controversia di merito in materia contrattuale. 39. Al riguardo, la Corte ha precisato che per «provvedimenti provvisori o cautelari» devono intendersi i provvedimenti volti alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l’esistenza ( 8 ). 40. Non ci sono molti dubbi, a mio modo di vedere, sul fatto che tale definizione ricomprenda un sequestro conservativo presso terzi quale quello a cui ha proceduto, nelle circostanze della controversia nel procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA], nonché ogni sequestro conservativo presso terzi di cui quest’ultima possa in futuro chiedere l’autorizzazione, sulla base degli stessi fatti, dinanzi ai giudici olandesi. 41. Una volta operato tale chiarimento, ritengo che una domanda di provvedimenti provvisori quale quella della SHAPE debba essere considerata, qualora sia diretta ad ottenere la revoca del sequestro conservativo presso terzi a cui ha proceduto la [OSCURATO:PERSONA] e il divieto per tale parte di operare altri sequestri sulla base degli stessi fatti, come vertente su «provvedimenti provvisori o cautelari» ( 9 ). 42. Per quanto riguarda il metodo per determinare se una domanda di provvedimenti provvisori quale quella controversa nel procedimento principale, vertente su «provvedimenti provvisori o cautelari», rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012, constato che tre tesi diverse sono state proposte all’udienza. 43. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], seguita su questo punto dal governo greco, ha sostenuto, sostanzialmente, che l’applicazione del regolamento n. 1215/2012 ad una domanda di provvedimenti provvisori quale quella della SHAPE dipende dalla questione se il procedimento di merito rientri a sua volta nell’ambito di applicazione di tale regolamento e, pertanto, dalle caratteristiche di tale procedimento ( 10 ). 44. In secondo luogo, la SHAPE ha sostenuto che il carattere civile o commerciale di un’azione che, come la sua, verte su provvedimenti provvisori o cautelari non può essere determinato dal carattere civile o commerciale del procedimento di merito e dev’essere valutato indipendentemente da quest’ultimo procedimento. 45. In terzo luogo, i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e belga, nonché la Commissione hanno ritenuto che, mentre le caratteristiche e la qualificazione del procedimento di merito non sono determinanti, occorra invece verificare se i diritti di cui il sequestro conservativo presso terzi mirava a garantire la tutela nell’ambito di quest’ultimo procedimento rientrino nella «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. 46. Condivido quest’ultima tesi. 47. Infatti, ricordo che, per quanto riguarda l’interpretazione delle normative anteriori al regolamento n. 1215/2012, e più in particolare della Convenzione di Bruxelles ( 11 ), la Corte ha dichiarato che, dato che i provvedimenti cautelari o provvisori sono atti a garantire diritti di natura molto varia, la loro appartenenza al campo di applicazione di tale convenzione doveva essere determinata, non già dallo loro natura, bensì dalla natura dei diritti che essi dovevano tutelare e che formavano oggetto del procedimento di merito ( 12 ). 48. Senza scostarsi da tale regola ( 13 ), la Corte ha avuto occasione di precisare che, contrariamente all’avviso della [OSCURATO:PERSONA] e del governo greco, il suo scopo non era quello di legare la sorte di una domanda di provvedimenti provvisori o cautelari a quella del procedimento di merito ( 14 ). 49. Nella sentenza de Cavel II ( 15 ), la Corte ha così ricordato di aver dichiarato, nella sentenza de Cavel I ( 16 ), che una domanda di apposizione di sigilli, presentata nell’ambito di un procedimento di divorzio escluso dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, si collocava a sua volta fuori da tale ambito di applicazione non già a causa del suo carattere accessorio, ma perché nella fattispecie essa risultava, in considerazione del suo specifico oggetto, rientrante nel regime patrimoniale dei coniugi. Inoltre essa ha considerato che un altro provvedimento provvisorio, peraltro connesso allo stesso procedimento di merito, poteva subire una sorte diversa, in quanto esso mirava a garantire il mantenimento del coniuge nel bisogno e apparteneva, pertanto, alla materia delle obbligazioni alimentari, che era, dal canto suo, inclusa nell’ambito di applicazione di tale convenzione ( 17 ). 50. Successivamente, la Corte ha parimenti dichiarato che, qualora l’oggetto di una domanda di provvedimenti provvisori vertesse su una questione rientrante nell’ambito di applicazione ratione materiae della Convenzione di Bruxelles, quest’ultima si applicava anche se un procedimento di merito fosse già stato avviato o potesse esserlo e persino se tale procedimento dovesse svolgersi dinanzi ad arbitri e, pertanto, essere escluso dall’ambito di applicazione di tale convenzione ( 18 ). 51. Conformemente alla tendenza generale che si delinea alla luce di tale giurisprudenza ( 19 ), mi sembra che la natura dei diritti il cui riconoscimento viene chiesto nell’ambito del procedimento di merito e di cui i provvedimenti provvisori o cautelari richiesti mirano a garantire la tutela sia determinante. In particolare, non può ritenersi che ogni domanda di «provvedimenti provvisori o cautelari», a seconda che il procedimento di merito rientri o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, debba essere automaticamente inclusa o esclusa da tale ambito di applicazione, per il solo fatto del suo carattere accessorio ( 20 ). Si deve però verificare se l’oggetto di tali provvedimenti, vale a dire i diritti alla cui tutela essi mirano, rientrino o meno nella «materia civile e commerciale» che fa parte di tale ambito di applicazione. 52. Aggiungo che un orientamento del genere mi sembra conforme alla giurisprudenza secondo la quale l’articolo 24 della Convenzione di Bruxelles (divenuto articolo 35 del regolamento n. 1215/2012), che autorizza un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente a decidere su una domanda di provvedimento provvisorio o cautelare anche se esso non è competente a conoscere nel merito della controversia, può essere fatto valere al fine di ottenere siffatti provvedimenti solo nei campi rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale convenzione, quale definito all’articolo 1 della stessa ( 21 ). 53. Nelle circostanze della controversia nel procedimento principale, dato che, conformemente alle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, il sequestro conservativo presso terzi è stato autorizzato sulla base di un preteso credito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della SHAPE nel contesto della controversia in materia contrattuale che forma oggetto del procedimento di merito, ritengo che proprio alla luce della natura del diritto di credito di cui tale sequestro conservativo mirava a garantire la tutela nell’ambito di tale procedimento occorra determinare se una domanda di provvedimenti provvisori quale quella della SHAPE, diretta alla revoca del detto sequestro conservativo, rientri o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. D. Sull’incidenza del diritto internazionale delle immunità [prima questione, a)] 54. Con la sua prima questione, a), il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di determinare se il fatto che un’organizzazione internazionale faccia valere l’immunità dall’esecuzione a sostegno delle sue domande, nell’ambito di un procedimento sommario come quello di cui trattasi nel procedimento principale, osti d’ufficio all’applicazione dell’articolo 1215/2012 o debba, quanto meno, avere come conseguenza che un’azione del genere rientri nell’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento. 55. Concretamente, mi sembra che il problema del giudice del rinvio provenga in particolare dal fatto che, quale formulata all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, l’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri» è collegata alla nozione di «acta iure imperii», nozione che è anche utilizzata nel diritto internazionale per quanto riguarda il principio dell’immunità degli Stati. 56. Le fasi del mio esame saranno le seguenti. In primo luogo, formulerò richiami generali sulla nozione di «acta iure imperii» e sulla distinzione tra le immunità degli Stati e le immunità delle organizzazioni internazionali nel diritto internazionale. In secondo luogo, verificherò se tale distinzione debba avere la conseguenza che le controversie in cui sono coinvolte organizzazioni internazionali si collochino d’ufficio fuori dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. Risponderò in senso negativo, pur sottolineando, in terzo luogo, che gli atti o omissioni compiuti da organizzazioni internazionali possono, a mio parere, rientrare nell’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento. Alla fine, preciserò i criteri previsti dalla giurisprudenza per concludere che un atto o un’omissione procede dall’esercizio di pubblici poteri, prima di spiegare le ragioni per le quali ritengo che il fatto che un’organizzazione internazionale faccia valere l’immunità dalla giurisdizione o dall’esecuzione non sia determinante ai fini della valutazione di tali criteri. 57. Aggiungo, in via preliminare, che, nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’immunità dall’esecuzione fatta valere dalla SHAPE a sostegno della sua domanda di provvedimenti provvisori è priva di pertinenza. Essa solleva invece la questione se, dato che l’applicabilità del regolamento n. 1215/2012 a un’azione quale quella intentata dalla SHAPE dipende dal se il procedimento di merito faccia parte a sua volta dell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento, l’immunità giurisdizionale asserita nell’ambito di questo procedimento possa o meno ostare a che un’azione del genere rientri nella «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del detto regolamento. 58. A tale proposito, preciso che la questione dell’incidenza del diritto internazionale delle immunità sull’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012 non richiede, a mio parere, una risposta diversa a seconda che tale organizzazione internazionale faccia valere l’immunità dall’esecuzione o dalla giurisdizione. È del resto ciò che mi sforzerò di mettere in luce nell’ambito della mia analisi di tale problematica. 1. Richiami sul diritto internazionale delle immunità 59. Nelle loro osservazioni scritte, i governi dei [OSCURATO:PERSONA], belga e austriaco considerano che la nozione di «acta iure imperii», che permette di distinguere, nel diritto internazionale, gli atti compiuti nell’esercizio di pubblici poteri dagli atti di gestione (acta iure gestionis), è unicamente pertinente quando è fatta valere l’immunità degli Stati. In particolare, tali governi ritengono che l’immunità delle organizzazioni internazionali valga per tutti gli atti compiuti da queste ultime, purché essi siano strettamente connessi agli obiettivi da esse perseguiti o necessari all’esercizio delle loro funzioni. 60. Per quanto riguarda l’immunità degli Stati, ricordo che la Corte ha considerato, nella sentenza Mahamdia ( 22 ), che, allo stato attuale della prassi internazionale, l’immunità giurisdizionale, che mira ad impedire che uno Stato possa essere convenuto in giudizio dinanzi al giudice di un altro Stato, non ha valore assoluto e può essere esclusa se il ricorso giurisdizionale verte su atti compiuti iure gestionis, i quali non rientrano nell’esercizio di pubblici poteri. 61. Come ha giustamente rilevato l’avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni nella causa Rina ( 23 ), la Corte ha così implicitamente ammesso il principio, già radicato nel diritto internazionale consuetudinario, secondo il quale gli Stati beneficiano di un’immunità giurisdizionale relativa, fondata su una distinzione tra gli atti compiuti iure imperii e gli atti compiuti iure gestionis, in presenza dei quali l’immunità giurisdizionale non spiega generalmente i suoi effetti. 62. Inoltre, rilevo che anche l’immunità dall’esecuzione degli Stati è stata sfumata nella dottrina e nel diritto internazionale. Così, mentre i beni e gli averi di uno Stato legati alle attività connesse alla sovranità dello Stato sono tutelati contro ogni esecuzione forzata da parte delle autorità di un altro Stato, diverso è il caso per i beni e gli averi utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini commerciali ( 24 ). 63. Quanto all’immunità delle organizzazioni internazionali, la distinzione tra gli atti compiuti iure imperii e quelli compiuti iure gestionis ha invece solo una rilevanza limitata ( 25 ). 64. Infatti, come rilevano giustamente i governi dei [OSCURATO:PERSONA], belga e austriaco, le immunità delle organizzazioni internazionali rispondono ad una logica diversa da quelle degli Stati. Contrariamente agli Stati, che derivano le loro immunità dal principio par in parem non habet imperium ( 26 ), le immunità delle organizzazioni internazionali sono, in linea di massima, conferite dai trattati costitutivi di tali organizzazioni, da convenzioni multilaterali o da accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri di una stessa organizzazione ( 27 ). Tali immunità presentano un carattere funzionale, in quanto sono dirette a garantire che tali organizzazioni possano realizzare i compiti per i quali esse sono state istituite, in piena indipendenza ( 28 ). 2. Sulla assenza di necessità di escludere d’ufficio le controversie in cui sono coinvolte organizzazioni internazionali dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012 65. In considerazione del fatto che le immunità delle organizzazioni internazionali differiscono da quelle degli Stati e presentano un carattere funzionale – il che implica che esse possono, in teoria, estendersi a tutti gli atti compiuti da tali organizzazioni nell’esercizio delle loro funzioni – occorre chiedersi se, come sostiene il governo austriaco, la partecipazione di un’organizzazione internazionale ad una controversia debba invariabilmente condurre a collocare quest’ultima al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. 66. Confesso di provare difficoltà a immaginare in forza di quali principi o obblighi le controversie in cui sono coinvolte organizzazioni internazionali dovrebbero, come propone tale governo, essere escluse d’ufficio dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. In particolare, la possibilità che tale regolamento si applichi a controversie del genere non mi sembra che metta a repentaglio l’obbligo per l’Unione, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, TUE, quando adotta un atto, di rispettare il diritto internazionale nella sua globalità ( 29 ). 67. Infatti, per quanto riguarda, come avviene nel procedimento principale, una controversia tra un’organizzazione internazionale e soggetti di diritto privato, ritengo che il solo fatto che il giudice nazionale si dichiari competente sul piano internazionale per il motivo che una controversia del genere rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012 non sia tale da arrecare pregiudizio alla tutela dell’immunità fatta valere, in forza del diritto internazionale, dall’organizzazione internazionale parte di tale controversia. 68. Al fine di garantire il rispetto dell’ immunità giurisdizionale , il giudice nazionale deve invece rifiutare di esercitare la competenza a lui derivata da tale regolamento quando tale immunità lo impone ( 30 ). Inoltre, in esito al suo esame della controversia sul merito o in via provvisoria, esso deve rifiutare di sottoporre l’organizzazione internazionale a provvedimenti di esecuzione forzata qualora ciò sia necessario, alla luce dell’ immunità dall’esecuzione di cui gode tale organizzazione ( 31 ). 69. Su questo punto, aggiungo che, come hanno sostenuto la [OSCURATO:PERSONA], il governo dei [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione, nelle loro osservazioni scritte e all’udienza, la questione se l’immunità fatta valere da un’organizzazione internazionale debba ostare o meno all’esercizio della giurisdizione o all’adozione di provvedimenti esecutivi nei confronti di una siffatta organizzazione non si pone, a mio parere, nella fase della determinazione della competenza ai sensi del regolamento n. 1215/2012 e ha una incidenza solo dopo che il giudice si è dichiarato competente sul piano internazionale ( 32 ). 70. Infatti, tale questione richiede che vengano definiti i limiti dell’immunità dalla giurisdizione o dall’esecuzione di cui gode l’organizzazione internazionale e che vengano valutate nel merito le pretese delle parti al riguardo. In concreto, essa rende necessario che venga verificato se l’asserita immunità esista. Essa si distingue pertanto dalla questione se la controversia rientri nella materia civile o commerciale e si situi nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012, la quale dev’essere risolta a monte, senza che il giudice nazionale sia costretto a procedere ad un esame della causa nel merito ( 33 ). 71. Nelle circostanze del procedimento principale, mi sembra, per rispondere alle preoccupazioni espresse dal governo austriaco, che la sola applicazione del regolamento n. 1215/2012 non impedirebbe quindi in particolare ai giudici olandesi dinanzi ai quali è stato proposto il procedimento sommario da parte della SHAPE di vietare l’adozione di provvedimenti provvisori o cautelari in grado di interferire, se del caso, con la sua immunità dall’esecuzione. 72. Le considerazioni che precedono mi portano a concludere che l’immunità fatta valere da un’organizzazione internazionale in forza del diritto internazionale non costituisce d’ufficio un ostacolo all’applicazione del regolamento n. 1215/2012. Per determinare se una controversia in cui sono coinvolte organizzazioni internazionali rientri o meno nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento, occorre invece verificare se tale controversia rientri in uno dei casi di esclusione previsti all’articolo 1 del detto regolamento. 3. Sulla possibilità che le controversie in cui sono coinvolte organizzazioni internazionali rientrino nell’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri» 73. Ricordo che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo si applica in materia civile e commerciale. Per contro, esso non si estende «alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)». 74. Come rileva il giudice del rinvio, si pone la questione di stabilire se tale esclusione si applichi unicamente agli Stati o possa ugualmente valere per atti od omissioni compiuti da organizzazioni internazionali, quali SHAPE. 75. A questo proposito, ritengo utile ricordare che la nozione di «pubblici poteri» elaborata dalla giurisprudenza della Corte ricomprendeva già, in vigenza della Convenzione di Bruxelles, le situazioni in cui un’organizzazione internazionale agisce nell’esercizio della potestà d’imperio ( 34 ). 76. Segnalo anche che, così come inizialmente formulata nella giurisprudenza, la nozione di «pubblici poteri» non rinviava unicamente al contesto della «responsabilità dello Stato», come si verifica ormai all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ma, più in generale, ai casi in cui «l’autorità pubblica» agisce nell’esercizio della potestà d’imperio ( 35 ). 77. A questo proposito, sottolineo che l’aggiunta del riferimento alla «responsabilità dello Stato per atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, sola modifica apportata dal detto regolamento alla formulazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, mirava soltanto a chiarire la nozione di «materia civile e commerciale» ( 36 ). 78. Inoltre, l’elencazione contenuta all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è preceduta dall’espressione «in particolare». A mio modo di vedere, il riferimento alla «responsabilità dello Stato» in tale disposizione può, pertanto, essere intesa nel senso che illustra, in maniera non tassativa, il tipo di situazioni che possono essere caratterizzate dall’esercizio di pubblici poteri ( 37 ). 79. Su questo punto, preciso che il considerando 10 di tale regolamento secondo il quale l’intenzione del legislatore era quella di includere nell’ambito di applicazione del detto regolamento «la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti» mi sembra rinviare più alle esclusioni previste al paragrafo 2, dell’articolo 1, dello stesso regolamento, che alle materie elencate al suo paragrafo 1, le quali si collocano, in ogni caso, fuori dall’ambito di applicazione dl regolamento n. 1215/2012, poiché non rientrano nella «materia civile e commerciale». 80. Alla luce di tali elementi, ritengo che la nozione di «pubblici poteri», che figura all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, possa ricomprendere atti o omissioni compiuti da organizzazioni internazionali. Qualora ciò avvenga, siffatti atti non rientrano nella «materia civile e commerciale» e sono esclusi dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento. 81. Nel prosieguo della mia analisi, preciserò innanzitutto i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte, al fine di determinare se un atto o un’omissione sia stato compiuto nell’esercizio di pubblici poteri. Esporrò poi le ragioni per le quali ritengo che l’immunità fatta valere da un’organizzazione internazionale, quale SHAPE non sia determinante al fine di stabilire se l’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri» sia applicabile. 4. Sulla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri» 82. Ricordo che, conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte, la questione di stabilire se un’azione sia esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 dev’essere valutata alla luce degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l’oggetto della lite ( 38 ). 83. La Corte ha quindi considerato che, sebbene talune controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell’ambito d’applicazione del regolamento n. 1215/2012, la situazione è diversa qualora l’autorità pubblica agisca nell’esercizio della sua potestà d’imperio ( 39 ). Infatti, la manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia, in virtù dell’esercizio, da parte di questa, di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati, esclude una simile controversia dalla materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento ( 40 ). 84. Al fine di determinare se ciò si verifichi, la Corte ha dichiarato che occorre individuare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia ed esaminare il fondamento e le modalità d’esercizio dell’azione intentata ( 41 ). Alla luce di tale giurisprudenza, sembrerebbe che tali tre criteri – «rapporto giuridico esistente tra le parti», «fondamento dell’azione» e «modalità dell’azione» – debbano essere esaminati cumulativamente. Tuttavia, talune sentenze non menzionano il criterio del rapporto giuridico tra le parti della controversia ( 42 ). Inoltre, in altre sentenze, la Corte ha trattato i criteri relativi al fondamento giuridico dell’azione intentata e al rapporto giuridico tra le parti come criteri coincidenti ( 43 ). Così, mi sembra che la Corte non distingua sistematicamente «il rapporto giuridico tra le parti» dal «fondamento all’azione intentata» e dall’«oggetto della controversia» ( 44 ). 85. Al di là dei dettagli di motivazione adottati dalla Corte in tali sentenze, mi pare, in definitiva, che determinante sia il fatto che l’azione sia basata su un diritto avente la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio ( 45 ). 86. Infatti, la Corte ha dichiarato che «il fatto che l’amministratore, per ricuperare [talune] spese, abbia fatto valere un diritto di credito che trae origine da un atto d’imperio è sufficiente a far sì che la sua azione venga considerata – indipendentemente dalla natura del mezzo che gli offra all’uopo il diritto nazionale – esulante dalla sfera di applicazione della convenzione di Bruxelles ( 46 ). 87. A mio modo di vedere, tale giurisprudenza evidenzia altresì il fatto che il criterio relativo alle modalità di esercizio dell’azione non è pertinente in tutti i casi ( 47 ). 88. Pertanto, mi sembra che il fatto che l’azione si presenti con le forme classiche del diritto civile non può impedire che essa sia esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, qualora possa essere stabilito, alla luce di altri elementi, che l’azione si basa su un diritto che trova la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio ( 48 ). 89. A tale riguardo, mi sembra necessario sottolineare che il criterio relativo alle modalità di esercizio dell’azione è stato introdotto dalla sentenza Baten ( 49 ), e ribadito, in particolare, nelle sentenze Sapir ( 50 ), Sunico ( 51 ), [OSCURATO:PERSONA] ( 52 ) e Gradbeništvo Korana ( 53 ), nel contesto particolare di controversie in cui non risultava, alla luce di altre caratteristiche, che l’azione si basasse su un diritto avente la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio, al fine di evitare che situazioni in cui il soggetto pubblico avrebbe la possibilità di adottare un atto di diritto pubblico, avente di per sé forza esecutiva, e godrebbe così di prerogative tali da consentirgli di sfuggire alle norme di diritto comune, siano malgrado tutto incluse nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012. 90. Alla luce di quanto precede, concludo nel senso che, in maniera generale, al fine di stabilire se una controversia debba essere esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 per il motivo che riguarda «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», si deve verificare se l’azione si basi su un diritto avente la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio. Al riguardo, può in particolare costituire un indizio il fatto che l’autorità pubblica disponga della facoltà di adottare un atto di diritto pubblico avente di per sé forza esecutiva, di modo che essa si trovi in una posizione di diritto derogatoria rispetto alle norme di diritto comune che disciplinano le modalità di esercizio dell’azione intentata. Per contro, il fatto che l’azione si presenti con le forme dei rimedi giuridici ordinari non è decisivo. 5. Sull’incidenza dell’immunità delle organizzazioni internazionali sulla nozione di «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri» 91. In questa fase dell’analisi, ritengo utile rispondere agli argomenti del governo greco e della SHAPE secondo i quali l’immunità dalla giurisdizione o dall’esecuzione di cui dispongono le organizzazioni internazionali fa parte dei privilegi che derogano alle norme abituali che disciplinano i rapporti tra soggetti di diritto privato e le colloca indiscutibilmente in una posizione dominante rispetto alle loro controparti contrattuali. Una controversia quale quella di cui al procedimento principale, in cui una organizzazione internazionale fa valere la propria immunità dall’esecuzione e l’immunità dalla giurisdizione, rientrerebbe pertanto, a loro avviso, nell’eccezione relativa all’ «esercizio di pubblici poteri». 92. Su questo punto, ricordo che, come risulta dal precedente punto 90, la questione di stabilire se un soggetto pubblico si trovi in una posizione di diritto derogatoria rispetto alle norme di diritto comune che disciplinano le modalità di esercizio dell’azione intentata dipende dalla sua facoltà di adottare un atto di diritto pubblico avente di per sé forza esecutiva. In altri termini, si deve esaminare se tale soggetto disponga di prerogative che gli consentano di prendere decisioni vincolanti nei confronti dei singoli, al di fuori dei mezzi giuridici ordinari. 93. Orbene, né l’immunità dall’esecuzione né l’immunità dalla giurisdizione sono dirette a conferire siffatte prerogative. Infatti, come ho già constatato al paragrafo 68 delle presenti conclusioni, l’immunità dalla giurisdizione impone unicamente che il giudice nazionale rifiuti di esercitare la competenza ad esso derivante dal regolamento n. 1215/2012 o da altri atti normativi. In maniera più concreta e figurata, essa serve da «scudo» al suo beneficiario al fine di impedire che quest’ultimo sia convenuto in giudizio, ma non gli attribuisce alcun potere decisionale proprio. Lo stesso vale per l’immunità dall’esecuzione, la quale impone unicamente al giudice di rifiutare di sottoporre il beneficiario di tale immunità a provvedimenti di esecuzione forzata. 94. Di conseguenza, salvo errore da parte mia, non è perché una delle parti in causa fa valere l’immunità dalla giurisdizione o dall’esecuzione che il rapporto giuridico tra di loro è necessariamente caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio. Nelle circostanze del procedimento principale, non può dedursi dal solo fatto che la SHAPE fa valere l’immunità dalla giurisdizione o dall’esecuzione dinanzi ai giudici olandesi, che le obbligazioni contrattuali tra quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA] non siano state liberamente contratte e siano caratterizzate dall’esercizio di un potere decisionale unilaterale ( 54 ) o di poteri esorbitanti ( 55 ). 95. Non condivido quindi il punto di vista del governo greco e della SHAPE. A mio parere, il solo fatto che un’organizzazione internazionale invochi un’immunità non significa che essa disponga di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati. 96. Inoltre, anche supponendo che l’immunità fatta valere da uno Stato possa indicare che quest’ultimo abbia agito nell’esercizio di pubblici poteri ( 56 ), ciò non si verifica, comunque, nel caso in cui un’organizzazione internazionale faccia valere la sua immunità dalla giurisdizione o dall’esecuzione. Poiché tali immunità non sono limitate agli acta iure imperii, esse non sono, a mio parere, di alcun aiuto quanto alla questione di stabilire se tale organizzazione abbia agito o meno nell’esercizio di pubblici poteri. E. Sulla questione di stabilire se un’azione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1215/2012 97. Ricordo, da un lato, che, come si è detto al paragrafo 90 delle presenti conclusioni, al fine di stabilire se una controversia debba essere esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 per il motivo che essa riguarda «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», si deve verificare se l’azione si basi su un diritto avente la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio. Dall’altro lato, l’appartenenza all’ambito di applicazione di tale regolamento di un’azione vertente su «provvedimenti provvisori o cautelari» dipende, così come ho precisato al paragrafo 47 delle presenti conclusioni, dalla natura dei diritti di cui tali provvedimenti mirano a garantire la tutela. 98. Presi congiuntamente, tali due criteri richiedono, nelle circostanze del procedimento principale, che si verifichi se il sequestro conservativo presso terzi oggetto della domanda di provvedimenti provvisori della SHAPE mirasse a garantire la tutela di un diritto avente la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio. 99. A questo proposito, ricordo che lo stesso giudice del rinvio ha precisato che tale sequestro conservativo presso terzi mirava a garantire la tutela del diritto di credito, di natura contrattuale, che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di ricavare dai BOA conclusi con la SHAPE. 100. A meno che non sia dimostrato che le clausole contrattuali controverse risultino dall’esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare, sono del parere che tale rapporto contrattuale non sia caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio. 101. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] stessa riconosce che le obbligazioni tra le parti sono state liberamente contratte. È inoltre pacifico tra le parti che i BOA sono convenzioni che rispecchiano le condizioni del mercato, concluse a seguito di una procedura di gara d’appalto. 102. Tali constatazioni non mi sembrano rimesse in discussione dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in base a tali convenzioni, ha fornito alla SHAPE carburanti per le necessità di un’operazione militare diretta dalla NATO per il mantenimento della pace e della sicurezza in Afghanistan. 103. Come sostiene giustamente la Commissione, l’utilizzazione dei carburanti forniti fatta successivamente dalla SHAPE è ininfluente sul rapporto giuridico contrattuale tra le parti. Tale sfondo permette di comprendere il contesto in cui è sorto tale rapporto, ma non di dimostrare, da solo, che quest’ultimo sia caratterizzato dall’esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati. 104. Alla luce di tali elementi, ritengo che una domanda di provvedimenti provvisori quale quella della SHAPE, diretta alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi, debba essere considerata come rientrante nella «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, purché tale sequestro conservativo fosse diretto a garantire la tutela di un diritto avente la sua fonte in un rapporto giuridico contrattuale non caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. V. Conclusione 105. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: 1) L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che la questione di stabilire se una domanda di provvedimenti provvisori, diretta alla revoca di un sequestro conservativo presso terzi, rientri nella «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, dipende dalla natura del diritto di cui tale sequestro conservativo mirava a garantire la tutela, nonché dalla questione se tale diritto abbia la sua fonte in atti d’imperio o in un rapporto giuridico caratterizzato da una manifestazione di potestà d’imperio, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce dell’esclusione relativa agli «atti o omissioni [compiuti] nell’esercizio di pubblici poteri», prevista dalla detta disposizione. 2) Il fatto che l’organizzazione internazionale faccia valere una pretesa immunità in forza del diritto internazionale non è determinante ai fini di tale interpretazione e non può ostare a che il giudice nazionale si dichiari competente sul piano internazionale a norma del regolamento n. 1215/2012. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento del Parlamento e del Consiglio del 12 dicembre 2012 ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 3 ) Ricordo che l’articolo 24, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, prevede, in sostanza, che in materia di esecuzione delle decisioni, sono esclusivamente competenti i giudici dello Stato membro del luogo di esecuzione, indipendentemente dal domicilio delle parti. ( 4 ) Testo accessibile al seguente indirizzo Internet: https://www.nato.int/cps/fr/natolive/official_texts_17300.htm ( 5 ) Convenzione sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull’autorità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925 (Stb. 1929, 405). ( 6 ) V., in questo senso, sentenze del 22 maggio 2008, citiworks ( C‑439/06 , EU:C:2008:298 , punto 32 ), nonché del 27 giugno 2018, Altiner e Ravn ( C‑230/17 , EU:C:2018:497 , punto 22 e giurisprudenza citata). ( 7 ) V., in questo senso, sentenze del 12 marzo 1998, Djabali ( C‑314/96 , EU:C:1998:104 , punti 20 e 21 ), nonché del 20 gennaio 2005, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑225/02 , EU:C:2005:34 , punti da 29 a 31 ). ( 8 ) V., in questo senso, sentenze del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler, ( C‑261/90 , EU:C:1992:149 , punto 34 ), nonché del 28 aprile 2005, St. [OSCURATO:PERSONA] ( C‑104/03 , EU:C:2005:255 , punto 13 ). Sottolineo che, come risulta dai lavori preparatori, il regolamento n. 1215/2012 era diretto in particolare a chiarire le condizioni relative alla circolazione dei provvedimenti provvisori o cautelari nell’Unione (v. altresì considerando 33 di tale regolamento). Invece, nulla indica che l’intenzione del legislatore dell’Unione sia stata quella di modificare la nozione di «provvedimenti provvisori o cautelari» data dalla giurisprudenza della Corte. Al riguardo, rilevo che, anche se il considerando 25 del detto regolamento precisa talune fattispecie che debbono essere ricomprese in tale nozione, esso non definisce quest’ultima con precisione. ( 9 ) Al riguardo, ricordo che, ai sensi dell’articolo 705, paragrafo 1, del codice di procedura civile, «[i]l giudice dell’urgenza che ha autorizzato il sequestro può, con procedimento sommario, annullare il sequestro su domanda di qualsiasi interessato, salva la competenza del giudice di diritto comune». Pertanto, mi pare che un procedimento come quello avviato, sulla base di tale disposizione, dalla SHAPE non soltanto segua direttamente quello in esito al quale è stata concessa l’autorizzazione ad effettuare il sequestro conservativo presso terzi, ma debba altresì essere considerato intimamente connesso a quest’ultimo procedimento. A mio parere, questi due tipi di procedimenti hanno ad oggetto gli stessi «provvedimenti provvisori o cautelari»: l’uno mira all’autorizzazione a procedere al sequestro conservativo presso terzi, mentre l’altro è diretto ad ottenere la revoca di tale sequestro, nonché il divieto di procedere a nuovi sequestri sulla base degli stessi fatti. ( 10 ) Per completezza, preciso che, nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il regolamento n. 1215/2012 si applica ad un’azione vertente su provvedimenti provvisori o cautelari se tali provvedimenti sono diretti a preservare diritti rientranti nel suo ambito di applicazione ratione materiae. A suo parere, ne consegue che è determinante il fatto di stabilire se il procedimento di merito rientri a sua volta nella «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento. ( 11 ) Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag. 32 , in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). A tale riguardo, preciso che, secondo la giurisprudenza, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le disposizioni di tale convenzione vale anche per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ), in presenza di disposizioni che possano essere qualificate come equivalenti (v. sentenza del 18 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA], C‑406/09 , EU:C:2011:668 , punto 38 e giurisprudenza citata). Ciò si verifica nel caso dell’articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento, e dell’articolo 1, primo comma, della detta convenzione. Analogamente, gli articoli 1, paragrafo 1, di tale regolamento e del regolamento n. 1215/2012 possono essere considerati equivalenti (v. sentenza del 15 novembre 2018, Kuhn, C‑308/17 , EU:C:2018:911 , punti 31 e 32 , nonché giurisprudenza citata). Pertanto, nel prosieguo delle presenti conclusioni, farò riferimento unicamente al regolamento n. 1215/2012, pur citando la giurisprudenza relativa agli atti normativi che lo hanno preceduto. ( 12 ) V. sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel ( 143/78 , EU:C:1979:83 , punto 8 ). ( 13 ) V., in particolare, sentenze del 26 marzo 1992, Reichert e Kockler ( C‑261/90 , EU:C:1992:149 , punto 32 ); del 17 novembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑391/95 , EU:C:1998:543 , punto 33 ), nonché del 18 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑406/09 , EU:C:2011:668 , punto 40 ). ( 14 ) V. sentenza del 6 marzo 1980, de Cavel ( 120/79 , EU:C:1980:70 , punti 8 e 9 ). ( 15 ) Sentenza del 6 marzo 1980, de Cavel ( 120/79 , EU:C:1980:70 ). ( 16 ) Sentenza del 27 marzo 1979, de Cavel ( 143/78 , EU:C:1979:83 ). Ricordo che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, lo stato e la capacità delle persone fisiche, nonché i regimi matrimoniali, sono in particolare esclusi dall’applicazione di tale regolamento. ( 17 ) V. sentenza del 6 marzo 1980, de Cavel ( 120/79 , EU:C:1980:70 , punti 11 e 12 ). ( 18 ) Sentenza del 17 novembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑391/95 , EU:C:1998:543 ). Preciso che, nelle sue conclusioni in tale causa ( C‑391/95 , EU:C:1997:288 , paragrafo 62 ), l’avvocato generale Léger ha affermato che l’oggetto della domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al giudice dell’urgenza non verteva in alcun modo sull’arbitrato e che si trattava piuttosto di una domanda rientrante nella materia contrattuale, nel senso che essa «trova[va] il suo fondamento nell’inadempimento di un’obbligazione contrattuale». Inoltre, ricordo che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1215/2012, l’arbitrato è escluso dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento. ( 19 ) Per quanto ne so, la Corte si è esplicitamente scostata da tale tendenza generale solo nella sentenza del 31 marzo 1982, W. ( 25/81 , EU:C:1982:116 , punto 8 ), nella quale essa ha sottolineato che una domanda di provvedimenti provvisori mirante a ottenere la consegna di un documento, al fine di impedire che le dichiarazioni in esso figuranti fossero usate come prova per una controversia relativa all’amministrazione dei beni della moglie da parte del marito non doveva, dato il suo carattere accessorio , essere considerata come collegata al regime patrimoniale fra coniugi ai sensi della Convenzione di Bruxelles. ( 20 ) Quanto alla questione più generale di stabilire se le disposizioni della Convenzione di Bruxelles leghino, per quanto riguarda l’ambito di applicazione di queste ultime, la sorte delle domande accessorie alla sorte delle domande principali, rilevo che, nelle sue conclusioni nella causa de Cavel I (de Cavel, 143/78 , non pubblicate, EU:C:1979:50 ), l’avvocato generale Warner ha fatto in particolare riferimento all’articolo 5, paragrafo 4, di tale convenzione (divenuto articolo 7, punto 3, del regolamento n. 1215/2012), che attribuiva al giudice dinanzi al quale era esercitata un’azione penale la competenza a conoscere delle azioni civili di risarcimento danni o di restituzione fondate sull’infrazione che aveva dato origine a detta azione penale, precisando che si trattava di un caso in cui la detta convenzione «si applica[va] espressamente ad un procedimento accessorio nonostante che il procedimento principale sia inequivocabilmente escluso dal suo ambito di applicazione». ( 21 ) V., in questo senso, sentenza del 28 aprile 2005, St. [OSCURATO:PERSONA] ( C‑104/03 , EU:C:2005:255 , punto 10 e giurisprudenza citata). ( 22 ) V. sentenza del 19 luglio 2012 ( C‑154/11 , EU:C:2012:491 , punti 54 e 55 ). ( 23 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Rina ( C‑641/18 , EU:C:2020:3 , paragrafi da 35 a 38 ). La sentenza non è stata ancora pronunciata in tale causa. V. altresì Lalive, J-F «L’immunité de juridiction des États et des organisations internationales», R.C.A.D.I, t.84, 1953-III, pag. 215. ( 24 ) V., in particolare, Fox, H., Webb, P., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2013, pagg. 509 e segg. ( 25 ) V. Fox, H., Webb, P., op.cit., pagg. 570 e segg. Secondo taluni autori, la distinzione tra gli atti compiuti iure imperii e quelli compiuti iure gestionis dovrebbe essere estesa alle organizzazioni internazionali. Tuttavia, la giurisprudenza dei giudici nazionali non sarebbe concludente al riguardo [v., in particolare, Gaillard, E., Pingel-Lenuzza, I., «[OSCURATO:PERSONA] organisations and immunity from jurisdiction: to restrict or to bypass», I.C.L.Q, vol (51)1, 2002, pag. 9]. ( 26 ) V. sentenza del 19 luglio 2012, Mahamdia ( C‑154/11 , EU:C:2012:491 , punto 54 ). Secondo tale principio, nessuno Stato sovrano può assoggettare un altro Stato sovrano alla propria giurisdizione. ( 27 ) V. Dominicé, C., «L’immunité de juridiction et d’exécution des organisations internationales», R.C.A.D.I, t.187, 1984-IV, pag. 163. ( 28 ) V. [OSCURATO:PERSONA], S., «Chapitre 3 - Les immunités des organisations internationales», Les immunités des États et des organisations internationales , Bruxelles, Éd. Larcier, 2011, pagg. 210-211. V. anche Fox, H., Webb, P., op.cit., pagg. 571 e segg., nonché Blokker, N., «[OSCURATO:PERSONA]: the Untouchables?», [OSCURATO:PERSONA] , vol.10, 2013, pag. 260. A tale proposito, segnalo che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto l’occasione di precisare che «la concessione di privilegi e immunità alle organizzazioni internazionali è uno strumento indispensabile al buon funzionamento di queste ultime» (Corte EDU, 18 febbraio 1999, Waite e Kennedy c./ Germania, CE:ECHR:1999:0218JUD002608394, § 63). ( 29 ) V. sentenza del 21 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] of America e a. ( C‑366/10 , EU:C:2011:864 , punto 101 , nonché giurisprudenza citata). ( 30 ) Per inciso, segnalo che si tratta dell’orientamento seguito dal Gerechtshof ’s-[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di s-[OSCURATO:PERSONA]) nella sua sentenza del 10 dicembre 2019, che riguardava il procedimento di merito. Tale giudice ha innanzitutto constatato che la circostanza che la SHAPE e il JFCB avessero fatto valere l’immunità giurisdizionale non bastava a concludere che essi avessero cercato di contestare la competenza dei giudici olandesi, anche in base al regolamento n. 1215/2012 (punto 6.5.3.4). Esso ha poi affermato, come già rilevato al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, che, in quanto tale immunità era legata all’esercizio di funzioni ufficiali, essa doveva essere considerata come assoluta (punto 6.7.9.1). ( 31 ) Nelle sue conclusioni nella causa Mahamdia ( C‑154/11 , EU:C:2012:309 , paragrafo 28 ), l’avvocato generale Mengozzi ha sottolineato che l’obiettivo dell’immunità dall’esecuzione è proprio quello di sottrarre la parte interessata a tutti i vincoli amministrativi o giurisdizionali che possano derivare dall’applicazione di una sentenza. ( 32 ) V., per analogia, per quanto riguarda l’immunità giurisdizionale fatta valere dagli Stati, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Rina ( C‑641/18 , EU:C:2020:3 , paragrafo 42 ), nelle quali egli ha affermato che la questione se il regolamento n. 44/2001 possa applicarsi ratione materiae in una controversia nella quale l’immunità giurisdizionale viene fatta valere da uno Stato dev’essere a priori distinta da quella se il giudice possa esercitare la competenza derivante da tale regolamento per quanto riguarda tale controversia o se l’immunità glielo impedisca. ( 33 ) V. sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa ( C‑375/13 , EU:C:2015:37 , punto 61 e giurisprudenza citata). ( 34 ) V. sentenza del 14 ottobre 1976, LTU ( 29/76 , EU:C:1976:137 ), nella quale la Corte ha escluso dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles una controversia riguardante la riscossione di contributi dovuti da un soggetto di diritto privato ad un organo internazionale di diritto pubblico (e cioè, l’Organizzazione europea per il controllo della navigazione aerea, Eurocontrol). ( 35 ) V., in particolare, sentenze del 14 ottobre 1976, LTU ( 29/76 , EU:C:1976:137 , punto 4 ) nonché del 12 settembre 2013, Sunico e a. ( C‑49/12 , EU:C:2013:545 , punto 34 e giurisprudenza citata). ( 36 ) V., in questo senso, Rogerson, P., «Article 1 er », Brussels I bis Regulation , sotto la direzione di Magnus, U., Mankowski, P., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pag. 63, punto 13. Al riguardo, preciso che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 prevedeva unicamente che tale regolamento non ricomprendeva in particolare la «materia fiscale, doganale ed amministrativa». Così, sino all’entrata in vigore del regolamento n. 1215/2012, l’eccezione relativa all’esercizio di pubblici poteri esisteva unicamente nella giurisprudenza della Corte. ( 37 ) Ad esempio, può verificarsi che uno Stato deleghi le sue prerogative di pubblici poteri a soggetti pubblici o privati. ( 38 ) V., in particolare, sentenze del 14 ottobre 1976, LTU ( 29/76 , EU:C:1976:137 , punto 4 ), nonché del 14 novembre 2002, Baten ( C‑271/00 , EU:C:2002:656 , punto 29 ). ( 39 ) V., in particolare, sentenze del 14 ottobre 1976, LTU ( 29/76 , EU:C:1976:137 , punto 4 ), nonché dell’11 aprile 2013, Sapir e a. ( C‑645/11 , EU:C:2013:228 , punto 33 e giurisprudenza citata). ( 40 ) V., in particolare, sentenze del 21 aprile 1993, Sonntag ( C‑172/91 , EU:C:1993:144 , punto 22 ), nonché del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana ( C‑579/17 , EU:C:2019:162 , punto 49 ). ( 41 ) V., in particolare, sentenze del 15 maggio 2003, Préservatrice foncière TIARD ( C‑266/01 , EU:C:2003:282 , punto 23 e giurisprudenza citata), nonché del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana ( C‑579/17 , EU:C:2019:162 , punto 48 e giurisprudenza citata). Preciso che, nelle sue conclusioni nella causa flyLAL-[OSCURATO:PERSONA] ( C‑302/13 , EU:C:2014:2046 , paragrafo 23 ), l’avvocato generale Kokott ha affermato che occorre «anzitutto chiarire quali sono gli elementi caratteristici dei rapporti giuridici in essere tra le parti del procedimento principale (…) e poi – per stabilire l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale (…) – la fattispecie alla base della rispettiva pretesa, oltre ad analizzare il fondamento e le modalità d’esercizio di tale azione svolta». Ella ha così fatto intendere che il criterio relativo al fondamento e alle modalità dell’azione intentata mira, né più né meno, a precisare gli elementi da prendere in considerazione al fine di stabilire «l’oggetto della controversia». ( 42 ) Ciò si verifica nella sentenza del 14 novembre 2002, Baten ( C‑271/00 , EU:C:2002:656 , punto 37 ), nella quale la Corte ha considerato che rientrava nella «materia civile e commerciale», l’azione di regresso con cui «un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale (…) in quanto il fondamento e le modalità d’esercizio di tale azione siano disciplinati dalle norme del diritto comune». (Il corsivo è mio). Rilevo che, neppure nella sentenza dell’11 aprile 2013, Sapir e a. ( C‑645/11 , EU:C:2013:228 , punti da 34 a 38 ), la Corte ha fatto riferimento al rapporto giuridico esistente tra le parti in causa e ha unicamente esaminato il fondamento e le modalità di esercizio dell’azione intentata. ( 43 ) V. sentenza del 12 settembre 2013, Sunico e a. ( C‑49/12 , EU:C:2013:545 , punti da 37 a 40 ), nella quale la Corte ha innanzitutto esposto il fondamento di fatto e di diritto della domanda, prima di constatare che risultava in particolare dagli elementi elencati al riguardo che il rapporto giuridico esistente tra le parti non era un rapporto giuridico implicante il ricorso a prerogative di pubblici poteri. Un orientamento analogo, mi sembra che sia stato seguito nella sentenza del 9 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑551/15 , EU:C:2017:193 , punti da 35 a 38 ). ( 44 ) A questo proposito, rilevo che, anche prima della comparsa dei criteri relativi al fondamento e alle modalità dell’azione intentata, la distinzione tra «oggetto della controversia» e «rapporto giuridico esistente tra le parti» non era sempre rigorosamente delineata. Così nella sentenza del 1o ottobre 2002, Henkel ( C‑167/00 , EU:C:2002:555 , punto 30 ), la Corte ha, sostanzialmente, fuso tali due criteri e ha considerato che la controversia non aveva ad oggetto una manifestazione della potestà d’imperio, poiché l’azione pendente dinanzi al giudice del rinvio mirava a sottoporre al sindacato del giudice rapporti di diritto privato . Inversamente, nella sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑102/15 , EU:C:2016:607 , punto 31 ), la Corte ha sottolineato che, per stabilire se una materia rientrasse o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, era necessario esaminare «gli elementi che caratterizza[va]no la natura dei rapporti giuridici tra le parti in causa e l’oggetto della lite», il che tenderebbe a indicare che i criteri relativi al rapporto giuridico e all’oggetto della controversia debbano essere applicati cumulativamente (il corsivo è mio). ( 45 ) V., in questo senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Kuhn ( C‑308/17 , EU:C:2018:528 , paragrafo 61 ). ( 46 ) V. sentenza del 16 dicembre 1980, Rüffer ( 814/79 , EU:C:1980:291 , punto 15 ). Il corsivo è mio. Nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑102/15 , EU:C:2016:225 , paragrafo 38 ), l’avvocato generale Wahl ha affermato che il ragionamento accolto nella sentenza Rüffer era sempre valido. Nella sentenza del 28 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑102/15 , EU:C:2016:607 , punto 40 ), la Corte ha ribadito tale ragionamento. ( 47 ) V., in particolare, sentenze del 16 dicembre 1980, Rüffer ( 814/79 , EU:C:1980:291 , punto 15 ) nonché del 15 febbraio 2007, Lechouritou e a. ( C‑292/05 , EU:C:2007:102 , punto 41 ). In quest’ultima sentenza, la Corte ha dichiarato che, poiché gli atti fatti valere come all’origine del pregiudizio dovevano essere considerati derivanti da una manifestazione di potestà d’imperio da parte dello Stato, la circostanza che il ricorso promosso dinanzi al giudice del rinvio fosse stato presentato come ricorso di natura civile era priva di qualsiasi pertinenza. ( 48 ) V., in questo senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nelle cause riunite Fahnenbrock e a. ( C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 e C‑578/13 , EU:C:2014:2424 , paragrafo 57 ). ( 49 ) Sentenza del 14 novembre 2002 ( C‑271/00 , EU:C:2002:656 , punto 31 ). ( 50 ) Sentenza dell’11 aprile 2013 ( C‑645/11 , EU:C:2013:228 , punto 34 ). ( 51 ) Sentenza del 12 settembre 2013 ( C‑49/12 , EU:C:2013:545 , punto 35 ). ( 52 ) Sentenza del 9 marzo 2017 ( C‑551/15 , EU:C:2017:193 , punti da 35 a 37 ). ( 53 ) Sentenza del 28 febbraio 2019, ( C‑579/17 , EU:C:2019:162 , punti da 55 a 61 ). ( 54 ) V. sentenza del 14 ottobre 1976, LTU ( 29/76 , EU:C:1976:137 , punto 4 ), nonché del 15 febbraio 2007, Lechouritou e a. ( C‑292/05 , EU:C:2007:102 , punto 37 ). ( 55 ) V. sentenza del 15 maggio 2003, Préservatrice foncière TIARD ( C‑266/01 , EU:C:2003:282 , punto 30 ). ( 56 ) Al riguardo, rinvio ai paragrafi 60 e 61 delle presenti conclusioni. Rilevo che, secondo taluni autori, la distinzione operata nel diritto internazionale consuetudinario tra gli acta iure imperii e gli acta iure gestionis è lungi dall’essere evidente (v., in particolare, Yang, X., [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag. 60). Nelle sue conclusioni nella causa Mahamdia ( C-154/11 , EU:C:2012:309 , paragrafo 23 ), l’avvocato generale Mengozzi ha altresì affermato che non era possibile ricavare chiaramente una teoria dell’immunità relativa degli Stati dalla giurisdizione e che le soluzioni nazionali rimanevano molto diverse, facendo prevalere «talora la natura delle funzioni esercitate, talora le finalità di dette funzioni, talora la natura del contratto» o addirittura considerando tali criteri in maniera cumulativa per poter negare l’immunità.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1215/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris