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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 34977/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14620-2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 1080/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella PUGLIA, depositata il 5 / 4 /201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Pugliaaveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Taranto , in accoglimento de l ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA] e a vverso cartell a esattoriale; il contribuente ed Agenzia delle entrate riscossione sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primomotivo l’Ufficio denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per omessa pronuncia sull’eccezione , sollevata nel giudizio di merito, di difetto di giurisdizione, lamentando la ricorrente che «trattasi di recupero crediti derivanti da sentenza della Corte dei Conti e non da crediti tributari»;

1.2. con il secondo motivo l’Ufficio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che l’appellante aveva inammissibilmente integrato in giudizio le ragioni poste alla base dell’atto di riscossionein relazione alla memoria, prodotta in appello, mediante l’allegata documentazione (sentenza della Corte dei Conti n. 13/93 del 22 maggio 2015), con cui l’Ufficio aveva inteso ribadire la formulata eccezione di difetto di giurisdizione;

1.3. dall'esame degli atti (consentita in questa sede trattandosi di controversia relativa alla giurisdizione) risulta che la richiesta dell’Amministrazione, enunciata nella cartella con la generica indicazione «canone o credito demaniale...» e « registro entrate diverse min. fin. accessori... registro recupero crediti funz. interessi ... registro recupero crediti funz. sanz. pecun. ...» per un ammontare complessivamente pari ad Euro 202.497,69,discendeva dall'esecuzione di una sentenza (nel caso di specie della Corte dei Conti, sez. giurisd.

Puglia, n. 13/1993) che riguardava esclusivamente il recupero delle somme, a titolo di risarcimento per danni erariali, liquidate a carico di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Cancelliere della Pretura di Taranto, per appropriazione di denaro versato da privati per depositi giudiziari ed al fine della conversione del pignoramento;

1.4. con riguardoal caso di specie va dunque in primo luogo ribadito il principio affermato nella pronunciadelle Sezioni Unite di questa Corte n. 25 maggio 1999, n. 294,secondo cui a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessario e sufficiente che il pubblico interesse, per la tutela del quale il Procuratore regionale si fa promotore, caratterizzi la sua azione sotto i profili inerenti: a) alla addebitabilità di un comportamento commissivo od omissivo posto in essere, in violazione dei doveri di ufficio, da un soggetto legato all'ente da un rapporto di impiego o servizio anche di fatto, b) alla produzione di un nocumento patrimoniale, effettivo e valutabile in termini economici, subìto dalla pubblica amministrazione; c) al collegamento causale fra condotta antidoverosa e evento dannoso; quando la contestazione dell'addebito assolva alla indicazione di siffatti connotati e l'oggetto del processo sia da essi caratterizzato, la Corte dei conti è legittimamente investita dei poteri cognitivi e sindacatori ad essa attribuiti dall'ordinamento (art. 103 Cost.), nell'esercizio dei quali spetta a quell'organo di giustizia giudicare se nella fattispecie sussistano o meno, in concreto, tutti i requisiti di legge per addivenire a una pronuncia di condannaper responsabilità amministrativa patrimoniale;

1.5. ciò posto, l’odierna fattispecie ha, tuttavia, ad oggetto la fase esecutiva di sentenza di condanna del Giudice contabile , relativamente peraltro a pronuncia emessa in data 5.4.1993, anterior mente , dunque, all’entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile (D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174);1.6.considerato quindi che l’esame della contestazione erariale della giurisdizione tributaria, in favore del Giudice ordinario , relativamente all’esecuzione delle pronunce del Giudice contabile, mediante cartella esattoriale,vada rimesso alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 374, comma 1, primo periodo, cod. proc. civ., non rinvenendosi precedenti specifici al riguardo, sicché non pare sussistano le condizioni, previste dallo stesso art. 374, comma 1, c.p.c., affinché la proposta questione di giurisdizione sia decisa da questa Sezione P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite e pertanto rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14620-2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 1080/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella PUGLIA, depositata il 5 / 4 /201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Pugliaaveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Taranto , in accoglimento de l ricors o proposto da [OSCURATO:PERSONA] e a vverso cartell a esattoriale; il contribuente ed Agenzia delle entrate riscossione sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primomotivo l’Ufficio denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per omessa pronuncia sull’eccezione , sollevata nel giudizio di merito, di difetto di giurisdizione, lamentando la ricorrente che «trattasi di recupero crediti derivanti da sentenza della Corte dei Conti e non da crediti tributari»; 1.2. con il secondo motivo l’Ufficio denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che l’appellante aveva inammissibilmente integrato in giudizio le ragioni poste alla base dell’atto di riscossionein relazione alla memoria, prodotta in appello, mediante l’allegata documentazione (sentenza della Corte dei Conti n. 13/93 del 22 maggio 2015), con cui l’Ufficio aveva inteso ribadire la formulata eccezione di difetto di giurisdizione; 1.3. dall'esame degli atti (consentita in questa sede trattandosi di controversia relativa alla giurisdizione) risulta che la richiesta dell’Amministrazione, enunciata nella cartella con la generica indicazione «canone o credito demaniale...» e « registro entrate diverse min. fin. accessori... registro recupero crediti funz. interessi ... registro recupero crediti funz. sanz. pecun. ...» per un ammontare complessivamente pari ad Euro 202.497,69,discendeva dall'esecuzione di una sentenza (nel caso di specie della Corte dei Conti, sez. giurisd. Puglia, n. 13/1993) che riguardava esclusivamente il recupero delle somme, a titolo di risarcimento per danni erariali, liquidate a carico di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Cancelliere della Pretura di Taranto, per appropriazione di denaro versato da privati per depositi giudiziari ed al fine della conversione del pignoramento; 1.4. con riguardoal caso di specie va dunque in primo luogo ribadito il principio affermato nella pronunciadelle Sezioni Unite di questa Corte n. 25 maggio 1999, n. 294,secondo cui a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessario e sufficiente che il pubblico interesse, per la tutela del quale il Procuratore regionale si fa promotore, caratterizzi la sua azione sotto i profili inerenti: a) alla addebitabilità di un comportamento commissivo od omissivo posto in essere, in violazione dei doveri di ufficio, da un soggetto legato all'ente da un rapporto di impiego o servizio anche di fatto, b) alla produzione di un nocumento patrimoniale, effettivo e valutabile in termini economici, subìto dalla pubblica amministrazione; c) al collegamento causale fra condotta antidoverosa e evento dannoso; quando la contestazione dell'addebito assolva alla indicazione di siffatti connotati e l'oggetto del processo sia da essi caratterizzato, la Corte dei conti è legittimamente investita dei poteri cognitivi e sindacatori ad essa attribuiti dall'ordinamento (art. 103 Cost.), nell'esercizio dei quali spetta a quell'organo di giustizia giudicare se nella fattispecie sussistano o meno, in concreto, tutti i requisiti di legge per addivenire a una pronuncia di condannaper responsabilità amministrativa patrimoniale; 1.5. ciò posto, l’odierna fattispecie ha, tuttavia, ad oggetto la fase esecutiva di sentenza di condanna del Giudice contabile , relativamente peraltro a pronuncia emessa in data 5.4.1993, anterior mente , dunque, all’entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile (D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174);1.6.considerato quindi che l’esame della contestazione erariale della giurisdizione tributaria, in favore del Giudice ordinario , relativamente all’esecuzione delle pronunce del Giudice contabile, mediante cartella esattoriale,vada rimesso alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 374, comma 1, primo periodo, cod. proc. civ., non rinvenendosi precedenti specifici al riguardo, sicché non pare sussistano le condizioni, previste dallo stesso art. 374, comma 1, c.p.c., affinché la proposta questione di giurisdizione sia decisa da questa Sezione P.Q.M. La Corte rimette il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite e pertanto rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di
Sentenza Cassazione n. 34977/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris