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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 06730/2025

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso il 16/11/2023 dalla Corte di appello di Bologna; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] A. La Corte di appello di Bologna ha confermato il decreto con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni / nonché la confisca del 100% delle quote di partecipazioni di alcune società e dei relativi beni.

Gigliotti sarebbe soggetto portatore di pericolosità qualificata - con riguardo alla consorteria di ‘ndrangheta di Cirò, governata dalla famiglia Farao - Marincola - che, in dato momento, avrebbe esteso le sua attività nel nord Italia e, in particolare, in Emilia - nonché di pericolosità generica.2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine a più profili.

Il tema attiene alla possibilità di configurare il vizio di violazione di legge rispetto ad una motivazione che pur "scorrevole ed esistente" sul piano apparente, nasconda, invece, una non motivazione, ovvero una motivazione "imposta" e in netto contrasto con gli atti del processo (così il ricorso).

In tale contesto, quanto alla pericolosità qualificata, si assume che il decreto impugnato, pur composto da centosette pagine, avrebbe una motivazione apparente - meramente evocativa di quella del decreto di primo grado - rispetto alle ragioni dedotte e connesse alla motivazione della sentenza della Corte di appello, emessa nell'ambito del processo c.d.

Stige, che non solo avrebbe modificato la originaria imputazione, ma avrebbe introdotto elementi "non trattati".

Secondo il decreto impugnato, l'appartenenza di Gigliotti alla consorteria mafiosa deriverebbe dall'avere il proposto immesso denaro - proveniente in larga parte dalle sue attività delittuose relative all'attività delle imprese a lui riconducibili in Parma e in Calabria - sia attraverso finanziamenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Aloe, soggetti legati alla 'ndrangheta, sia attraverso l'acquisto di beni voluttuari, sia, ancora, con la ristrutturazione del [OSCURATO:PERSONA] e per la organizzazione di una serata danzante.

Secondo la Corte, il sodalizio mafioso sarebbe riuscito a "penetrare" nel mondo imprenditoriale attraverso il finanziamento dei capitali derivanti dalle attività di false fatturazioni e gli illeciti tributari commessi dal sistema ideato dal ricorrente e Gigliotti sarebbe stato intraneo alla cosca mafiosa.

Assume il difensore che in realtà la Corte di appello di Catanzaro nel processo Stige, /t lt dopo aver analizzato la vicenda relativa alla società GPlast - insieme al contenuto dei colloqui carcerari di [OSCURATO:PERSONA] con il di lui genitore - aveva ritenuto il ricorrente un concorrente esterno in ragione del rapporto di tipo affaristico instaurato con [OSCURATO:PERSONA] concernente la costituzione di detta Società.

Dunque, secondo la Corte di appello, un imprenditore compiacente e in qualche modo colluso ma non un partecipe.

Assume invece il ricorrente che tale ruolo sarebbe contraddetto dalle dichiarazioni del neo collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]°, che nel 2018 aveva riferito che alla sistemazione lavorativa del fratello Vittorio e di un altro soggetto della cosca ([OSCURATO:PERSONA]) in una delle imprese di Gigliotti avevano provveduto una serie di soggetti che "lo avevano fatto assumere".

Sul punto la motivazione sarebbe silente, tenuto conto, si argomenta, che, se davvero Gigliotti avesse voluto favorire la ndrangheta in base ad un patto di scambio, non avrebbe fatto assumere in società a lui collegate soggetti legati da vincoli di parentela con i vertici del sodalizio.Una situazione che avrebbe dovuto far sorgere il dubbio che Gigliotti potè in realtà "subire" questa situazione, considerato che non sarebbe stato chiarito nemmeno quale sarebbe stato il vantaggio ottenuto dal ricorrente rispetto al sodalizio, non essendo stato individuato nessun elemento comprovante la esistenza di una "protezione".

Né, sotto altro profilo, sarebbe stato individuato il ruolo ricoperto dal ricorrente a vantaggio della cosca, quale il contributo fornito al sodalizio, non essendo rilevanti le situazioni di mera contiguità.

Né, ancora, sarebbe chiaro l'oggetto dell'accordo fra la cosca e il ricorrente; il decreto sarebbe viziato anche quanto al profilo della attualità della pericolosità sociale ìfatta derivare implicitamente dalla stabilità del vincolo associativo, in realtà escluso per Gigliotti la cui condotta, come detto, è stata riqualificata in termini di concorso esterno.

In tal quadro di riferimento si ripercorrono le varie evidenze indiziarie valorizzate dalla Corte di appello di Bologna: - le dichiarazioni del collaboratore Critelli sulle dazioni di denaro da parte di Gigliotti alla cosca che in realtà, si argomenta, sarebbero state corrisposte non spontaneamente ma solo su richiesta di soggetti espressione della criminalità organizzata; - la vicenda della società [OSCURATO:SOCIETA] e i rapporti con la società 'AG Film (Gigliotti sarebbe stato assolto per il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.); la tesi accusatoria, secondo cui Gigliotti, con una precisa scelta imprenditoriale, avrebbe avuto l'obiettivo di inserirsi in un settore redditizio ma "a rischio concreto di ingerenze mafiose; sarebbe smentita non solo dalla circostanza che l'operazione sarebbe stata gravemente pregiudiziale sul piano economico per lo stesso Gigliotti, ma, soprattutto, dal fatto che P o Spagnolo e Aloe non erano soci occulti della G Plast ma solo soggetti con cui occorreva avere buoni rapporti; -il furto patito da Gigliotti il 14 marzo 2016; la tesi accusatoria è che il rapporto con la associazione sarebbe comprovato dal fatto che il ricorrente avrebbe informato del furto anche Farao e Spagnolo, incontrati in separate occasioni; si sostiene, invece, che l'incontro con Farao sarebbe avvenuto a due settimane di distanza dal furto e che era stato Farao a mettersi in contatto con il proposto, che era tornato in Calabria, per dirgli che aveva saputo del furto e autoproponendosi come soggetto in grado di ritrovare la refurtiva e individuare il colpevole (viene riprodotto un passo di una intercettazione) Anche quanto alla pericolosità generica di cui all'ad 1, lett. b), d.

Igs n. 159 del 2011 il decreto sarebbe viziato.

Gigliotti, secondo la prospettazione d'accusa, avrebbe vissuto con i proventi dell'attività criminosa essenzialmente riconducibili alle false fatturazioni e alla evasione fiscale; il tema attiene alla attualità della pericolosità, intesa, si argomenta, come probabilità che il proposto commetta fatti omologhi a quello che ha cagionato il giudizio prognostico.Sul punto la motivazione sarebbe omessa non causalmente, tenuto conto della sterilizzazione dell'intero patrimonio del proposto che impedirebbe ogni pericolo di reiterazione Anche quanto alla misura reale il decreto sarebbe viziato.

Il periodo di pericolosità sarebbe stato delimitato temporalmente dal 2012 all'attualità e i beni sarebbero stati ritenuti frutto o reimpiego di attività illecita e non di sperequazione patrimoniale.

L'assunto dei Giudici di merito, secondo il ricorrente, è che Gigliotti non avrebbe avuto le disponibilità economiche per far fronte ai primi investimenti e, per tale ragione, anche gli acquisti successivi dovrebbero ritenersi illeciti perché effettuati con denaro di incerta provenienza Si assume, invece, che avrebbe dovuto essere dimostrato,non una generica illiceità nella formazione del patrimonio / ma una "sua genesi peculiarmente connotata dallo sfruttamento di aderenze mafiose, ovvero dall'indebito risparmio di imposta".

Ciò che non sarebbe stato dimostrato è che Gigliotti, in quanto appartenente alla ‘ndrangheta ed evasore fiscale seriale, "avesse fatto fortuna nel campo della imprenditoria".

La correlazione temporale richiederebbe, si aggiunge, una connessione qualitativa tra le attività illecite dimostrative della pericolosità e la formazione del patrimonio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Assume rilievo il tema dei limiti del sindacato della Corte di cassazione in tema di misure di prevenzione.

Si tratta di un sindacato limitato alla violazione di legge e a tale vizio si riconducono i casi di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che, si sostiene, ricorrono quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr., tra le tante, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno al riguardo chiarito come, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", sia esclusa la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge.

"Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino), cioè, quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento" (Così, Sez.

U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

Nello stesso senso Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, RV. 216665, secondo cui vi è mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare.

Acutamente si è osservato che la violazione di legge sussiste in caso di mancanza di motivazione "la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili" (cfr., tra le altre, Sez.

U. civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253; Sez.

U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez.

U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, Rv. 483829).

In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez.

U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511).

Il tema si pone tuttavia in tutti i casi in cui il Giudice non omette formalmente di t confrontarsi "del tutto" con un elemento decisivo prospettato dalle parti, ma lo fa in modo sostanzialmente "vuoto"; ci si riferisce a tutti i casi in cui un cenno, un tratto, una linea di motivazione esiste, sicchè non si verte in un caso di motivazione apparente, ma, tuttavia, si ha chiara la prova che quella motivazione non certifica la sussistenza dei requisiti strutturali cui l'ablazione è subordinata perché sullo sfondo questioni che involgono il vizio di violazione di legge.

3. È necessario perseguire in questa materia di confine un punto di equilibrio tra legalità sostanziale e processuale e riempire di effettività la nozione di motivazione apparente perché solo ciò consente poi di cogliere nella sua pienezza la sussistenza OL-1 dela vizio di violazione di legge e di compiere un effettivo sindacato da parte della Corte di cassazione.Ciò induce a ritenere che la motivazione debba considerarsi apparente anche quando, pur essendo graficamente esistente, sia del tutto scollegata, pigra, esterna rispetto alle risultanze acquisite, ai motivi dedotti, ai fatti costitutivi da provare; una motivazione esistente ma che si traduce in un vuoto simulacro, in un tratto sincopato di ragionamento, in una comoda semplificazione, in una argomentazione assertiva che esiste ma che di fatto si limita solo ad impedire di cogliere - ma solo sul piano formale - la violazione di legge.

Una motivazione che nasconde un vizio di attività, una violazione di un preciso obbligo di legge - quello, appunto, di motivare- e un omesso esame di un fatto decisivo; una motivazione a fronte della quale vi è un ingiustificato svuotamento dei diritti delle parti e una lesione di diritti fondamentali (sul tema, Sez. 5, n. 17175 del 26/01/2024, Bunnbaca, non massimata; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01).

Non vi è sconfinamento del profilo formale della violazione dell'obbligo di motivare - con relativo vizio di attività - nel tradizionale vizio logico; vi è però la necessità di riempire di contenuto costituzionale il vizio di violazione di legge.

4. Alla luce dei principi indicati il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità.

La Corte di appello, con una motivazione tutt'altro che apparente, ha chiaramente indicato, anche alla luce della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha riqualificato in concorso esterno in associazione mafiosa l'originaria imputazione di partecipazione al sodalizio mafioso, le ragioni che inducono a ritenere sussistente l'appartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria di ndrangheta, come questi abbia messo a disposizione dell'organizzazione le proprie attività imprenditoriali, assumendo all'interno delle proprie aziende - la cui storia è stata ricostruita dai Giudici anche al fine della adozione della ablazione patrimoniale - persone indicate da soggetti con ruoli apicali all'interno della cosca; si è spiegato come il ricorrente, da una parte, si fosse prestato a consentire l'ingresso del sodalizio mafioso nel tessuto imprenditoriale attraverso il finanziamento di capitali derivanti da un ampio sistema di false fatturazioni, e, dall'altra, come abbia tenuto personalmente rapporti con soggetti di livello apicale della cosca (cfr., solo a titolo esemplificativo, le considerazioni compiute dalla Corte alle pagg. 96 e ss).

Non diversamente, quanto alla pericolosità generica, i Giudici di merito hanno chiarito come dalle risultanze del procedimento penale n. 1012/2018 R.G.N.R., sia emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito, attraverso alcune società, un sistema illecito criminale fondato su fatturazioni per operazioni inesistenti per un valore complessivo di circa 12 milioni di euro, i cui proventi venivano utilizzati e reinvestiti anche per finanziare la criminalità mafiosa calabrese Rispetto a tale articolato quadro di riferimento, compiutamente descritto nel provvedimento impugnato, i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità, perché, da una parte, non si confrontano con la motivazione del decreto della Corte di appello, e, dall'altra, sono sostanzialmente volti a far emergere non una violazione di legge ma, al più, il vizio di singoli profili motivazionali.

I ricorsi sono fondati su assunti non in grado di demolire il ragionamento dei giudici di merito: si fa riferimento alla riqualificazione giuridica dei fatti nel processo, senza, tuttavia, confrontarsi in concreto con la motivazione del decreto; si valorizzano rivoli delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia per sostenere che le imprese di Gigliotti fossero vittima della criminalità e si afferma che non sarebbe stato spiegato quale sarebbe stato in concreto il contributo fornito dal ricorrente al sodalizio mafioso, senza, tuttavia, confrontarsi con le decine di pagine con cui la Corte ha, come detto, indicato le interferenze tra il sistema di false fatturazioni e la criminalità organizzata mafiosa e ha spiegato il rapporto tra il ricorrente e le persone assunte e legate a esponenti apicali mafiosi con cui da sempre lo stesso Gigliotti aveva rapporti; si evidenziano segmenti delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cristelli del tutto sganciate dal contesto generale di riferimento, sostanzialmente sollecitando una diversa valutazione delle prove; si richiamano singoli elementi fattuali - quelli relativi ad un furto subito da Gigliotti nel maggio del 2016 - che, lungi dall'assumere una portata a discarico, confermano gli assunti posti a fondamento del giudizio di pericolosità specifica e generica.

Considerazioni simili devono essere compiute quanto alla disposta misura di prevenzione patrimoniale in relazione alla quale la Corte di appello ha descritto il nesso tra l'accumulazione della ricchezza e l'inquinamento criminale (pagg. 102 e seguenti).

Nulla di specifico è stato dedotto.

5. All'inammissibilità dei ricors0 consegue la condanna dei ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila !Immolai in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso il 16/11/2023 dalla Corte di appello di Bologna; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] A. La Corte di appello di Bologna ha confermato il decreto con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni / nonché la confisca del 100% delle quote di partecipazioni di alcune società e dei relativi beni. Gigliotti sarebbe soggetto portatore di pericolosità qualificata - con riguardo alla consorteria di ‘ndrangheta di Cirò, governata dalla famiglia Farao - Marincola - che, in dato momento, avrebbe esteso le sua attività nel nord Italia e, in particolare, in Emilia - nonché di pericolosità generica.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine a più profili. Il tema attiene alla possibilità di configurare il vizio di violazione di legge rispetto ad una motivazione che pur "scorrevole ed esistente" sul piano apparente, nasconda, invece, una non motivazione, ovvero una motivazione "imposta" e in netto contrasto con gli atti del processo (così il ricorso). In tale contesto, quanto alla pericolosità qualificata, si assume che il decreto impugnato, pur composto da centosette pagine, avrebbe una motivazione apparente - meramente evocativa di quella del decreto di primo grado - rispetto alle ragioni dedotte e connesse alla motivazione della sentenza della Corte di appello, emessa nell'ambito del processo c.d. Stige, che non solo avrebbe modificato la originaria imputazione, ma avrebbe introdotto elementi "non trattati". Secondo il decreto impugnato, l'appartenenza di Gigliotti alla consorteria mafiosa deriverebbe dall'avere il proposto immesso denaro - proveniente in larga parte dalle sue attività delittuose relative all'attività delle imprese a lui riconducibili in Parma e in Calabria - sia attraverso finanziamenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Aloe, soggetti legati alla 'ndrangheta, sia attraverso l'acquisto di beni voluttuari, sia, ancora, con la ristrutturazione del [OSCURATO:PERSONA] e per la organizzazione di una serata danzante. Secondo la Corte, il sodalizio mafioso sarebbe riuscito a "penetrare" nel mondo imprenditoriale attraverso il finanziamento dei capitali derivanti dalle attività di false fatturazioni e gli illeciti tributari commessi dal sistema ideato dal ricorrente e Gigliotti sarebbe stato intraneo alla cosca mafiosa. Assume il difensore che in realtà la Corte di appello di Catanzaro nel processo Stige, /t lt dopo aver analizzato la vicenda relativa alla società GPlast - insieme al contenuto dei colloqui carcerari di [OSCURATO:PERSONA] con il di lui genitore - aveva ritenuto il ricorrente un concorrente esterno in ragione del rapporto di tipo affaristico instaurato con [OSCURATO:PERSONA] concernente la costituzione di detta Società. Dunque, secondo la Corte di appello, un imprenditore compiacente e in qualche modo colluso ma non un partecipe. Assume invece il ricorrente che tale ruolo sarebbe contraddetto dalle dichiarazioni del neo collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]°, che nel 2018 aveva riferito che alla sistemazione lavorativa del fratello Vittorio e di un altro soggetto della cosca ([OSCURATO:PERSONA]) in una delle imprese di Gigliotti avevano provveduto una serie di soggetti che "lo avevano fatto assumere". Sul punto la motivazione sarebbe silente, tenuto conto, si argomenta, che, se davvero Gigliotti avesse voluto favorire la ndrangheta in base ad un patto di scambio, non avrebbe fatto assumere in società a lui collegate soggetti legati da vincoli di parentela con i vertici del sodalizio.Una situazione che avrebbe dovuto far sorgere il dubbio che Gigliotti potè in realtà "subire" questa situazione, considerato che non sarebbe stato chiarito nemmeno quale sarebbe stato il vantaggio ottenuto dal ricorrente rispetto al sodalizio, non essendo stato individuato nessun elemento comprovante la esistenza di una "protezione". Né, sotto altro profilo, sarebbe stato individuato il ruolo ricoperto dal ricorrente a vantaggio della cosca, quale il contributo fornito al sodalizio, non essendo rilevanti le situazioni di mera contiguità. Né, ancora, sarebbe chiaro l'oggetto dell'accordo fra la cosca e il ricorrente; il decreto sarebbe viziato anche quanto al profilo della attualità della pericolosità sociale ìfatta derivare implicitamente dalla stabilità del vincolo associativo, in realtà escluso per Gigliotti la cui condotta, come detto, è stata riqualificata in termini di concorso esterno. In tal quadro di riferimento si ripercorrono le varie evidenze indiziarie valorizzate dalla Corte di appello di Bologna: - le dichiarazioni del collaboratore Critelli sulle dazioni di denaro da parte di Gigliotti alla cosca che in realtà, si argomenta, sarebbero state corrisposte non spontaneamente ma solo su richiesta di soggetti espressione della criminalità organizzata; - la vicenda della società [OSCURATO:SOCIETA] e i rapporti con la società 'AG Film (Gigliotti sarebbe stato assolto per il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen.); la tesi accusatoria, secondo cui Gigliotti, con una precisa scelta imprenditoriale, avrebbe avuto l'obiettivo di inserirsi in un settore redditizio ma "a rischio concreto di ingerenze mafiose; sarebbe smentita non solo dalla circostanza che l'operazione sarebbe stata gravemente pregiudiziale sul piano economico per lo stesso Gigliotti, ma, soprattutto, dal fatto che P o Spagnolo e Aloe non erano soci occulti della G Plast ma solo soggetti con cui occorreva avere buoni rapporti; -il furto patito da Gigliotti il 14 marzo 2016; la tesi accusatoria è che il rapporto con la associazione sarebbe comprovato dal fatto che il ricorrente avrebbe informato del furto anche Farao e Spagnolo, incontrati in separate occasioni; si sostiene, invece, che l'incontro con Farao sarebbe avvenuto a due settimane di distanza dal furto e che era stato Farao a mettersi in contatto con il proposto, che era tornato in Calabria, per dirgli che aveva saputo del furto e autoproponendosi come soggetto in grado di ritrovare la refurtiva e individuare il colpevole (viene riprodotto un passo di una intercettazione) Anche quanto alla pericolosità generica di cui all'ad 1, lett. b), d. Igs n. 159 del 2011 il decreto sarebbe viziato. Gigliotti, secondo la prospettazione d'accusa, avrebbe vissuto con i proventi dell'attività criminosa essenzialmente riconducibili alle false fatturazioni e alla evasione fiscale; il tema attiene alla attualità della pericolosità, intesa, si argomenta, come probabilità che il proposto commetta fatti omologhi a quello che ha cagionato il giudizio prognostico.Sul punto la motivazione sarebbe omessa non causalmente, tenuto conto della sterilizzazione dell'intero patrimonio del proposto che impedirebbe ogni pericolo di reiterazione Anche quanto alla misura reale il decreto sarebbe viziato. Il periodo di pericolosità sarebbe stato delimitato temporalmente dal 2012 all'attualità e i beni sarebbero stati ritenuti frutto o reimpiego di attività illecita e non di sperequazione patrimoniale. L'assunto dei Giudici di merito, secondo il ricorrente, è che Gigliotti non avrebbe avuto le disponibilità economiche per far fronte ai primi investimenti e, per tale ragione, anche gli acquisti successivi dovrebbero ritenersi illeciti perché effettuati con denaro di incerta provenienza Si assume, invece, che avrebbe dovuto essere dimostrato,non una generica illiceità nella formazione del patrimonio / ma una "sua genesi peculiarmente connotata dallo sfruttamento di aderenze mafiose, ovvero dall'indebito risparmio di imposta". Ciò che non sarebbe stato dimostrato è che Gigliotti, in quanto appartenente alla ‘ndrangheta ed evasore fiscale seriale, "avesse fatto fortuna nel campo della imprenditoria". La correlazione temporale richiederebbe, si aggiunge, una connessione qualitativa tra le attività illecite dimostrative della pericolosità e la formazione del patrimonio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Assume rilievo il tema dei limiti del sindacato della Corte di cassazione in tema di misure di prevenzione. Si tratta di un sindacato limitato alla violazione di legge e a tale vizio si riconducono i casi di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che, si sostiene, ricorrono quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno al riguardo chiarito come, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", sia esclusa la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. "Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, 28 maggio 2003 n. 12, Pellegrino), cioè, quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento" (Così, Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Nello stesso senso Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, RV. 216665, secondo cui vi è mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare. Acutamente si è osservato che la violazione di legge sussiste in caso di mancanza di motivazione "la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili" (cfr., tra le altre, Sez. U. civ., 16 maggio 1992, n. 5888, Rv. 477253; Sez. U. civ., 30 ottobre 1992, n. 11846, Rv. 479257; Sez. U. civ., 24 settembre 1993, n. 9674, Rv. 483829). In tal senso, si afferma che, in tema di provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, la violazione di legge sussiste ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale (Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511). Il tema si pone tuttavia in tutti i casi in cui il Giudice non omette formalmente di t confrontarsi "del tutto" con un elemento decisivo prospettato dalle parti, ma lo fa in modo sostanzialmente "vuoto"; ci si riferisce a tutti i casi in cui un cenno, un tratto, una linea di motivazione esiste, sicchè non si verte in un caso di motivazione apparente, ma, tuttavia, si ha chiara la prova che quella motivazione non certifica la sussistenza dei requisiti strutturali cui l'ablazione è subordinata perché sullo sfondo questioni che involgono il vizio di violazione di legge. 3. È necessario perseguire in questa materia di confine un punto di equilibrio tra legalità sostanziale e processuale e riempire di effettività la nozione di motivazione apparente perché solo ciò consente poi di cogliere nella sua pienezza la sussistenza OL-1 dela vizio di violazione di legge e di compiere un effettivo sindacato da parte della Corte di cassazione.Ciò induce a ritenere che la motivazione debba considerarsi apparente anche quando, pur essendo graficamente esistente, sia del tutto scollegata, pigra, esterna rispetto alle risultanze acquisite, ai motivi dedotti, ai fatti costitutivi da provare; una motivazione esistente ma che si traduce in un vuoto simulacro, in un tratto sincopato di ragionamento, in una comoda semplificazione, in una argomentazione assertiva che esiste ma che di fatto si limita solo ad impedire di cogliere - ma solo sul piano formale - la violazione di legge. Una motivazione che nasconde un vizio di attività, una violazione di un preciso obbligo di legge - quello, appunto, di motivare- e un omesso esame di un fatto decisivo; una motivazione a fronte della quale vi è un ingiustificato svuotamento dei diritti delle parti e una lesione di diritti fondamentali (sul tema, Sez. 5, n. 17175 del 26/01/2024, Bunnbaca, non massimata; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01). Non vi è sconfinamento del profilo formale della violazione dell'obbligo di motivare - con relativo vizio di attività - nel tradizionale vizio logico; vi è però la necessità di riempire di contenuto costituzionale il vizio di violazione di legge. 4. Alla luce dei principi indicati il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità. La Corte di appello, con una motivazione tutt'altro che apparente, ha chiaramente indicato, anche alla luce della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha riqualificato in concorso esterno in associazione mafiosa l'originaria imputazione di partecipazione al sodalizio mafioso, le ragioni che inducono a ritenere sussistente l'appartenenza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria di ndrangheta, come questi abbia messo a disposizione dell'organizzazione le proprie attività imprenditoriali, assumendo all'interno delle proprie aziende - la cui storia è stata ricostruita dai Giudici anche al fine della adozione della ablazione patrimoniale - persone indicate da soggetti con ruoli apicali all'interno della cosca; si è spiegato come il ricorrente, da una parte, si fosse prestato a consentire l'ingresso del sodalizio mafioso nel tessuto imprenditoriale attraverso il finanziamento di capitali derivanti da un ampio sistema di false fatturazioni, e, dall'altra, come abbia tenuto personalmente rapporti con soggetti di livello apicale della cosca (cfr., solo a titolo esemplificativo, le considerazioni compiute dalla Corte alle pagg. 96 e ss). Non diversamente, quanto alla pericolosità generica, i Giudici di merito hanno chiarito come dalle risultanze del procedimento penale n. 1012/2018 R.G.N.R., sia emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito, attraverso alcune società, un sistema illecito criminale fondato su fatturazioni per operazioni inesistenti per un valore complessivo di circa 12 milioni di euro, i cui proventi venivano utilizzati e reinvestiti anche per finanziare la criminalità mafiosa calabrese Rispetto a tale articolato quadro di riferimento, compiutamente descritto nel provvedimento impugnato, i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità, perché, da una parte, non si confrontano con la motivazione del decreto della Corte di appello, e, dall'altra, sono sostanzialmente volti a far emergere non una violazione di legge ma, al più, il vizio di singoli profili motivazionali. I ricorsi sono fondati su assunti non in grado di demolire il ragionamento dei giudici di merito: si fa riferimento alla riqualificazione giuridica dei fatti nel processo, senza, tuttavia, confrontarsi in concreto con la motivazione del decreto; si valorizzano rivoli delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia per sostenere che le imprese di Gigliotti fossero vittima della criminalità e si afferma che non sarebbe stato spiegato quale sarebbe stato in concreto il contributo fornito dal ricorrente al sodalizio mafioso, senza, tuttavia, confrontarsi con le decine di pagine con cui la Corte ha, come detto, indicato le interferenze tra il sistema di false fatturazioni e la criminalità organizzata mafiosa e ha spiegato il rapporto tra il ricorrente e le persone assunte e legate a esponenti apicali mafiosi con cui da sempre lo stesso Gigliotti aveva rapporti; si evidenziano segmenti delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Cristelli del tutto sganciate dal contesto generale di riferimento, sostanzialmente sollecitando una diversa valutazione delle prove; si richiamano singoli elementi fattuali - quelli relativi ad un furto subito da Gigliotti nel maggio del 2016 - che, lungi dall'assumere una portata a discarico, confermano gli assunti posti a fondamento del giudizio di pericolosità specifica e generica. Considerazioni simili devono essere compiute quanto alla disposta misura di prevenzione patrimoniale in relazione alla quale la Corte di appello ha descritto il nesso tra l'accumulazione della ricchezza e l'inquinamento criminale (pagg. 102 e seguenti). Nulla di specifico è stato dedotto. 5. All'inammissibilità dei ricors0 consegue la condanna dei ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila !Immolai in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
Decreto Cassazione n. 06730/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris