CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 24341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con due distinte ordinanze del 25 giugno 2021, rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato a confisca della "[OSCURATO:SOCIETA]." e relativo patrimonio aziendale, in quanto era stato ritenuto sussistente il fumus dei reati di cui agli artt.416 bis commi 1,2,3,4,5,6 e 8 cod.pen., 629 cod. pen. e 2,4, e 7 legge n.895 aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod.pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Avverso le ordinanze ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (per sé e quale ex amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) e di [OSCURATO:PERSONA], osservando che il Tribunale si era limitato a ribadire quanto già affermato nell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nel decreto di sequestro, e che aveva dedicato solo tre pagine all'analisi dei motivi dell'istanza di riesame con una motivazione assolutamente illogica, visto che non era dato cogliere le modalità attraverso le quali un utilizzo strumentale della società avrebbe potuto essere messo in atto, visto che [OSCURATO:PERSONA] era detenuto e che l'impresa individuale Panjo, attraverso la quale si sarebbe continuato a svolgere la medesima attività della [OSCURATO:SOCIETA]. (e che era controllata dall'indagato), era sotto sequestro; non si comprendeva, pertanto, come la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., malgrado la sua accertata inattività ed il successivo sequestro della Panjo, potesse rientrare nelle "cose che furono destinate a commettere il reato" o in quelle che "ne sono il prodotto ed il profitto", in ragione che mai aveva rappresentato l'oggetto che serviva per la commissione del reato, posto che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] utilizzava a tal fine la Panjo. Il difensore aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] non era il solo titolare della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., visto che il 66% delle quote apparteneva ai due fratelli Annunziato e Giacomo, che non erano masi stati attenzionati dalle attività di indagine; quanto alla ritenuta inammissibilità della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] relativa alla restituzione dell'intera società sequestrata, il Tribunale aveva affermato che egli aveva agito in proprio e non in rappresentanza della società, quando invece la domanda era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di ex amministratore della società 2. Il Procuratore generale depositava note scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore depositava memoria scritta, nelle quale insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Osserva infatti questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 605 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, non si può certamente dire di trovarsi di fronte ad una motivazione mancante, posto che il Tribunale ha osservato che "quanto alla imposizione dei prodotti dolciari di sua fabbricazione, va ribadito che [OSCURATO:PERSONA] è proprietario, unitamente ai fratelli Giacomo e Annunziato, odierno ricorrente, della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I...." (pag.28) e che "...se è vero che dal 2017 la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nella titolarità dei tre fratelli Morabito, era inattiva. .è anche vero che l'impresa individuale successivamente creata, denominata "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" utilizzava l'opificio ed i beni strumentali della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con la quale condivideva, altresì, la sede legale..." (pag.29 ordinanza impugnata); il Tribunale ha quindi tratto la logica conclusione che la restituzione della [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe consentito a [OSCURATO:PERSONA] (ti rientrare nel mercato della vendita dei dolci, visto che la [OSCURATO:PERSONA] era stata posta sotto sequestro, e che quindi la [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentava lo strumento per imporre ai commercianti locali i propri prodotti, con conseguente gestione e controllo della attività economica contestata al capo di imputazione relativo al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. ("...da un lato l'azienda in questione rappresenta lo strumento mediante il quale si concretizzava il potere mafioso del [OSCURATO:PERSONA]; dall'altro costituisce il frutto di un percorso imprenditoriale supportato e sponsorizzato dalla 'ndrangheta", pag. 30 ordinanza impugnata). Legittimamente è stato pertanto disposto il sequestro dell'intero patrimonio aziendale, in quanto la società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata qualificata come mafiosa, sussistendo una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili all'associazione per la quale è indagato [OSCURATO:PERSONA]. Si deve poi ribadire che "Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può riguardare nella loro interezza anche i beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, qualora essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all'indagato." (Sez.3, Sentenza n. 29898 del 27/03/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256438 - 01) Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall'art. 325 cod.proc.pen. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua