CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20619/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 D184H [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS)il [OSCURATO:DATA_NASCITA] titolare dell’omonima ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PARTITA_IVA] con sede in Crosia (CS) al [OSCURATO:PERSONA] n°142rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.F. VNN RSN63D67 E678W pec: rosina.vennari @ avvocatirossano.legalmail.itiscritta nell’albo speciale dei cassazionisti dal 30.01.2015, in forzadi procura speciale rilasciata in data 04.04.2025 la quale dichiaradi voler ricevere le comunicazioni e le notifiche riguardanti il pre-sente procedimento all’indirizzo pec: rosina.vennari @ avvocatiros-sano.legalmail.it, iscritto nel RE.G.IND.E e già comunicato all’or-dine degli avvocati di Castrovillari.Ricorrente[OSCURATO:PERSONA]Comune di CrosiaIntimatoavverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, n° 1355depositata il 9 dicembre 2024.Rilevato cheNumero registro generale 8628/2025Numero sezionale 402/2026Numero di raccolta generale 20619/2026Data pubblicazione 18/06/2026Questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.In considerazione della mancata costituzione del resistente, nonoccorre provvedere sulle spese processuali P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.Roma, 12 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti