Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2022

ECLI:EU:T:2022:331
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0512_INF

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 1 o giugno 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / CRU (causa T‑512/19) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Programma di risoluzione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di valutazione definitiva ex post del [OSCURATO:PERSONA] – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità manifesta» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Programma di risoluzione del Comitato di risoluzione unico (CRU) nei confronti di un ente creditizio – Decisione di non procedere a una valutazione definitiva ex post – Atto che non modifica la situazione giuridica del ricorrente – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 20) (v. punti 43‑49) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese. ( 1 ) GU C 295 del 2.9.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0512_INF Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 1 o giugno 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / CRU (causa T‑512/19) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Programma di risoluzione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] – Assenza di valutazione definitiva ex post del [OSCURATO:PERSONA] – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità manifesta» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Programma di risoluzione del Comitato di risoluzione unico (CRU) nei confronti di un ente creditizio – Decisione di non procedere a una valutazione definitiva ex post – Atto che non modifica la situazione giuridica del ricorrente – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 20) (v. punti 43‑49) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese. ( 1 ) GU C 295 del 2.9.2019 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 806/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris