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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44024/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 novembre 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale subita dal 23 maggio 2013 all'il marzo 2014.

Risulta dagli atti che Chiarella fu sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in data 23 maggio 2013, a seguito di un'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 9 maggio 2013.

L'istanza di riesame, tempestivamente proposta, fu respinta dal Tribunale con ordinanza del 18 giugno 2013.

Questa ordinanza fu oggetto di ricorso e, con sentenza del 3 dicembre 2012, fu annullata dalla Corte di cassazione con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Con ordinanza dell'il. marzo 2014 il Tribunale di Catanzaro, pronunciandosi in sede di rinvio, annullò l'ordinanza applicativa della misura cautelare disponendo l'immediata liberazione di Chiarella.

L'odierno ricorrente è stato assolto dall'imputazione ascrittagli con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2015, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro il 5 luglio 2016, con sentenza divenuta irrevocabile il 9 ottobre 2016.

2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando: - che Chiarella, socio e direttore tecnico della società «C & C», è stato sottoposto a misura cautelare per il delitto di cui agli artt. 110, 629, comma 2, cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 (in ipotesi accusatoria tale delitto sarebbe stato commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA]); - che, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, Chiarella intratteneva relazioni con [OSCURATO:PERSONA] (direttore tecnico della «T5 Costruzioni» ed esponente «di spicco della cosca Tripodi»); - che, nel corso degli interrogatori successivi all'applicazione della misura cautelare, al fine di spiegare le ragioni per cui si era rivolto alla «T5 Costruzioni» per il nolo a freddo dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori che aveva ricevuto in appalto dalla «Eurostrade s.r.I.», Chiarella sostenne, dapprima (il 27 maggio 2013), che a indirizzarlo verso la «T5 costruzioni» era stato proprio [OSCURATO:PERSONA]; poi (il 24 settembre 2013), di essersi rivolto a Vita, di propria iniziativa e non su indicazione di Sgromo; infine (il 23 ottobre 2013), che «era stato proprio Vita a tartassarlo per l'affidamento dei lavori».

3. Contro l'ordinanza Chiarella ha proposto tempestivo ricorso per mezzo dei propri difensori e procuratori speciali.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione.

Sottolinea che il comportamento individuato come gravemente colposo dall'ordinanza impugnata non ha "dato causa", né "concorso a dar causa", al provvedimento privativo della libertà personale che è stato annullato dal Tribunale per il riesame (doverosamente uniformatosi ai principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza del 3 dicembre 2012) per carenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza con particolare riguardo a significato di una conversazione telefonica intercettata in data 11 novembre 2010.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Anche l'avvocatura generale dello Stato ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'ordinanza applicativa della misura cautelare che ha dato luogo alla privazione della libertà personale oggetto della richiesta di riparazione è stata annullata dal Tribunale per il riesame di Catanzaro nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento da parte della Corte di cassazione del provvedimento con il quale quella ordinanza era stata confermata.

L'annullamento è avvenuto in ragione della ritenuta carenza di gravi indizi di colpevolezza e quindi di un vizio genetico dell'ordinanza accertato con provvedimento irrevocabile (nel caso di specie l'ordinanza del Tribunale del riesame dell'Il marzo 2014).

È noto che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma soltanto se l'accertamento dell'insussistenza ab origine di tali condizioni sia avvenuto sulla base di elementi diversi rispetto a quelli trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare.

Non opera invece - perché ciò sarebbe in contrasto insanabile con la ratio solidaristica che sta alla base dell'istituto - se la mancanza di tali condizioni si fonda unicamente su una diversa valutazione dei medesimi elementi valutati ai fini dell'applicazione della misura (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 24766301; Sez. 4, n. 26269 del 01/03/2017, Mazzeo, Rv. 270102; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993).

3. L'ordinanza in esame non fa buon governo di questi principi.

Non spiega, infatti, se la carenza dei gravi indizi sia stata affermata in ragione dell'originaria ambiguità di contenuto di una conversazione telefonica cui il G.i.p. aveva attribuito valore gravemente indiziario (come sostiene il ricorrente) ovvero sulla base di elementi diversi rispetto a quelli valutati dal giudice che ha reso il provvedimento cautelare.

Ne consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti, per nuovo esame, alla Corte di appello di Catanzaro.

Cui è demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative a questo giudizio di legittimità.

Cosi deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente n [OSCURATO:PERSONA] tella 71:2.N+y,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 novembre 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale subita dal 23 maggio 2013 all'il marzo 2014. Risulta dagli atti che Chiarella fu sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in data 23 maggio 2013, a seguito di un'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 9 maggio 2013. L'istanza di riesame, tempestivamente proposta, fu respinta dal Tribunale con ordinanza del 18 giugno 2013. Questa ordinanza fu oggetto di ricorso e, con sentenza del 3 dicembre 2012, fu annullata dalla Corte di cassazione con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Con ordinanza dell'il. marzo 2014 il Tribunale di Catanzaro, pronunciandosi in sede di rinvio, annullò l'ordinanza applicativa della misura cautelare disponendo l'immediata liberazione di Chiarella. L'odierno ricorrente è stato assolto dall'imputazione ascrittagli con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2015, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro il 5 luglio 2016, con sentenza divenuta irrevocabile il 9 ottobre 2016. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando: - che Chiarella, socio e direttore tecnico della società «C & C», è stato sottoposto a misura cautelare per il delitto di cui agli artt. 110, 629, comma 2, cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 (in ipotesi accusatoria tale delitto sarebbe stato commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA]); - che, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, Chiarella intratteneva relazioni con [OSCURATO:PERSONA] (direttore tecnico della «T5 Costruzioni» ed esponente «di spicco della cosca Tripodi»); - che, nel corso degli interrogatori successivi all'applicazione della misura cautelare, al fine di spiegare le ragioni per cui si era rivolto alla «T5 Costruzioni» per il nolo a freddo dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori che aveva ricevuto in appalto dalla «Eurostrade s.r.I.», Chiarella sostenne, dapprima (il 27 maggio 2013), che a indirizzarlo verso la «T5 costruzioni» era stato proprio [OSCURATO:PERSONA]; poi (il 24 settembre 2013), di essersi rivolto a Vita, di propria iniziativa e non su indicazione di Sgromo; infine (il 23 ottobre 2013), che «era stato proprio Vita a tartassarlo per l'affidamento dei lavori». 3. Contro l'ordinanza Chiarella ha proposto tempestivo ricorso per mezzo dei propri difensori e procuratori speciali. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Sottolinea che il comportamento individuato come gravemente colposo dall'ordinanza impugnata non ha "dato causa", né "concorso a dar causa", al provvedimento privativo della libertà personale che è stato annullato dal Tribunale per il riesame (doverosamente uniformatosi ai principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza del 3 dicembre 2012) per carenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza con particolare riguardo a significato di una conversazione telefonica intercettata in data 11 novembre 2010. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Anche l'avvocatura generale dello Stato ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza applicativa della misura cautelare che ha dato luogo alla privazione della libertà personale oggetto della richiesta di riparazione è stata annullata dal Tribunale per il riesame di Catanzaro nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento da parte della Corte di cassazione del provvedimento con il quale quella ordinanza era stata confermata. L'annullamento è avvenuto in ragione della ritenuta carenza di gravi indizi di colpevolezza e quindi di un vizio genetico dell'ordinanza accertato con provvedimento irrevocabile (nel caso di specie l'ordinanza del Tribunale del riesame dell'Il marzo 2014). È noto che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma soltanto se l'accertamento dell'insussistenza ab origine di tali condizioni sia avvenuto sulla base di elementi diversi rispetto a quelli trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare. Non opera invece - perché ciò sarebbe in contrasto insanabile con la ratio solidaristica che sta alla base dell'istituto - se la mancanza di tali condizioni si fonda unicamente su una diversa valutazione dei medesimi elementi valutati ai fini dell'applicazione della misura (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 24766301; Sez. 4, n. 26269 del 01/03/2017, Mazzeo, Rv. 270102; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Morante, Rv. 272993). 3. L'ordinanza in esame non fa buon governo di questi principi. Non spiega, infatti, se la carenza dei gravi indizi sia stata affermata in ragione dell'originaria ambiguità di contenuto di una conversazione telefonica cui il G.i.p. aveva attribuito valore gravemente indiziario (come sostiene il ricorrente) ovvero sulla base di elementi diversi rispetto a quelli valutati dal giudice che ha reso il provvedimento cautelare. Ne consegue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti, per nuovo esame, alla Corte di appello di Catanzaro. Cui è demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative a questo giudizio di legittimità. Cosi deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente n [OSCURATO:PERSONA] tella 71:2.N+y,
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