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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13941/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 697 cod. pen.; esaminato l'atto d'impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che il primo motivo, di natura processuale, risulta manifestamente infondato, giacché - per costante giurisprudenza (tra le molte, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159-01) - il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa (quale quello nella specie disposto), la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza; che, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice di merito, nel valutare la congruità del trattamento sanzionatorio, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420- come nella specie puntualmente avvenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 697 cod. pen.; esaminato l'atto d'impugnazione, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione; Ritenuto che il primo motivo, di natura processuale, risulta manifestamente infondato, giacché - per costante giurisprudenza (tra le molte, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159-01) - il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa (quale quello nella specie disposto), la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza; che, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice di merito, nel valutare la congruità del trattamento sanzionatorio, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420- come nella specie puntualmente avvenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 13941/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris