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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11121/2026

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ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t. -IntimataAvverso la sentenza n. 10113/2018 pronunciata dalla Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 19 novembre 2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alricorrente l’avviso d’accertamento, con cui, per l’anno d’imposta 2011, glifurono contestate condotte finalizzate all’ideazione e alla realizzazione diRGN 8667/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 8626 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente pretesa di maggioriData pubblicazione 25/04/2026imposte a titolo di Iva, Ires ed Irap.In particolare, a seguito di indagini condotte dalla GdF, erano staterilevate operazioni intervenute tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della qualeOrefice Biagio era stato amministratore, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di fattoamministrata dal medesimo Orefice.

La prima risultava acquirente di cucciolidi cane, effettuati presso la società Keisben, di diritto ungherese, ciò facendomediante l’interposizione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] verifica risultava infattiche gli acquisti, formalmente eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di viaggidell’Orefice in Ungheria, erano immediatamente ribaltati alla [OSCURATO:PERSONA].r.l.L’avviso d’accertamento notificato all’Orefice per i benefici conseguitidalle operazioni fraudolente, corrispondente all’Iva ed al ricarico del prezzocontabilizzato nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srl alla [OSCURATO:PERSONA], fu impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli, che con sentenza n. 13642/2017 ne rigettò le ragioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania respinse l’appello delcontribuente con sentenza n. 10113/2018.Il giudice regionale, dopo aver riportato le ragioni di gravame dell’Oreficee le difese dell’Ufficio, ha rilevato che l’avviso d’accertamento era statocorrettamente notificato dall’ufficiale giudiziario, come emergeva dalla relatadi notifica.

Peraltro, l’atto risultava ritualmente impugnato.

L’atto impositivonon era affetto da vizi di motivazione ed il richiamato processo verbale diconstatazione era stato correttamente allegato all’avviso d’accertamento.Non risultava violata neppure la garanzia del contraddittorio, per esseredecorsi i termini di gg. 60, di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000,dalla notifica del verbale ispettivo, del 22.02.2016.

L’atto impositivo, con ilquale erano state contestate operazioni soggettivamente inesistenti, erafondato su prove indiziarie, nel rispetto dei principi di distribuzione dell’oneredella prova, segnati dalla giurisprudenza di legittimità.

Rilevava infine che lagenericità delle prove addotte dal contribuente confermava l’infondatezza deldenunciato difetto di contraddittorio endoprocedimentale tra amministrazionee contribuente, che quest’ultimo aveva pure eccepito.RGN 8667/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 8667/2020Numero sezionale 8035 2/2025Numero di raccolta generale 11121/2026Data pubblicazione 25/04/2026Per la cassazione della sentenza il contribuente ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate, cui risulta tempestivamentenotificato il ricorso, non ha inteso controdedurre.Nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 3 dellaLegge 241/90, dell’art. 7 della Legge 212/2000, dell’art. 42 D.P.R. 600/73come modificato dal D.Lgs. 32/2001 e degli articoli 3-24-97-111 e 113Costituzione. 1.2 Violazione dell’art. 36 del D. Lgs 546/92».

La sentenza dellacommissione regionale sarebbe nulla perché ab origine sarebbe nulla per averconfermato, con motivazione meramente apparente, l’avviso d’accertamento,che si era limitato a richiamare integralmente il pvc. redatto in sede di verificadalla GdF.Il motivo, ove non inammissibile, è infondato.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez.

U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758).

In sede di gravame, non è viziata la decisione quandomotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze,di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché ilrinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dandoconto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata.

Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).

La motivazione del provvedimentoRGN 8667/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 8667/2020Numero sezionale 8045 2/2025Numero di raccolta generale 11121/2026Data pubblicazione 25/04/2026impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).

È altrettanto apparenteogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna pur necessaria esplicitazione sulquadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carentenel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generalee astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).Nel caso di specie la motivazione della pronuncia, pacificamente esistentesul piano grafico, lo è altrettanto in ragione dei contenuti esposti.

In essa ilgiudice regionale, dopo aver riferito dei fatti e delle contestazioni rivoltedall’erario al contribuente, nonché delle presunte violazioni delle garanzieendoprocedimentali, come lamentate dal ricorrente, e dopo aver riportato ledifese dell’Amministrazione finanziaria, ha spiegato perché l’appello fosseinfondato sia in ordine alle questioni sostanziali, inerenti gli addebiti e ladistribuzione degli oneri probatori, sia in riferimento all’assenza delleviolazioni delle garanzie procedimentali del contribuente (quanto alla notificadell’avviso d’accertamento, al rispetto del contraddittorio, all’ampiezza dellamotivazione dell’atto impositivo, che aveva a sua volta richiamato il processoverbale di constatazione, allegandone copia).In realtà con la censura la difesa del ricorrente di fatto indirizza le critichenon già alla sentenza ma alla motivazione dell’atto impositivo, tacciato dicarenza di motivazione per limitarsi a richiamare pedissequamente gli esitidella verifica, così appiattendosi su quest’ultima, senza alcun esercizio divalutazione critica.In tal modo non solo il motivo di censura svela il suo vero intento, ossiaquello di denuncia non già di vizi della sentenza, ma di infondatezza dei fattiaccertati e contestati con l’atto impositivo, ossia insiste su una critica fattuale,senza tener conto dei confini dei parametri di critica di un provvedimento insede di legittimità, ma, anche volendo reputare ammissibile taleRGN 8667/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 8667/2020Numero sezionale 8055 2/2025Numero di raccolta generale 11121/2026Data pubblicazione 25/04/2026impostazione, non tiene conto che la motivazione dell’avviso d’accertamentopuò essere integralmente sorretta dal mero rinvio al pvc.

Al riguardo questaCorte ha infatti chiarito che la motivazione di un avviso di accertamento "perrelationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dallaGuardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non èillegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio deglielementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso,condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scritturache, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti alcontribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento delcontraddittorio (Cass., 20 dicembre 2018, n. 32957; 12 febbraio 2025, n.3610).Peraltro, anche considerando il contenuto del motivo di impugnazione percome sviluppato da pag. 10 del ricorso -punto 1.2-, esso è del tutto privo dipregio.

A differenza di quanto sostiene il ricorrente, la motivazione è sorrettada una esposizione sufficiente ad evidenziare, ed apprezzare, gli elementiraccolti nell’atto impositivo (anche per relationem al pvc), da cui emerge conchiarezza il ruolo dell’Orefice, quale soggetto di fatto amministratore odominus delle società coinvolte nelle operazioni soggettivamente inesistenti,operazioni messe in atto, con l’interposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., societàcartiera priva di propria autonomia organizzativa e commerciale, il cui scopoera solo quello di emettere fatture ai fini iva e far risultare un ricarico nelpassaggio, solo formale, della merce da un soggetto ad un altro, così facendoemergere costi e iva a debito in realtà mai versati.La censura va dunque rigettata.Con il secondo motivo denuncia la «Violazione della legge processuale exart. 112 c.p.c. in rapporto con l’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. con conseguente viziodella pronuncia di II grado per extrapetizione, ultrapetizione e/o omissione dipronuncia ovvero per Violazione della legge processuale ex art. 36 D.Lgs. n.546/1992 in rapporto con l’art. 360 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6Costituzione, dell’art. 118 disp. di att. del c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4del D.Lgs. 546/1992».

La sentenza sarebbe nulla per non essersi pronunciatasulle doglianze formulate dal contribuente, soprattutto con riguardo allamancata convocazione in sede di verifica e alla mancata notifica dello stessopvc rilasciato alla società.

Nella pronuncia impugnata peraltro nessunaRGN 8667/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 866 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026argomentazione sarebbe stata spesa a fronte delle contestazioni elevate inData pubblicazione 25/04/2026ordine al ruolo di autore delle violazioni addebitato al ricorrente, ai vizi dinotifica dell’atto, alla carenza di motivazione, al mancato rispetto del terminedi sessanta giorni dalla consegna del pvc.Il motivo, innanzitutto, è carente di specificità, perché non riporta ipassaggi del ricorso d’appello in cui quelle doglianze erano state formulate.Tenendo comunque conto delle difese del contribuente riportate nellastessa sentenza del giudice d’appello, esso si rivela infondato.Diversamente da quanto pretende la difesa del ricorrente, laCommissione regionale ha riconosciuto la correttezza della notifica dell’atto.Si tratta di una valutazione di fatto, operata previa visione della “relata dinotifica” compiuta dall’ufficiale giudiziario.

Quanto alle eventuali ulterioriosservazioni che il contribuente avrebbe formulato, di esse nulla risultariportato in ricorso, e pertanto sotto tale profilo il motivo è inammissibile.Anche in ordine alla violazione del termine dilatorio di sessanta giorni, aifini del rispetto del contraddittorio, tra la comunicazione del pvc e la notificadell’avviso d’accertamento, la sentenza risulta essersi pronunciata.

In essa,infatti, si fa richiamo alla notifica del verbale ispettivo del 22.02.2016.

Ladoglianza secondo cui, per non essere stato presente alla verifica e allaredazione dell’atto, il contribuente non ne avrebbe avuto conoscenza legale,si pone in frontale contrasto con il principio, formulato dalla giurisprudenza dilegittimità, la quale ha affermato che, in tema di accertamento, l'obbligo dimotivazione degli atti impositivi, come disciplinato dall'art. 7 della l. n. 212del 2000 e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, notificati all'amministratoredi fatto, è soddisfatto mediante rinvio per relationem al processo verbale diaccertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorchésolo a quest'ultima notificato, giacché egli, ingerendosi nell'amministrazioneed esercitando i poteri propri inerenti alla gestione societaria, pur in difettodi una formale investitura, ha l'obbligo, al pari dell'amministratore di diritto,di conoscere l'andamento dell'intera attività sociale, ivi compresi gli attiimpositivi emessi nei confronti dell'ente ed i relativi documenti giustificativi,al fine di reagire mediante impugnazione quando ritenuti illegittimi (Cass., 6marzo 2025, n. 5930).Appare consequenziale al principio appena richiamato che la presunzionedi conoscenza dell’atto impositivo debba estendersi anche al processo verbaleRGN 8667/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 8676 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026di constatazione, per il ruolo assorbente di fatto rivestito dall’amministratoreData pubblicazione 25/04/2026di fatto.È priva di pregio, inoltre, la denuncia di carenza di motivazione in ordinealla qualifica di amministratore di fatto attribuita all’Orefice.

A parte l’assenzadi ogni specifico richiamo alle “forti contestazioni” che il contribuente sostieneaver sollevato anche in sede d’appello avverso la qualifica di amministratoredi fatto, la sentenza, in ogni caso, riporta con precisione il ruolo del ricorrente,svolto in entrambe le due società italiane coinvolte nelle operazionisoggettivamente inesistenti: una creata per essere destinata alle funzioni dicartiera, l’altra, costituente sostanzialmente una ulteriore società a serviziodegli interessi del contribuente, nei cui confronti correttamentel’amministrazione finanziaria aveva inteso ribaltare le maggiori impostepretese.

A tal fine viene valorizzata la circostanza che le indagini avevanodato atto che ad ogni viaggio compiuto in Ungheria dall’Orefice corrispondevala cessione di cani dalla società straniera Keisben, formalmente acquistatidalla [OSCURATO:PERSONA] srl, che immediatamente procedeva a sua volta alla cessionedegli animali alla [OSCURATO:PERSONA] srl.La decisione intanto rivela l’osservanza delle regole di governo delle proveda parte del giudice d’appello, che ha ritenuto, nel suo insindacabile potered’accertamento del merito dei fatti, di apprezzare gli elementi addottidall’ufficio.

Di contro, anche in questa sede il contribuente si trincera dietrola denuncia di una omessa o carente motivazione, senza però evidenziare,rispetto ad una motivazione che al contrario esiste ed è sufficiente, quali sianoi riscontri di opposto avviso che aveva prodotto in sede di merito e che nonerano stati ponderati dal giudice regionale.Individuato dunque il ruolo dell’Orefice, a questi doveva ricondursi lapretesa fiscale.A tal fine, è utile richiamare quanto questa Corte ha affermato, in materiadi sanzioni, avvertendo come, nell'interposizione del gestore "uti dominus"alla società di capitali interposta, non ha rilievo il rapporto fiscale diquest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'interponente, sicché lafattispecie esula dal disposto di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e leviolazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite all’attività delgestore uti dominus (Cass., 25 luglio 2022, n. 23231).

L’irrogazione dellesanzioni, difatti, trova il suo diretto riferimento nella condottaRGN 8667/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 8686 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026dell’interponente, il quale è sanzionato in proprio, in relazione all’avvenutaData pubblicazione 25/04/2026traslazione dei tributi dell’ente collettivo, con conseguente imputazione anchedelle condotte evasive.

L’attenzione speculare alla compagine sociale haconsentito pertanto di affermare che, perché difetti la ratio dell'art. 7, d.l. n.269 del 2003, che sanziona la sola società dotata di personalità giuridica, esia ripristinata la regola secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la personafisica autrice dell'illecito, è necessario acquisire riscontri probatori, anchepresuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della società medesima,quand'anche gestita da un amministratore di fatto (Cass., 23 gennaio 2023,n. 1946).

La vitalità, infatti si contrappone alla sua gestione e direzione daparte di un soggetto terzo uti dominus.La medesima giurisprudenza ha pertanto affermato che «A maggiorragione tanto vale in riferimento alle imposte, atteso che si tratterebbe, comenel caso di specie, di una società paravento, dietro la quale si cela, secondola prospettazione erariale e secondo quanto riconosciuto dal giudice d’appello,il [….], i cui interessi esclusivi sarebbero coperti dalla società.

Ed infattiquanto all’imposizione sul reddito, la richiamata giurisprudenza ha chiaritoche, ferma l’effettività della società di capitali -al di là del proposito dei socie ideatori di realizzare con essa un mero schermo rispetto ad eventuali attivitàillecite–, il fatto costitutivo dell’imposizione tributaria è rappresentato dalpossesso effettivo di un reddito «per interposta persona», secondo lo schemadisciplinato dall’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73, ossia di soggetto chedisponga delle risorse del soggetto interposto (Cass., 23231/2022 cit.).

Latraslazione del reddito d’impresa dall’interposto (società) all’interponente aisensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 è idonea ad assicurarela ripresa a tassazione nei confronti di quest’ultimo per le imposte dovute.L’oggetto della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria, peraltro,non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione, ma solo – comeprecisa la norma – al riscontro del dato che «egli [il soggetto terzo] ne èl’effettivo possessore per interposta persona»: la funzione della norma,dunque, è quella di evitare che il contribuente (effettivo possessore) sisottragga al prelievo occultando all’Amministrazione finanziaria la propriaidentità di contribuente, ricorrendo a interposizioni negoziali tali da attribuirea terzi il possesso del reddito.

Ciò significa che la posizione dell’interponentenon è quella di mero gestore-amministratore dell’ente collettivo, ma diRGN 8667/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 8696 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026soggetto che disponga uti dominus delle risorse del soggetto interposto.

AData pubblicazione 25/04/2026fronte di tale prova, che può essere fornita anche solo in via presuntiva,incomberà poi al contribuente fornire la prova contraria dell’assenza diinterposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggettointerposto (Cass. n. 29228 del 20/10/2021; Cass. n. 5276 del 17/02/2022).A ben vedere, allora, l’esegesi della disciplina positiva, pur originariamentefocalizzata sulla verifica della effettiva operatività della società, della suavitalità, dietro la quale può nascondersi un amministratore di fatto, haopportunamente perso interesse a “classificare” il ruolo, ossia la funzione delsoggetto operante “dietro” la medesima società.

Non è cioè utile comprenderese ci si trovi o meno al cospetto di un amministratore formale o unamministratore di fatto.

Quello che invece deve emergere è che il soggettoterzo si comporti uti dominus, ossia come colui che ne gestisce e dirige lerisorse -autonomamente dalla società e anche, se del caso,indipendentemente dagli interessi di questa-, ideando e ponendo in essere lecondotte (illecite) dalle quali e per le quali possa insorgere un credito erariale.In tali ipotesi assume rilevanza non il rapporto fiscale della società, ma quelloche fa capo direttamente all'interponente, che dunque è l’effettivo possessoredel reddito d'impresa ed al quale dunque l’amministrazione finanziaria hadiritto di chiedere conto.

Il percorso interpretativo converge sui risultatiesegetici cui questa stessa Corte perviene in tema di società di capitali e“socio tiranno”, laddove si è affermato che la nozione di abuso dellapersonalità giuridica assume rilievo al fine di contrastare lo schermo dietrocui si cela il "socio tiranno", in modo tale da accollargli la responsabilitàillimitata per le obbligazioni contratte dalla società di capitali, da lui diretta econtrollata, consentendo l'aggressione del suo patrimonio personale da partedei creditori della società (cfr. Cass., 22 giugno 2022, n. 20181).

Conclusioniper le quali è appena il caso di evidenziare che l’utilizzo strumentale dellasocietà non pone in dubbio l’esistenza della società medesima, nel rispettodunque dei principi enucleabili dall’art. 2332 c.c., con esclusione di ogniipotesi di simulazione assoluta dell'atto costitutivo di una società di capitali,che sia iscritta nel registro delle imprese, e per la quale non è configurabilealcuna ipotesi simulatoria in ragione della natura stessa del contratto sociale.Sulla base di quanto testé chiarito, con riguardo poi all’Iva trova altrettantacoerenza l’opinione secondo cui, nell’esecuzione delle prestazioni di servizi traRGN 8667/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 81606 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026il soggetto gestore uti dominus e la società, si instaura, quando il primo agiscaData pubblicazione 25/04/2026in nome proprio, sia pure per conto della seconda, un rapporto riconducibileal mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore e ilmandante è la società.

Ciò si verifica, in particolare, quando l’imprenditore,che gestisca delle società cartiere, disponga in autonomia in merito alledelle operazioni commerciali, individuando, ad esempio, i venditori (esteri) ei successivi acquirenti (nazionali).

Orbene, l’art. 6, par. 4, della Sestadirettiva, corrispondente all’art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972,stabilisce che, qualora un soggetto passivo partecipi, in nome proprio ma perconto terzi, ad una prestazione di servizi, si deve ritenere che egli stessoabbia ricevuto o fornito i detti servizi a titolo personale.

Si realizza, in altritermini, la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche, forniteconsecutivamente sull’assunto che l’operatore che partecipa alla prestazionedi servizi abbia in un primo tempo ricevuto i servizi in questione da prestatorispecializzati prima di fornire, in un secondo tempo, gli stessi serviziall’operatore per conto del quale agisce (v., tra le varie, Corte di giustizia, 4maggio 2017, in causa C-274/15, Commissione c/ Lussemburgo, punto 86;nella giurisprudenza interna, v., ex multis, Cass., 23 novembre 2018, n.30360; 29 settembre 2020, n. 20591): il mandatario, quindi, assume eacquista in nome proprio, rispettivamente, gli obblighi e i diritti derivanti dalcompimento dell'affare trattato per conto del mandante.

Ne deriva che se laprestazione di servizi a cui l’operatore partecipa è soggetta all’Iva, pure ilrapporto giuridico tra costui e la parte per conto della quale agisce è soggettoall’Iva (v.

Corte di giustizia, in causa C-274/15 cit., punto 87).

L’irregolaritàdelle operazioni riferite al mandante, infine, se, da un lato, non esime ilmandatario senza rappresentanza dall’obbligo di provvedere alla fatturazioneposto che quale soggetto passivo, nel rapporto con il mandante, è tenuto alvaglio critico dell’operazione (e di verificare, quindi, il regime fiscale e difatturazione), dall’altro, ove vengano in rilievo – come nella specie –operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o no in una frode carosello,ciò refluisce sulla sua posizione, neppure essendo in dubbio la fittizietà delleoperazioni e la consapevolezza della frode» (Cass., 27 agosto 2025, n. 23987,nella quale si è affermato il principio di diritto, secondo cui “in tema di impostedirette e di Imposta sul valore aggiunto, per la traslazione dell’imponibileRGN 8667/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 81616 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026dall’interposto (società) all’interponente (soggetto che ha gestito "utiData pubblicazione 25/04/2026dominus" una società di capitali), ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n.600 del 1973, idonea ad assicurare la ripresa a tassazione nei confronti diquest’ultimo delle imposte dovute, non è decisivo “classificare” la funzionedel soggetto operante “dietro” la medesima società, e cioè comprendere seci si trovi o meno al cospetto di un amministratore formale o unamministratore di fatto, perché quello che deve emergere è che il soggettoterzo si comporti uti dominus, ossia come colui che ne gestisce e dirige lerisorse -autonomamente dalla società e anche, se del caso,indipendentemente dagli interessi di questa-, ideando e ponendo in essere lecondotte (illecite) dalle quali e per le quali possa insorgere un credito erariale,da far valere nei confronti dell’interponente”.)Chiariti i principi in materia, la pronuncia impugnata è coerente con essi,evidenziando il ruolo in concreto tenuto dall’Orefice nel complessocollegamento delle due società, di fatto esercitando funzioni di direzione econtrollo, in ragione dei propri interessi, per essere l’ideatore e gestore dellafrode, ossia di dominus delle risorse dei soggetti interposti, utilizzate ai proprifini, secondo i principi dinanzi indicati.Il motivo va pertanto rigettato.Con il terzo motivo il ricorrente si duole della «Violazione dell’art. 12,comma 7, della Legge 212/2000, 41-47-48 della carta dei Dirittiil diritto ad un giusto ed equo procedimento, e degli artt. 24-97-111-117Costituzione».A parte che le uniche norme invocate, afferenti la fase amministrativa deirapporti tra cittadino e Amministrazione, sono l’art. 41 della CDFUE, e gli artt.97 e 117 della Costituzione, mentre le restanti attengono al processo, nei cuiconfronti non appare che la difesa del contribuente abbia elevato rilievi diviolazione dei principi costituzionali e unionali, in ogni caso, per quantoillustrato nell’esame del precedente motivo in ordine alle garanzie assicuratecomunque al contribuente nella fase endoprocedimentale, nonché in ordineall’esercizio dei propri diritti di difesa, ampiamente esplicati nella presentecontroversia, in tutti i gradi di merito e nel presente, il motivo è palesementeinfondato.RGN 8667/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 8667/2020Numero sezionale 81025 2/2025Numero di raccolta generale 11121/2026Data pubblicazione 25/04/2026In definitiva il ricorso va rigettato.

Nulla va regolato in ordine alle speseper non essersi costituito l’Ufficio.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dàdel ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nellamisura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delmedesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 8667/2020Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t. -IntimataAvverso la sentenza n. 10113/2018 pronunciata dalla Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 19 novembre 2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alricorrente l’avviso d’accertamento, con cui, per l’anno d’imposta 2011, glifurono contestate condotte finalizzate all’ideazione e alla realizzazione diRGN 8667/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8626 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente pretesa di maggioriData pubblicazione 25/04/2026imposte a titolo di Iva, Ires ed Irap.In particolare, a seguito di indagini condotte dalla GdF, erano staterilevate operazioni intervenute tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della qualeOrefice Biagio era stato amministratore, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di fattoamministrata dal medesimo Orefice. La prima risultava acquirente di cucciolidi cane, effettuati presso la società Keisben, di diritto ungherese, ciò facendomediante l’interposizione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] verifica risultava infattiche gli acquisti, formalmente eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di viaggidell’Orefice in Ungheria, erano immediatamente ribaltati alla [OSCURATO:PERSONA].r.l.L’avviso d’accertamento notificato all’Orefice per i benefici conseguitidalle operazioni fraudolente, corrispondente all’Iva ed al ricarico del prezzocontabilizzato nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srl alla [OSCURATO:PERSONA], fu impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli, che con sentenza n. 13642/2017 ne rigettò le ragioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania respinse l’appello delcontribuente con sentenza n. 10113/2018.Il giudice regionale, dopo aver riportato le ragioni di gravame dell’Oreficee le difese dell’Ufficio, ha rilevato che l’avviso d’accertamento era statocorrettamente notificato dall’ufficiale giudiziario, come emergeva dalla relatadi notifica. Peraltro, l’atto risultava ritualmente impugnato. L’atto impositivonon era affetto da vizi di motivazione ed il richiamato processo verbale diconstatazione era stato correttamente allegato all’avviso d’accertamento.Non risultava violata neppure la garanzia del contraddittorio, per esseredecorsi i termini di gg. 60, di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000,dalla notifica del verbale ispettivo, del 22.02.2016. L’atto impositivo, con ilquale erano state contestate operazioni soggettivamente inesistenti, erafondato su prove indiziarie, nel rispetto dei principi di distribuzione dell’oneredella prova, segnati dalla giurisprudenza di legittimità. Rilevava infine che lagenericità delle prove addotte dal contribuente confermava l’infondatezza deldenunciato difetto di contraddittorio endoprocedimentale tra amministrazionee contribuente, che quest’ultimo aveva pure eccepito.RGN 8667/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8667/2020Numero sezionale 8035 2/2025Numero di raccolta generale 11121/2026Data pubblicazione 25/04/2026Per la cassazione della sentenza il contribuente ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate, cui risulta tempestivamentenotificato il ricorso, non ha inteso controdedurre.Nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 3 dellaLegge 241/90, dell’art. 7 della Legge 212/2000, dell’art. 42 D.P.R. 600/73come modificato dal D.Lgs. 32/2001 e degli articoli 3-24-97-111 e 113Costituzione. 1.2 Violazione dell’art. 36 del D. Lgs 546/92». La sentenza dellacommissione regionale sarebbe nulla perché ab origine sarebbe nulla per averconfermato, con motivazione meramente apparente, l’avviso d’accertamento,che si era limitato a richiamare integralmente il pvc. redatto in sede di verificadalla GdF.Il motivo, ove non inammissibile, è infondato.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quandomotivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze,di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché ilrinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dandoconto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimentoRGN 8667/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8667/2020Numero sezionale 8045 2/2025Numero di raccolta generale 11121/2026Data pubblicazione 25/04/2026impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparenteogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,come accade quando non vi sia alcuna pur necessaria esplicitazione sulquadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carentenel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generalee astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).Nel caso di specie la motivazione della pronuncia, pacificamente esistentesul piano grafico, lo è altrettanto in ragione dei contenuti esposti. In essa ilgiudice regionale, dopo aver riferito dei fatti e delle contestazioni rivoltedall’erario al contribuente, nonché delle presunte violazioni delle garanzieendoprocedimentali, come lamentate dal ricorrente, e dopo aver riportato ledifese dell’Amministrazione finanziaria, ha spiegato perché l’appello fosseinfondato sia in ordine alle questioni sostanziali, inerenti gli addebiti e ladistribuzione degli oneri probatori, sia in riferimento all’assenza delleviolazioni delle garanzie procedimentali del contribuente (quanto alla notificadell’avviso d’accertamento, al rispetto del contraddittorio, all’ampiezza dellamotivazione dell’atto impositivo, che aveva a sua volta richiamato il processoverbale di constatazione, allegandone copia).In realtà con la censura la difesa del ricorrente di fatto indirizza le critichenon già alla sentenza ma alla motivazione dell’atto impositivo, tacciato dicarenza di motivazione per limitarsi a richiamare pedissequamente gli esitidella verifica, così appiattendosi su quest’ultima, senza alcun esercizio divalutazione critica.In tal modo non solo il motivo di censura svela il suo vero intento, ossiaquello di denuncia non già di vizi della sentenza, ma di infondatezza dei fattiaccertati e contestati con l’atto impositivo, ossia insiste su una critica fattuale,senza tener conto dei confini dei parametri di critica di un provvedimento insede di legittimità, ma, anche volendo reputare ammissibile taleRGN 8667/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8667/2020Numero sezionale 8055 2/2025Numero di raccolta generale 11121/2026Data pubblicazione 25/04/2026impostazione, non tiene conto che la motivazione dell’avviso d’accertamentopuò essere integralmente sorretta dal mero rinvio al pvc. Al riguardo questaCorte ha infatti chiarito che la motivazione di un avviso di accertamento "perrelationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dallaGuardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non èillegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio deglielementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso,condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scritturache, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti alcontribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento delcontraddittorio (Cass., 20 dicembre 2018, n. 32957; 12 febbraio 2025, n.3610).Peraltro, anche considerando il contenuto del motivo di impugnazione percome sviluppato da pag. 10 del ricorso -punto 1.2-, esso è del tutto privo dipregio. A differenza di quanto sostiene il ricorrente, la motivazione è sorrettada una esposizione sufficiente ad evidenziare, ed apprezzare, gli elementiraccolti nell’atto impositivo (anche per relationem al pvc), da cui emerge conchiarezza il ruolo dell’Orefice, quale soggetto di fatto amministratore odominus delle società coinvolte nelle operazioni soggettivamente inesistenti,operazioni messe in atto, con l’interposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., societàcartiera priva di propria autonomia organizzativa e commerciale, il cui scopoera solo quello di emettere fatture ai fini iva e far risultare un ricarico nelpassaggio, solo formale, della merce da un soggetto ad un altro, così facendoemergere costi e iva a debito in realtà mai versati.La censura va dunque rigettata.Con il secondo motivo denuncia la «Violazione della legge processuale exart. 112 c.p.c. in rapporto con l’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. con conseguente viziodella pronuncia di II grado per extrapetizione, ultrapetizione e/o omissione dipronuncia ovvero per Violazione della legge processuale ex art. 36 D.Lgs. n.546/1992 in rapporto con l’art. 360 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6Costituzione, dell’art. 118 disp. di att. del c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4del D.Lgs. 546/1992». La sentenza sarebbe nulla per non essersi pronunciatasulle doglianze formulate dal contribuente, soprattutto con riguardo allamancata convocazione in sede di verifica e alla mancata notifica dello stessopvc rilasciato alla società. Nella pronuncia impugnata peraltro nessunaRGN 8667/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 866 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026argomentazione sarebbe stata spesa a fronte delle contestazioni elevate inData pubblicazione 25/04/2026ordine al ruolo di autore delle violazioni addebitato al ricorrente, ai vizi dinotifica dell’atto, alla carenza di motivazione, al mancato rispetto del terminedi sessanta giorni dalla consegna del pvc.Il motivo, innanzitutto, è carente di specificità, perché non riporta ipassaggi del ricorso d’appello in cui quelle doglianze erano state formulate.Tenendo comunque conto delle difese del contribuente riportate nellastessa sentenza del giudice d’appello, esso si rivela infondato.Diversamente da quanto pretende la difesa del ricorrente, laCommissione regionale ha riconosciuto la correttezza della notifica dell’atto.Si tratta di una valutazione di fatto, operata previa visione della “relata dinotifica” compiuta dall’ufficiale giudiziario. Quanto alle eventuali ulterioriosservazioni che il contribuente avrebbe formulato, di esse nulla risultariportato in ricorso, e pertanto sotto tale profilo il motivo è inammissibile.Anche in ordine alla violazione del termine dilatorio di sessanta giorni, aifini del rispetto del contraddittorio, tra la comunicazione del pvc e la notificadell’avviso d’accertamento, la sentenza risulta essersi pronunciata. In essa,infatti, si fa richiamo alla notifica del verbale ispettivo del 22.02.2016. Ladoglianza secondo cui, per non essere stato presente alla verifica e allaredazione dell’atto, il contribuente non ne avrebbe avuto conoscenza legale,si pone in frontale contrasto con il principio, formulato dalla giurisprudenza dilegittimità, la quale ha affermato che, in tema di accertamento, l'obbligo dimotivazione degli atti impositivi, come disciplinato dall'art. 7 della l. n. 212del 2000 e dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, notificati all'amministratoredi fatto, è soddisfatto mediante rinvio per relationem al processo verbale diaccertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorchésolo a quest'ultima notificato, giacché egli, ingerendosi nell'amministrazioneed esercitando i poteri propri inerenti alla gestione societaria, pur in difettodi una formale investitura, ha l'obbligo, al pari dell'amministratore di diritto,di conoscere l'andamento dell'intera attività sociale, ivi compresi gli attiimpositivi emessi nei confronti dell'ente ed i relativi documenti giustificativi,al fine di reagire mediante impugnazione quando ritenuti illegittimi (Cass., 6marzo 2025, n. 5930).Appare consequenziale al principio appena richiamato che la presunzionedi conoscenza dell’atto impositivo debba estendersi anche al processo verbaleRGN 8667/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8676 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026di constatazione, per il ruolo assorbente di fatto rivestito dall’amministratoreData pubblicazione 25/04/2026di fatto.È priva di pregio, inoltre, la denuncia di carenza di motivazione in ordinealla qualifica di amministratore di fatto attribuita all’Orefice. A parte l’assenzadi ogni specifico richiamo alle “forti contestazioni” che il contribuente sostieneaver sollevato anche in sede d’appello avverso la qualifica di amministratoredi fatto, la sentenza, in ogni caso, riporta con precisione il ruolo del ricorrente,svolto in entrambe le due società italiane coinvolte nelle operazionisoggettivamente inesistenti: una creata per essere destinata alle funzioni dicartiera, l’altra, costituente sostanzialmente una ulteriore società a serviziodegli interessi del contribuente, nei cui confronti correttamentel’amministrazione finanziaria aveva inteso ribaltare le maggiori impostepretese. A tal fine viene valorizzata la circostanza che le indagini avevanodato atto che ad ogni viaggio compiuto in Ungheria dall’Orefice corrispondevala cessione di cani dalla società straniera Keisben, formalmente acquistatidalla [OSCURATO:PERSONA] srl, che immediatamente procedeva a sua volta alla cessionedegli animali alla [OSCURATO:PERSONA] srl.La decisione intanto rivela l’osservanza delle regole di governo delle proveda parte del giudice d’appello, che ha ritenuto, nel suo insindacabile potered’accertamento del merito dei fatti, di apprezzare gli elementi addottidall’ufficio. Di contro, anche in questa sede il contribuente si trincera dietrola denuncia di una omessa o carente motivazione, senza però evidenziare,rispetto ad una motivazione che al contrario esiste ed è sufficiente, quali sianoi riscontri di opposto avviso che aveva prodotto in sede di merito e che nonerano stati ponderati dal giudice regionale.Individuato dunque il ruolo dell’Orefice, a questi doveva ricondursi lapretesa fiscale.A tal fine, è utile richiamare quanto questa Corte ha affermato, in materiadi sanzioni, avvertendo come, nell'interposizione del gestore "uti dominus"alla società di capitali interposta, non ha rilievo il rapporto fiscale diquest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'interponente, sicché lafattispecie esula dal disposto di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e leviolazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite all’attività delgestore uti dominus (Cass., 25 luglio 2022, n. 23231). L’irrogazione dellesanzioni, difatti, trova il suo diretto riferimento nella condottaRGN 8667/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8686 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026dell’interponente, il quale è sanzionato in proprio, in relazione all’avvenutaData pubblicazione 25/04/2026traslazione dei tributi dell’ente collettivo, con conseguente imputazione anchedelle condotte evasive. L’attenzione speculare alla compagine sociale haconsentito pertanto di affermare che, perché difetti la ratio dell'art. 7, d.l. n.269 del 2003, che sanziona la sola società dotata di personalità giuridica, esia ripristinata la regola secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la personafisica autrice dell'illecito, è necessario acquisire riscontri probatori, anchepresuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della società medesima,quand'anche gestita da un amministratore di fatto (Cass., 23 gennaio 2023,n. 1946). La vitalità, infatti si contrappone alla sua gestione e direzione daparte di un soggetto terzo uti dominus.La medesima giurisprudenza ha pertanto affermato che «A maggiorragione tanto vale in riferimento alle imposte, atteso che si tratterebbe, comenel caso di specie, di una società paravento, dietro la quale si cela, secondola prospettazione erariale e secondo quanto riconosciuto dal giudice d’appello,il [….], i cui interessi esclusivi sarebbero coperti dalla società. Ed infattiquanto all’imposizione sul reddito, la richiamata giurisprudenza ha chiaritoche, ferma l’effettività della società di capitali -al di là del proposito dei socie ideatori di realizzare con essa un mero schermo rispetto ad eventuali attivitàillecite–, il fatto costitutivo dell’imposizione tributaria è rappresentato dalpossesso effettivo di un reddito «per interposta persona», secondo lo schemadisciplinato dall’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73, ossia di soggetto chedisponga delle risorse del soggetto interposto (Cass., 23231/2022 cit.). Latraslazione del reddito d’impresa dall’interposto (società) all’interponente aisensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 è idonea ad assicurarela ripresa a tassazione nei confronti di quest’ultimo per le imposte dovute.L’oggetto della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria, peraltro,non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione, ma solo – comeprecisa la norma – al riscontro del dato che «egli [il soggetto terzo] ne èl’effettivo possessore per interposta persona»: la funzione della norma,dunque, è quella di evitare che il contribuente (effettivo possessore) sisottragga al prelievo occultando all’Amministrazione finanziaria la propriaidentità di contribuente, ricorrendo a interposizioni negoziali tali da attribuirea terzi il possesso del reddito. Ciò significa che la posizione dell’interponentenon è quella di mero gestore-amministratore dell’ente collettivo, ma diRGN 8667/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8696 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026soggetto che disponga uti dominus delle risorse del soggetto interposto. AData pubblicazione 25/04/2026fronte di tale prova, che può essere fornita anche solo in via presuntiva,incomberà poi al contribuente fornire la prova contraria dell’assenza diinterposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggettointerposto (Cass. n. 29228 del 20/10/2021; Cass. n. 5276 del 17/02/2022).A ben vedere, allora, l’esegesi della disciplina positiva, pur originariamentefocalizzata sulla verifica della effettiva operatività della società, della suavitalità, dietro la quale può nascondersi un amministratore di fatto, haopportunamente perso interesse a “classificare” il ruolo, ossia la funzione delsoggetto operante “dietro” la medesima società. Non è cioè utile comprenderese ci si trovi o meno al cospetto di un amministratore formale o unamministratore di fatto. Quello che invece deve emergere è che il soggettoterzo si comporti uti dominus, ossia come colui che ne gestisce e dirige lerisorse -autonomamente dalla società e anche, se del caso,indipendentemente dagli interessi di questa-, ideando e ponendo in essere lecondotte (illecite) dalle quali e per le quali possa insorgere un credito erariale.In tali ipotesi assume rilevanza non il rapporto fiscale della società, ma quelloche fa capo direttamente all'interponente, che dunque è l’effettivo possessoredel reddito d'impresa ed al quale dunque l’amministrazione finanziaria hadiritto di chiedere conto. Il percorso interpretativo converge sui risultatiesegetici cui questa stessa Corte perviene in tema di società di capitali e“socio tiranno”, laddove si è affermato che la nozione di abuso dellapersonalità giuridica assume rilievo al fine di contrastare lo schermo dietrocui si cela il "socio tiranno", in modo tale da accollargli la responsabilitàillimitata per le obbligazioni contratte dalla società di capitali, da lui diretta econtrollata, consentendo l'aggressione del suo patrimonio personale da partedei creditori della società (cfr. Cass., 22 giugno 2022, n. 20181). Conclusioniper le quali è appena il caso di evidenziare che l’utilizzo strumentale dellasocietà non pone in dubbio l’esistenza della società medesima, nel rispettodunque dei principi enucleabili dall’art. 2332 c.c., con esclusione di ogniipotesi di simulazione assoluta dell'atto costitutivo di una società di capitali,che sia iscritta nel registro delle imprese, e per la quale non è configurabilealcuna ipotesi simulatoria in ragione della natura stessa del contratto sociale.Sulla base di quanto testé chiarito, con riguardo poi all’Iva trova altrettantacoerenza l’opinione secondo cui, nell’esecuzione delle prestazioni di servizi traRGN 8667/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 81606 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026il soggetto gestore uti dominus e la società, si instaura, quando il primo agiscaData pubblicazione 25/04/2026in nome proprio, sia pure per conto della seconda, un rapporto riconducibileal mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore e ilmandante è la società. Ciò si verifica, in particolare, quando l’imprenditore,che gestisca delle società cartiere, disponga in autonomia in merito alledelle operazioni commerciali, individuando, ad esempio, i venditori (esteri) ei successivi acquirenti (nazionali). Orbene, l’art. 6, par. 4, della Sestadirettiva, corrispondente all’art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972,stabilisce che, qualora un soggetto passivo partecipi, in nome proprio ma perconto terzi, ad una prestazione di servizi, si deve ritenere che egli stessoabbia ricevuto o fornito i detti servizi a titolo personale. Si realizza, in altritermini, la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche, forniteconsecutivamente sull’assunto che l’operatore che partecipa alla prestazionedi servizi abbia in un primo tempo ricevuto i servizi in questione da prestatorispecializzati prima di fornire, in un secondo tempo, gli stessi serviziall’operatore per conto del quale agisce (v., tra le varie, Corte di giustizia, 4maggio 2017, in causa C-274/15, Commissione c/ Lussemburgo, punto 86;nella giurisprudenza interna, v., ex multis, Cass., 23 novembre 2018, n.30360; 29 settembre 2020, n. 20591): il mandatario, quindi, assume eacquista in nome proprio, rispettivamente, gli obblighi e i diritti derivanti dalcompimento dell'affare trattato per conto del mandante. Ne deriva che se laprestazione di servizi a cui l’operatore partecipa è soggetta all’Iva, pure ilrapporto giuridico tra costui e la parte per conto della quale agisce è soggettoall’Iva (v. Corte di giustizia, in causa C-274/15 cit., punto 87). L’irregolaritàdelle operazioni riferite al mandante, infine, se, da un lato, non esime ilmandatario senza rappresentanza dall’obbligo di provvedere alla fatturazioneposto che quale soggetto passivo, nel rapporto con il mandante, è tenuto alvaglio critico dell’operazione (e di verificare, quindi, il regime fiscale e difatturazione), dall’altro, ove vengano in rilievo – come nella specie –operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o no in una frode carosello,ciò refluisce sulla sua posizione, neppure essendo in dubbio la fittizietà delleoperazioni e la consapevolezza della frode» (Cass., 27 agosto 2025, n. 23987,nella quale si è affermato il principio di diritto, secondo cui “in tema di impostedirette e di Imposta sul valore aggiunto, per la traslazione dell’imponibileRGN 8667/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 81616 7/2020Numero sezionale 8052/2025Numero di raccolta generale 11121/2026dall’interposto (società) all’interponente (soggetto che ha gestito "utiData pubblicazione 25/04/2026dominus" una società di capitali), ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n.600 del 1973, idonea ad assicurare la ripresa a tassazione nei confronti diquest’ultimo delle imposte dovute, non è decisivo “classificare” la funzionedel soggetto operante “dietro” la medesima società, e cioè comprendere seci si trovi o meno al cospetto di un amministratore formale o unamministratore di fatto, perché quello che deve emergere è che il soggettoterzo si comporti uti dominus, ossia come colui che ne gestisce e dirige lerisorse -autonomamente dalla società e anche, se del caso,indipendentemente dagli interessi di questa-, ideando e ponendo in essere lecondotte (illecite) dalle quali e per le quali possa insorgere un credito erariale,da far valere nei confronti dell’interponente”.)Chiariti i principi in materia, la pronuncia impugnata è coerente con essi,evidenziando il ruolo in concreto tenuto dall’Orefice nel complessocollegamento delle due società, di fatto esercitando funzioni di direzione econtrollo, in ragione dei propri interessi, per essere l’ideatore e gestore dellafrode, ossia di dominus delle risorse dei soggetti interposti, utilizzate ai proprifini, secondo i principi dinanzi indicati.Il motivo va pertanto rigettato.Con il terzo motivo il ricorrente si duole della «Violazione dell’art. 12,comma 7, della Legge 212/2000, 41-47-48 della carta dei Dirittiil diritto ad un giusto ed equo procedimento, e degli artt. 24-97-111-117Costituzione».A parte che le uniche norme invocate, afferenti la fase amministrativa deirapporti tra cittadino e Amministrazione, sono l’art. 41 della CDFUE, e gli artt.97 e 117 della Costituzione, mentre le restanti attengono al processo, nei cuiconfronti non appare che la difesa del contribuente abbia elevato rilievi diviolazione dei principi costituzionali e unionali, in ogni caso, per quantoillustrato nell’esame del precedente motivo in ordine alle garanzie assicuratecomunque al contribuente nella fase endoprocedimentale, nonché in ordineall’esercizio dei propri diritti di difesa, ampiamente esplicati nella presentecontroversia, in tutti i gradi di merito e nel presente, il motivo è palesementeinfondato.RGN 8667/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8667/2020Numero sezionale 81025 2/2025Numero di raccolta generale 11121/2026Data pubblicazione 25/04/2026In definitiva il ricorso va rigettato. Nulla va regolato in ordine alle speseper non essersi costituito l’Ufficio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dàdel ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nellamisura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delmedesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 8667/2020Consigliere rel. Federici