CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11644/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preamboloe deduce tre motivi di ricorso;rilevato che il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati, poiché il reatocontravvenzionale per cui è condanna è stato commesso il 17 dicembre 2019 e va quirichiamato il principio espresso da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti,Rv. 288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione dicui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, siapplica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per i reati commessidall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021);rilevato che è inammissibile il terzo motivo le cui doglianze costituiscono merareiterazione di analoghe censure prospettate al Giudice di appello e da questiadeguatamente vagliate;rilevato, invero, che le doglianze del ricorrente sulla dosimetria sono generiche e sipongono in palese contrasto con il principio, secondo cui, in tema di determinazione dellamisura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gliconferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (opiù) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro,Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2,n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabilein sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv.259142),considerato, infine, che – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – il Giudicedi appello ha motivato adeguatamente anche sulle ragioni a sostegno del diniego dellasospensione condizionale della pena, a tal fine valorizzando i precedenti di cui lo stessorisulta gravato, del tutto ininfluente essendo la generica doglianza del ricorrente sul mancatoaccertamento della loro eventuale definitività poiché la presunzione che il colpevole siasterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza diprecedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrarioconvincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedentigiudiziari (art. 133 capoverso n. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico delmedesimo; sicché il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunquedecisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dallacommissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola daiprecedenti giudiziari, ancorché non definitivi;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11644/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3313/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37593/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preamboloe deduce tre motivi di ricorso;rilevato che il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati, poiché il reatocontravvenzionale per cui è condanna è stato commesso il 17 dicembre 2019 e va quirichiamato il principio espresso da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti,Rv. 288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione dicui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, siapplica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per i reati commessidall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021);rilevato che è inammissibile il terzo motivo le cui doglianze costituiscono merareiterazione di analoghe censure prospettate al Giudice di appello e da questiadeguatamente vagliate;rilevato, invero, che le doglianze del ricorrente sulla dosimetria sono generiche e sipongono in palese contrasto con il principio, secondo cui, in tema di determinazione dellamisura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gliconferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (opiù) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro,Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2,n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabilein sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv.259142),considerato, infine, che – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – il Giudicedi appello ha motivato adeguatamente anche sulle ragioni a sostegno del diniego dellasospensione condizionale della pena, a tal fine valorizzando i precedenti di cui lo stessorisulta gravato, del tutto ininfluente essendo la generica doglianza del ricorrente sul mancatoaccertamento della loro eventuale definitività poiché la presunzione che il colpevole siasterrà dal commettere ulteriori reati non deriva, come effetto automatico, dall'assenza diprecedenti condanne risultanti dal certificato penale, potendo giustificare un contrarioconvincimento non solo il comportamento processuale dell'imputato, ma anche i precedentigiudiziari (art. 133 capoverso n. 2 cod. pen.), quali i procedimenti pendenti a carico delmedesimo; sicché il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunquedecisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dallacommissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato desumendola daiprecedenti giudiziari, ancorché non definitivi;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]