CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 38658/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 novembre 2021 la Corte di Appello di Genova - quale giudice della esecuzione -accoglieva la richiesta avanzata nell'interesse di GARCEA Onofrio tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza; determinava la pena in anni 6 mesi 6 l'aumento a titolo di continuazione per i reati di usura di cui alla sentenza sub 1) sulla pena di anni 7 mesi 9 e giorni 10 reclusione inflitta per il reato più grave di cui alla sentenza sub 2); rideterminava conseguentemente in anni 14 mesi 3 giorni :10 di reclusione la pena complessiva relativa alle suddette sentenze in esecuzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - GARCEA Onofrio deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La difesa rammenta che la motivazione resa nell'ordinanza appare illogica, poiché omette di confrontarsi con i principi sanciti in materia di individuazione de la violazione più grave e non tiene conto della effettività della sanzione inflitta come risultante dall'ordine di esecuzione a suo tempo emesso. Inoltre, sottolinea la difesa, risulta in ogni caso errata l'indicazione della pena inflitta in relazione alla fattispecie di usura. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, posto che la violazione più grave ai sensi dell'art.187 disp.att. cod.proc.pen. è quella individuata come tale dal giudice della esecuzione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]