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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29541/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 27971-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZUFFIANO' [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 320, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 2311 contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 131, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); - intimata - avverso la sentenza n. 612/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/06/2016 R.G.N. 631/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. e R.G. 27971/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Milano, confermando, con diversa motivazione la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, diretta a sentir dichiarare il loro diritto al trasferimento della posizione previdenziale complementare, dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale erano dipendenti dal 2007, alle varie società (Portuca s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già Galatheo s.r.I.), F&de s.r.l. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) subentrate quali affittuarie del ramo d'azienda, costituito dal settore ristorazione dell'[OSCURATO:PERSONA] cui gli istanti erano addetti; i lavoratori chiedevano la condanna in solido delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e F&de s.r.l. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) - essendo le altre nel frattempo fallite - ad effettuare i versamenti asseritamente dovuti dalle società datrici in favore del Fondo di previdenza complementare "FON.TE", contemplato dal C.C.N.L. per il settore terziario, ed al ripristino della relativa posizione previdenziale integrativa per il periodo 1.07.2007 - 30.06.2010 e/o al risarcimento dei danni subiti per il mancato conferimento delle somme; la Corte territoriale ha rigettato la domanda, motivando che, in ragione della natura volontaria dell'adesione al Fondo di previdenza integrativa da parte del lavoratore, il soggetto vincolato al versamento è il solo datore caricato del relativo obbligo, e non anche le società subentranti; tale conclusione è, secondo la Corte territoriale, indotta dalla diversità dei regimi di previdenza obbligatoria e complementare, sì come basati il primo su interessi di natura collettiva e pubblicistica, il secondo sull'interesse individuale del lavoratore a vedere incrementata la propria pensione; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi litisconsorti sulla base di sei motivi; le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno opposto difese depositando un unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con le prime tre censure, tutte formulate ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c. c., dell'art. 3, paragrafo 4, lettera a) della Direttiva 2001/23/CE": a) per avere la Corte di appello presupposto che il principio della responsabilità solidale tra cedente e cessionario non trovi applicazione nel caso della previdenza complementare, che la legge (I.n.243 del 2004, d.

Igs. n. 252 del 2005) ha concepito quale parte integrante del sistema pubblicistico di sicurezza sociale; b) per avere ritenuto che l'impresa subentrante non sia tenuta ad accollarsi gli obblighi relativi la posizione individuale derivante dalla previdenza complementare, la cui esclusione dalla disciplina solidaristica di cui all'art. 2112 cod. civ. sarebbe dalla Direttiva europea limitata alle sole prestazioni dovute in forza di quel regime, ma non ai versamenti contributivi che a quelle prestazioni danno luogo; c) per avere erroneamente esonerato l'impresa subentrante dall'obbligo di accollarsi in via solidale le prestazioni nei confronti del fondo di previdenza complementare da cui la cedente era gravata al tempo del trasferimento; con il quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art 2112, comma secondo c.c.", insistendo sulla tesi secondo cui la norma di diritto interno conterrebbe una previsione ancora più cogente della norma europea, affermando la regola della responsabilità in solido per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, intesi nella loro totalità; con il quinto motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n.252 del 2005 con particolare riferimento agli artt. 5 comma 3, 6 comma 5 quater, 8 commi 1 e 2, 11 commi 1 e 3, art. 24 Cost., art 2907 c.c. e art. 81 c.p.c."; si duole che la Corte di appello, pur avendo individuato il fulcro del nuovo sistema nella volontarietà dell'adesione al fondo pensione, non abbia, conseguentemente, riformato l'affermazione del primo giudice, circa il difetto di legittimazione passiva degli odierni ricorrenti rispetto alla domanda principale; con il sesto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 252 del 2005 con particolare riferimento all'art. 8 in relazione all'art. 1269 c.c."; il motivo indaga i rapporti bilaterali sottostanti a quello trilaterale di previdenza complementare, ritenendo che quest'ultimo contempli una delega di pagamento del lavoratore mediante l'adesione al fondo pensione, ai fini di soddisfare non già un credito autonomo del fondo stesso, bensì al fine di ottimizzare la gestione dei propri risparmi;sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la legittimazione ad agire spetti unicamente al fondo di previdenza complementare e non ai singoli ricorrenti; i primi quattro motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per logica connessione, sono infondati; va innanzitutto rilevato come parte ricorrente pretenda di ricostruire l'istituto della previdenza complementare come un istituto di natura pubblicistica, sovrapponendo l'istituzione per legge della disciplina con la natura di marca dichiaratamente privatistica dell'istituto; conseguentemente, l'insieme delle censure mostra di non cogliere appieno la diversa finalità che l'ordinamento (anche europeo) ha attribuito ai due pilastri della sicurezza sociale, e che, di contro, l'iter motivazionale della Corte d'appello adeguatamente valorizza; circa il riferimento alla Direttiva europea n. 2001/23/CE, il ricorrente trascura che la stessa prevede che la materia previdenziale rimanga riservata alla competenza dei singoli Stati membri; a tal proposito, atteso che il punto dirimente della controversia interviene su materia, la cessione d'azienda, sulla quale questa Corte si è già pronunciata, al principio di diritto affermato va data in questa sede continuità; secondo il Supremo insegnamento, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano, pertanto, soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 cod. civ. (Cass. n. 3646 del 2016); la decisione richiamata reputa inapplicabile l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, comma 2, cod. civ., affermando che a ciò non soccorre neanche un'interpretazione "a contrario" della previsione di cui all'art. 3, paragrafo 4, lett. a), della Direttiva n. 2001/23/CE, attesa l'autonomia del rapporto contributivo, intercorrente tra datore di lavoro ed ente previdenziale, rispetto al rapporto di lavoro intercorrente fra le parti stipulanti; il principio, affermato in relazione all'omesso versamento di contributi alla previdenza obbligatoria, vale a maggior ragione rispetto alle forme pensionistiche complementari, caratterizzate dalla natura volontaria dell'adesione individuale al fondo e dall'autonomia e separatezza delle disponibilità affidate ai gestori rispetto al patrimonio dei singoli sottoscrittori;A quanto agli ultimi due motivi, se per un verso essi parrebbero aderire alla ricostruzione giurisprudenziale dell'istituto in chiave volontaristica, per altro verso disvelano l'intento di giungere, inammissibilmente, a censurare la prima decisione, che aveva negato la legittimazione processuale dei lavoratori impostando la risoluzione della controversia sul criterio dell'autonomia del fondo rispetto alle posizioni dei singoli aderenti; tali ultimi motivi, a ben vedere, non rilevano ai fini del giudizio, poiché appaiono rivolti avverso la pronuncia di primo grado, nel mal riuscito tentativo di attaccare, in modo tralatizio, l'impianto motivazionale della Corte territoriale la quale, peraltro, ha confermato la prima pronuncia di rigetto ma "con diversa motivazione", ritenendo "superato" il punto riguardante la legittimazione in giudizio degli odierni ricorrenti; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. n P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27971-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZUFFIANO' [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 320, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrenti - 2311 contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 131, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].); - intimata - avverso la sentenza n. 612/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/06/2016 R.G.N. 631/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. e R.G. 27971/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Milano, confermando, con diversa motivazione la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, diretta a sentir dichiarare il loro diritto al trasferimento della posizione previdenziale complementare, dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale erano dipendenti dal 2007, alle varie società (Portuca s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già Galatheo s.r.I.), F&de s.r.l. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) subentrate quali affittuarie del ramo d'azienda, costituito dal settore ristorazione dell'[OSCURATO:PERSONA] cui gli istanti erano addetti; i lavoratori chiedevano la condanna in solido delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e F&de s.r.l. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) - essendo le altre nel frattempo fallite - ad effettuare i versamenti asseritamente dovuti dalle società datrici in favore del Fondo di previdenza complementare "FON.TE", contemplato dal C.C.N.L. per il settore terziario, ed al ripristino della relativa posizione previdenziale integrativa per il periodo 1.07.2007 - 30.06.2010 e/o al risarcimento dei danni subiti per il mancato conferimento delle somme; la Corte territoriale ha rigettato la domanda, motivando che, in ragione della natura volontaria dell'adesione al Fondo di previdenza integrativa da parte del lavoratore, il soggetto vincolato al versamento è il solo datore caricato del relativo obbligo, e non anche le società subentranti; tale conclusione è, secondo la Corte territoriale, indotta dalla diversità dei regimi di previdenza obbligatoria e complementare, sì come basati il primo su interessi di natura collettiva e pubblicistica, il secondo sull'interesse individuale del lavoratore a vedere incrementata la propria pensione; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi litisconsorti sulla base di sei motivi; le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno opposto difese depositando un unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con le prime tre censure, tutte formulate ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c. c., dell'art. 3, paragrafo 4, lettera a) della Direttiva 2001/23/CE": a) per avere la Corte di appello presupposto che il principio della responsabilità solidale tra cedente e cessionario non trovi applicazione nel caso della previdenza complementare, che la legge (I.n.243 del 2004, d. Igs. n. 252 del 2005) ha concepito quale parte integrante del sistema pubblicistico di sicurezza sociale; b) per avere ritenuto che l'impresa subentrante non sia tenuta ad accollarsi gli obblighi relativi la posizione individuale derivante dalla previdenza complementare, la cui esclusione dalla disciplina solidaristica di cui all'art. 2112 cod. civ. sarebbe dalla Direttiva europea limitata alle sole prestazioni dovute in forza di quel regime, ma non ai versamenti contributivi che a quelle prestazioni danno luogo; c) per avere erroneamente esonerato l'impresa subentrante dall'obbligo di accollarsi in via solidale le prestazioni nei confronti del fondo di previdenza complementare da cui la cedente era gravata al tempo del trasferimento; con il quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art 2112, comma secondo c.c.", insistendo sulla tesi secondo cui la norma di diritto interno conterrebbe una previsione ancora più cogente della norma europea, affermando la regola della responsabilità in solido per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, intesi nella loro totalità; con il quinto motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n.252 del 2005 con particolare riferimento agli artt. 5 comma 3, 6 comma 5 quater, 8 commi 1 e 2, 11 commi 1 e 3, art. 24 Cost., art 2907 c.c. e art. 81 c.p.c."; si duole che la Corte di appello, pur avendo individuato il fulcro del nuovo sistema nella volontarietà dell'adesione al fondo pensione, non abbia, conseguentemente, riformato l'affermazione del primo giudice, circa il difetto di legittimazione passiva degli odierni ricorrenti rispetto alla domanda principale; con il sesto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 252 del 2005 con particolare riferimento all'art. 8 in relazione all'art. 1269 c.c."; il motivo indaga i rapporti bilaterali sottostanti a quello trilaterale di previdenza complementare, ritenendo che quest'ultimo contempli una delega di pagamento del lavoratore mediante l'adesione al fondo pensione, ai fini di soddisfare non già un credito autonomo del fondo stesso, bensì al fine di ottimizzare la gestione dei propri risparmi;sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la legittimazione ad agire spetti unicamente al fondo di previdenza complementare e non ai singoli ricorrenti; i primi quattro motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per logica connessione, sono infondati; va innanzitutto rilevato come parte ricorrente pretenda di ricostruire l'istituto della previdenza complementare come un istituto di natura pubblicistica, sovrapponendo l'istituzione per legge della disciplina con la natura di marca dichiaratamente privatistica dell'istituto; conseguentemente, l'insieme delle censure mostra di non cogliere appieno la diversa finalità che l'ordinamento (anche europeo) ha attribuito ai due pilastri della sicurezza sociale, e che, di contro, l'iter motivazionale della Corte d'appello adeguatamente valorizza; circa il riferimento alla Direttiva europea n. 2001/23/CE, il ricorrente trascura che la stessa prevede che la materia previdenziale rimanga riservata alla competenza dei singoli Stati membri; a tal proposito, atteso che il punto dirimente della controversia interviene su materia, la cessione d'azienda, sulla quale questa Corte si è già pronunciata, al principio di diritto affermato va data in questa sede continuità; secondo il Supremo insegnamento, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano, pertanto, soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 cod. civ. (Cass. n. 3646 del 2016); la decisione richiamata reputa inapplicabile l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, comma 2, cod. civ., affermando che a ciò non soccorre neanche un'interpretazione "a contrario" della previsione di cui all'art. 3, paragrafo 4, lett. a), della Direttiva n. 2001/23/CE, attesa l'autonomia del rapporto contributivo, intercorrente tra datore di lavoro ed ente previdenziale, rispetto al rapporto di lavoro intercorrente fra le parti stipulanti; il principio, affermato in relazione all'omesso versamento di contributi alla previdenza obbligatoria, vale a maggior ragione rispetto alle forme pensionistiche complementari, caratterizzate dalla natura volontaria dell'adesione individuale al fondo e dall'autonomia e separatezza delle disponibilità affidate ai gestori rispetto al patrimonio dei singoli sottoscrittori;A quanto agli ultimi due motivi, se per un verso essi parrebbero aderire alla ricostruzione giurisprudenziale dell'istituto in chiave volontaristica, per altro verso disvelano l'intento di giungere, inammissibilmente, a censurare la prima decisione, che aveva negato la legittimazione processuale dei lavoratori impostando la risoluzione della controversia sul criterio dell'autonomia del fondo rispetto alle posizioni dei singoli aderenti; tali ultimi motivi, a ben vedere, non rilevano ai fini del giudizio, poiché appaiono rivolti avverso la pronuncia di primo grado, nel mal riuscito tentativo di attaccare, in modo tralatizio, l'impianto motivazionale della Corte territoriale la quale, peraltro, ha confermato la prima pronuncia di rigetto ma "con diversa motivazione", ritenendo "superato" il punto riguardante la legittimazione in giudizio degli odierni ricorrenti; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. n P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, p
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